domenica, Marzo 16, 2025
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Artigiani e commercianti: i nuovi importi contributivi

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Entro il  16 maggio i lavoratori autonomi hanno dovuto provvedere al pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere per il 2013.  Kermesse assicurativa dei soggetti contribuenti interessati relativa all’anno in corso e che terminerà con l’ultima corresponsione da effettuare a saldo nel giugno-luglio del 2014. Al riguardo, è appena il caso di precisare che artigiani e commercianti devono di norma versare all’Inps i contributi previdenziali previsti in cifra fissa (si tratta delle quote che coprono il lavoratore autonomo ai fini dell’assicurazione pensionistica per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e a percentuale. L’onere di legge dovuto sul “minimale” di reddito, che è uguale per tutti gli iscritti quale che siano i proventi d’impresa conseguiti nel corso del 2012, è stato calcolato con riferimento al nuovo minimale di reddito annuo di 15.357 euro, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, sul quale sono state applicate le seguenti aliquote percentuali: 21,75%, per i titolari di azienda artigiana e per i collaboratori familiari di età superiore ai 21 anni e 18,75% per i medesimi soggetti il cui requisito anagrafico sia inferiore ai 21 anni. Aliquote che, per i commercianti, sono state invece elevate, sempre nella stessa suddivisione indicata, al 21,84% e al 18,84%. La quota degli esercenti attività commerciali, leggermente più congrua rispetto al resto dei lavoratori individuali, contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (dovuta fino al 31 dicembre del 2013), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (articolo 5, decreto legislativo 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 62 anni (57 anni per le donne) che hanno cessato l’attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps (495,43 euro mensili) per la durata massima di tre anni. Gli artigiani, pertanto, dovranno corrispondere un contributo minimo annuo, ripartito in quattro rate di eguale importo, di 3.347,59 euro (+7,44 di maternità, se titolari di impresa e coadiutori maggiori di ventuno anni) o di 2.886,44 (+7,44 di maternità, se collaboratori familiari più giovani). I commercianti, di 3.361,41 euro oppure di 2.900,70 (sempre + 7,44 di maternità), secondo i casi determinati dalla scansione riferita. Per l’anno 2013 il massimale di reddito annuo è pari a 75.883 euro, valore ricavato dalla prima fascia del cosiddetto “tetto” di retribuzione pensionabile (45.530) implementato di due terzi (30.353). Sui proventi intermedi  all’intervallo tra le due cifre indicate si applica l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva (legge 438/1992). L’obbligazione previdenziale -si sottolinea- va tassativamente assolta, nei limiti delle scadenze ordinariamente stabilite, mediante l’utilizzo del modello unificato di pagamento F24. Al riguardo, si ricorda che la prima, la seconda e la terza tranche dell’anno corrente, cadono, rispettivamente, il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 novembre e la quarta e ultima, il 16 febbraio del 2014. E’ opportuno precisare, inoltre, che, per eventuali periodi inferiori all’anno solare, la contribuzione dovuta in cifra fissa va sempre rapportata a mese. Nella fattispecie, le somme mensili da versare sono di 278,97 (+0,62 di maternità), per i titolari di aziende artigiane e per i coadiutori oltre i ventuno anni e di 240,57 (+0,62 di maternità), per i collaboratori al di sotto di tale soglia anagrafica. Importi mensili che, per gli esercenti attività commerciali, sono a seconda delle situazioni richiamate, alternativamente di 280,12 euro (+0,62 di maternità) o di 241,72 euro (+0,62 di maternità). Oltre al consueto incremento dovuto alla lievitazione del minimale di reddito imponibile, nel 2013 vi è, dunque, da registrare in aggiunta la conferma della maggiorazione dell’aliquota percentuale assicurativa di uno 0,2%, decisa con la finanziaria 1998 (articolo 59 della legge numero 449/97). Importante: in sede di versamento delle singole rate, degli acconti e del saldo, tutti gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro.
                        CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI 2013  Fasce di reddito                               Artigiani                            Commercianti fino a 16.808,08 euro                      3.347,59*                               3.361,41* da 16.808,08 a 45.530,00                   21,75%                                  21,84% da 44.204,01 a 73.673,00**              22,75%                                22,84%
La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità (0,62 euro mensili). Per effetto dell’articolo 49, comma 1, della legge numero 488/1999 (la finanziaria 2000), l’onere previdenziale di maternità è fissato nella misura predetta (di 0,62 euro mensili), per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento inviati dall’Inps, la quota per le prestazioni in questione viene aggiunta agli importi da corrispondere per contribuzione Ivs dovuta sul minimale di reddito. ** Il massimale contributivo che si applica agli iscritti dal 1°gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31/12/95, è pari a 99.034 euro per quest’anno.

 

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