a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
La riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero ha introdotto, in materia di ammortizzatori sociali, una nuova indennità di disoccupazione, l’Aspi e la mini-Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Esattamente dal 1° gennaio 2013 l’Aspi e la mini-Aspi hanno fatto il loro ingresso ufficiale.
Da questa data infatti, presso la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex articolo 24 della legge numero 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego è attribuita ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Un’indennità di disoccupazione mensile, quindi, che da una parte sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e dall’altra si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto.
L’Aspi, destinata a sostituire l’indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile, potrà dunque essere applicata a tutti i lavoratori privati con contratto a tempo indeterminato e determinato, ai dipendenti della pubblica amministrazione a termine e finalmente anche ad artisti e apprendisti.
REQUISITI – I requisiti sono analoghi a quelli che hanno consentito fino a prima dell’entrata in vigore della nuova prestazione l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, cioè 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.
DURATA – Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 mesi per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro, mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.
IMPORTO – Il trattamento economico prevede un’indennità con un tetto a 1.119 euro, che si abbatte del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6.
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MINI-ASPI (trattamenti brevi) – Sempre a partire da quest’anno (2013), con la Mini-Aspi viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La prestazione non viene corrisposta l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prefigurata per l’Aspi.
REQUISITI – Il requisito di accesso al trattamento è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
DURATA – La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è ipotizzata la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.
CONTRIBUZIONE – Si mantiene l’aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato mentre è lievitata dell’1,4% per gli altri. L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Giova al riguardo ricordare che, qualora fosse disposta, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.
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CHI NON HA DIRITTO ALL’ASPI? – Non ha diritto al sussidio chi sconta una o più pene per reati di mafia, terrorismo, strage e eversione, mentre lo stesso diritto sarà perso anche da chi rifiuterà un’offerta di lavoro con uno stipendio superiore del 20% all’indennità.