Ricevo e pubblico*
A seguito del crescendo di veicoli (auto, scooter e camion e furgoni) con targa straniera condotti da italiani e stranieri residenti in Italia il Governo è dovuto ricorrere a una regolamentazione giuridica.
In data 4 dicembre 2018 è entrata in vigore la nuova normativa del Codice della Strada che disciplina con più attenzione questo fenomeno in crescendo.
La nuova disciplina è contenuta negli articoli 93 e 132 codice della strada che in sintesi prevede:
PER I VEICOLI CON TARGA STRANIERA INTESTATI A PERSONE FISICHE STRANIERE
Questi veicoli hanno avuto una stretta notevole in quanto gli intestatari stranieri dovranno provare di non essere residenti in Italia ovvero residenti in Italia da meno di 60 giorni. Questa fattispecie è alquanto pacifica ma si scontra con la libertà di circolazione dei mezzi e persone nell’ambito del territorio dell’Unione Europea.
Al momento il testo è limitativo ma chiaro nella sua stesura e cerca di porre un argine all’eccessivo uso di persone straniere prestanome.
La nostra attenzione è invece verso l’altra ipotesi disciplinata dal Codice della Strada.
PER I VEICOLI CON TARGA STRANIERA INTESTATI A PERSONE GIURIDiCHE (società straniere)
Il veicolo con targa straniera se è intestato a società straniera deve rispettare i seguenti requisiti
-La società straniera deve avere sede legale in uno stato dell’Unione Europea e/o dello Spazio Economico Europeo;
-Non deve avere sedi secondarie o altra sede effettiva in Italia, ma può avere un rappresentante ad negotiae/o processuale (avvocato o consulente legale o altre figure professionali abilitate al patrocinio dinanzi alle autorità giudiziarie previste in Italia);
-la disponibilità del veicolo può essere data a una persona fisica (ultimo fruitore) o a persona fisica dipendente e/o collaboratore di altra società non avente sede legale in Italia;
-la disponibilità giuridica (legale) deve essere attestata con documenti e/o atti dalle seguenti formule negoziali: leasing, noleggio senza conducente, comodato d’uso, rapporto di collaborazione (avvocato, commercialista, rappresentanti di commercio, e altre figure professionali e/o dipendenti di altra società);il contratto deve essere custodito all’interno del veicolo ed esibito a semplice richiesta delle forze dell’ordine;
-il contratto deve essere di durata inferiore a un anno (364 giorni max) in osservanza alle leggi comunitarie;
-il contratto deve avere un contraente maggiore di età (secondo la legge del paese di stipula e dove ha sede legale la società) ma può NON indicare il conducente abilitato alla guida (libertà contrattuale della società di leasing e/o noleggio); la prassi è che viene indicato, ma non è obbligatorio in quanto rientra nella autonomia contrattuale delle parti contrattuali libere di regolamentare secondo la legge di provenienza (stato della società);
-Il veicolo deve essere munito di libretto di circolazione, documento di disponibilità giuridica (esempio: contratto di noleggio); per quanto riguarda il contratto di assicurazione questi deve essere valido e incorso di copertura, ma può essere tenuto anche a casa in quanto una circolare del ministero dei Trasporti ha disposto che i veicoli con targa straniera sono coperti presuntivamente da RCA, salvo a doverla esibire obbligatoriamente in caso di sinistro con lesioni entro 48 ore dall’evento dannoso;
La revisione del veicolo con targa straniera NON può essere richiesta dagli agenti di polizia italiana in quanto attiene a un dato tecnico del veicolo riservato alla GIURISDIZIONE DELLO STATO CHE HA IMMATRICOLATO IL VEICOLO secondo il PRINCIPIO DI RECIPROCITA’ INTERNAZIONALE (VALIDO COME NORMA COSTITUZIONALE !!!!!).
Infatti all’estero la polizia non chiede la revisione ai veicoli italiani !!!!!!! In caso di richiesta di revisione da parte degli agenti accertatori si potranno verificare due ipotesi: o il conducente si rifiuta legittimamente di esibirlo o se dovesse mancare sarà facile ottenere il dissequestro del veicolo in quanto l’agente avrebbe sforato la sua GIURISDIZIONE (più grave della competenza territoriale) un pò come se avesse fatto i compiti di polizia in un altro Stato !!!!!!
Veniamo alle problematiche della legge e alla loro applicazione
La legge prevede degli accessori legali che si scontrano con la legislazione degli stati in cui è stato immatricolato
-la nuova legge non prevede che il contratto debba essere tradotto dalla lingua madre, cioè se il contratto è stato stipulato in Romania, il contratto va redatto in lingua rumena e cosi via. Il costume di far tradurre il contratto in lingua italiana è un adempimento ulteriore che la legge italiana non può prevedere in quanto il contratto deve essere redatto nella lingua dello stato in cui è stato stipulato il contratto e avente sede legale la società di noleggio e/o leasing. Si immagini un bulgaro che deve arrivare in Spagna con la macchina: dovrebbe essere munito di tanti contratti in lingue diverse a seconda degli stati che andrà ad attraversare. E’ chiaro che per motivi di collaborazione la società di noleggio sapendo che il suo cliente userà il veicolo in Italia gli darà copia del contratto in Italiano, ma non sarebbe tenuta a ciò.
-il nuovo codice della strada all’articolo 93, comma 1° ter, prevede la dizione della data certa. Ebbene, molti stati europei non conoscono l’istituto legale della data certa salvo per i contratti notarili (trasferimenti immobiliari) e pertanto è alquanto problematico che la società estera di noleggio possa far attestare la certezza della data di stipula salvo a ricorrere a mezzi anomali di certezza temporale. Questa norma si pone in contrasto con la normativa di altri stati e dovrà essere corretta almeno ricorrendo a trattati bilaterali e/o accordi in tal senso ma nel frattempo sta creando storture di sistema giuridico. Inoltre, il contratto essendo obbligatoriamente stipulato all’estero non si potrà apporre la data certa in Italia. E’ chiaro che molti contratti sono stati stipulati prima del 4 dicembre 2018 e questi ultimi non rientrano certamente nel concetto di data certa (con le problematiche dette). La legge si applica per le fatti e/o atti futuri e non per i fatti e/o atti precedenti !!!!!!!!
Si sta verificando che forze dell’ordine (poche) chiedano al conducente documenti che vanno oltre il buon senso della legge, ma quando inizieranno i ricorsi all’Autorità Giudiziaria e gli incidenti diplomatici allora si verificherà un ridimensionamento dei controlli.
Allo stato attuale sarebbe opportuno, come fanno molti agenti di polizia richiedere:
1) contratto di noleggio (anche se non munito di data certa); 2) libretto di circolazione; 3) patente di guida (ovvio); 4) in seguito a sinistro stradale con feriti diffidare il conducente a esibire il contratto assicurativo.
Per adesso queste sono le riflessioni sorte dall’entrata in vigore della legge, ma ci riserviamo di illustrarne altre in caso di verificazioni e/o interpretazioni della legge stessa.
*Avv. Salvatore Salomè
(Ufficio Legale della Omnia Investment Trust Ltd)