a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Fissati i limiti massimi mensili per i titolari dei trattamenti economici di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione Aspi e mini Aspi e degli assegni erogati per attività socialmente utili, riguardanti l’anno 2013.
Li ha resi noti lo stesso Istituto di previdenza, con un’apposita circolare interna, la numero 30, emanata il 30 gennaio 2013.
Gli importi massimi mensili (legge 427/1989 e successive modificazioni) e la retribuzione mensile di riferimento oltre cui è data la possibilità di attribuire il massimale più elevato, crescono nella misura del 100% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Gli importi sono ulteriormente incrementati di un altro 20% per le indennità riguardanti le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Gli stessi emolumenti, sono soggetti alla riduzione, attualmente pari al 5,84 per cento (5,54% più lo 0,30% prefigurato dalla finanziaria 2007, prevista dall’articolo 26 della legge numero 41/86).
La retribuzione di riferimento per applicare il massimale più alto, dal primo gennaio del corrente anno, è stabilita in 2.075,21 euro. Analogo discorso vale per la mobilità, sia per quanto attiene la riduzione del 5,84% che per la retribuzione di riferimento, relativamente alle prestazioni spettanti per i primi dodici mesi, da liquidare in caso di licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012.
Gli importi relativi alla prestazione di mobilità si applicano, inoltre, anche ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge numero 223/91 e a quello dell’articolo 3, comma 3, della legge numero 451/94. Invece, per i lavoratori che hanno titolo al trattamento speciale dell’edilizia (in base alla legge numero 427/75), l’importo lordo da corrispondere rivalutato ai sensi dell’articolo 2 comma 150 della legge 23 dicembre 2009, numero 191, è fissato, per il 2013 in 627,17 euro, che considerata la defalcazione del 5,84 per cento, diventa in pratica, 590,54 euro.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, che saranno liquidati per l’attività svolta durante l’anno, scattano gli importi predeterminati e indicati nel citato documento dell’Ente assicuratore nella misura rispettivamente pari a 959,22 e a 1.152,90 euro.
Al netto del contributo apprendisti, gli appannaggi calano rispettivamente a 903.20 e a 1.085,57 euro.
Per quanto concerne l’indennità ordinaria di disoccupazione (non agricola) con i cosiddetti requisiti ridotti (destinata ai precari) e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento alle prestazioni lavorative espletate nel corso dell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi individuati per tale anno (euro 931,28 ed euro 1.119,32 – circolare n. 20 del 08 febbraio 2012).
L’assegno, poi, per chi svolge lavori socialmente utili, in seguito alla rivalutazione, per l’anno corrente, è di fatto passato a 572,68 euro, tenendo conto che, nella fattispecie, non opera la contrazione del 5,84 per cento. Resta ancora immutato, invece, l’importo di 413,16 euro (pari alle vecchie 800mila lire) spettante agli eventuali lavoratori ancora impegnati in progetti di pubblica utilità.
Le nuove misure massime mensili infine dei trattamenti d’integrazione salariale, valide per il 2013, sono pari a 1.151,06 euro e 1.383,48 euro per il settore edile (20% in più come sancito dall’articolo 2, comma 17, della legge numero 549/1995).
I suddetti importi, al netto del contributo apprendisti (5,84% per quest’anno) risultano rispettivamente attestati a: 1.083.84 e 1.302,68 euro.
Per i settori non edili, gli stessi emolumenti risultano fissati in 931,28 e 1.119,32 euro, che diventano, al netto, rispettivamente pari a 876,89 e 1.053,95 euro (da liquidare con riferimento a periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012).
Per le retribuzioni eccedenti la nuova soglia in vigore per il 2013 di 2.075,21 euro, i predetti valori di riferimento diventano -come detto- 1.151,06 e (per il comparto dell’edilizia) 1.383,48, e al netto del contributo apprendisti, rispettivamente, 1.083,84 e 1.302,68 euro.