domenica, Febbraio 16, 2025
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Accordo di prepensionamento: la circolare è on line

(a cura di Carlo Pareto, responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

 E’ on line la circolare numero 16 del 2013 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che analizza l’accordo di prepensionamento secondo il contesto normativo attuale, per potenziare la possibilità d’uscita anticipata dal lavoro del dipendente vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. La nuova circolare è stata predisposta tenendo conto degli ultimi chiarimenti Inps.

Il documento illustra, attraverso calcoli di convenienza, i vantaggi dell’accordo per i datori di lavoro e per i lavoratori, ed è corredata da facsimili per la fideiussione bancaria.

“La legge 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro -si legge- ha introdotto alcune disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. L’opportunità di definire una regolamentazione organica dell’accordo di prepensionamento, che in passato era stata demandata, sostanzialmente, alla contrattazione collettiva e agli accordi individuali, non può essere ravvisata se non si prendono in considerazione gli effetti apportati al mercato del lavoro dall’articolo 24 della legge 214 del 2011, la quale ha pesantemente innalzato il requisito anagrafico e contributivo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato”.

La Fondazione Studi chiarisce, inoltre, che “alle implicazioni insite nell’innalzamento dell’età pensionabile, sia sul piano sociale che su quello della produttività del lavoro, occorreva dare una risposta, potenziando, sia a favore del lavoratore che del datore di lavoro, la possibilità dell’uscita anticipata dal lavoro, in presenza di una vicinanza al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento”. “Il potenziamento -avverte- si è sostanzialmente concretizzato attraverso una tipizzazione dell’accordo di prepensionamento che in passato era stato demandato all’autonomia negoziale delle parti. Tale tipizzazione, però, non esclude la possibilità delle parti, dando pieno valore al principio dell’autonomia negoziale, di vincolarsi giuridicamente con accordi di diverso contenuto che rispondano, nell’interesse sotteso alla loro causa, al principio generale di meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico”.

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