Oramai, ovunque ci giriamo per le strade, notiamo che molti veicoli sono muniti di targa straniera. Sulla base della mia esperienza in materia e dello studio accurato, fatto per conto di società straniere, sulla legittima circolazione di veicoli con targa straniera tramite contrattualistica internazionale e considerata la pirateria cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, è doveroso scrivere alcuni cenni in materia.
Targa comunitaria o extracomunitaria
Prima distinzione da operare è se la targa estera è di un paese comunitario o extracomunitario. Nel primo caso la circolazione è libera senza restrizioni, salvo alcuni accorgimenti che diremo in seguito. Nel caso la targa sia di un paese extracomunitario, allora è necessario che il conducente dia prova che il veicolo sia stato o sarà in Italia per un limitato periodo di tempo (lo stesso tempo di quello dell’extracomunitario che permane in Italia).
Ritenendo superfluo parlare di targhe extracomunitarie, che hanno un limitato diritto di circolare in Italia, concentreremo le nostre riflessioni su quelle comunitarie.
Prima grande differenza è quella sulla intestazione del veicolo.
Il veicolo. Infatti, come in Italia, può essere intestato sia a una persona fisica (uomo/donna) straniera, che a una società estera.
Targa comunitaria intestata a persona fisica
Quando il veicolo risulta intestato a una persona fisica straniera (ovviamente) e il veicolo risulta condotto da italiano o altro straniero che non sia l’intestatario, questi (il conducente) deve essere munito di procura notarile del paese di origine (stato in cui è immatricolato il veicolo) con apposizione della apostilla (convenzione dell’Aja) che rende valida la procura anche in Italia (in mancanza di apostilla, la procura è inesistente).
La procura deve essere tradotta in italiano e parimenti deve essere tradotta la apostilla al fine di consentire a chi legittimato (forze dell’ordine) di effettuare un controllo legale sui documenti.
Se il conducente è munito di procura valida, la stessa deve contenere solo la facoltà di guidarla: in caso contrario, cioè se sono previsti altri poteri (esempio: la vendita o altro) si manifesta il possesso giuridico qualificato e si configura la esterovestizione (per cui è competente la Guardia di Finanza) e pertanto, il veicolo è sottoponibile a sequestro e portato alla Motorizzazione italiana per la immatricolazione italiana di ufficio a nome del portatore la procura.
In caso di procura non valida (mancanza di apostilla o non avente traduzione) il veicolo può essere fermato presso depositi delle pubbliche autorità per il tempo necessario al fine di consentire al proprietario straniero di poterla ritirare.
Per concludere, chi viaggia (italiano e/o straniero) abitualmente con veicolo intestato a persona fisica straniera, ha rischi seri di vedersi togliere il veicolo e farselo sottoporre a sequestro.
Targa comunitaria intestata a società estera
Quali sono diritti e doveri se il veicolo straniero, dalla documentazione esibita, è intestato a società estera?
Prima precisazione: non conta il libretto di circolazione, sul quale potrebbe non essere annotato il trasferimento di proprietà, ma un documento notarile che attesta chi sia l’ultimo e attuale proprietario!!!!
Il veicolo straniero, se intestato a società straniera può essere concesso in noleggio anche a italiano con contratto che non abbia una durata superiore ai 364 giorni (un anno meno 1 giorno).
Ma (esiste un ma…) non tutti i veicoli circolanti che sono intestati a società straniere sono in regola.
Il contratto di noleggio deve essere redatto in lingua madre (del paese in cui è immatricolato il veicolo) e in lingua italiana: l’importante è viaggiare con copia di lingua italiana.
Il problema è la effettiva riconducibilità della società a soggetti stranieri. Molti veicoli stranieri viaggiano con contratti di noleggio in cui, dalla lettura dei dati della società, risulta essere amministratore un cittadino italiano residente in Italia. Questa prassi è legale per il paese ospitante (società in cui ha sede la società estera) ma può far configurare una esterovestizione in capo alla società estera quando l’amministratore della società straniera di noleggio è un cittadino italiano e la società estera svolga attività in italia. E’ più plausibile che la società estera abbia conferito procura notarile ad negotia all’italiano per le operazioni italiane per la pratica degli affari.
La circostanza che dal contratto di noleggio figura che il contratto stesso sia stato firmato da un amministratore italiano (di società straniera), fa nascere delle incongruenze normative.
Il contratto di noleggio si può presumere nullo per violazione di norme imperative (frode alla legge), il veicolo sottoposto a sequestro e il soggetto italiano che compare nel contratto di noleggio denunciato al Fisco e alla Procura della Repubblica, con ripercussioni sia sui contratti (tutti da ritenere inesistenti con le conseguenze del caso: sequestri e/o confische) che sulla persona dell’amministratore.
Da un controllo effettuato su diversi veicoli con targa bulgara (ad esempio) l’unica società in regola con le leggi italiane e bulgare (e quindi internazionali) è la Omnia Investment Trust Ltd operante su Lazio e Campania che, oltre ad avere la nazionalità bulgara della compagine sociale, è diretta e gestita solo da professionisti bulgari iscritti in albi e si avvale in Italia di professionisti che conoscono le leggi degli stati in cui opera; altre hanno fianchi scoperti e si spera che si mettano in regola affinché i loro clienti non si vedano appiedati.
*Avvocato Salvatore Salomè