a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Come è noto, con la legge finanziaria del 1998 è stato concesso ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) già pensionati Inps e con un’età superiore ai 65 anni, di versare – a domanda – la metà dell’importo degli oneri previdenziali normalmente dovuti all’Ente.
E’ un’opportunità, confermata anche per l’anno 2013, che consente di ottenere un discreto risparmio, sebbene va tenuto presente che una somma minore di contributi corrisposti significa pure un rendimento inferiore dei supplementi pensionistici a cui si ha titolo.
La riduzione contributiva riguarda solo gli oneri assicurativi per la pensione, con esclusione, quindi, del contributo di maternità.
Il beneficio si applica sia sul minimale di reddito che sulle quote eccedenti e decorre dal periodo assicurativo 2013.
L’interessato può anche chiedere che tale agevolazione venga riconosciuta per periodi anteriori alla data dell’istanza se, nel frattempo, non sono stati liquidati a suo favore dei trattamenti supplementari di pensione. Decidere, dunque, se inoltrare, ed in quale momento, la domanda di abbattimento degli oneri previdenziali o non presentarla invece, richiede una seria valutazione della propria situazione contributiva e pensionistica. Per questo motivo, gli istituti di patronato, ai quali -si precisa- è sempre preferibile rivolgersi, sulla base di alcuni elementi, mettono a confronto il risultato economico del trattamento di supplemento di pensione che si può conseguire con contribuzione intera rispetto alla stessa prestazione ottenibile con contribuzione ridotta. E’ consigliabile, pertanto, per una attenta disamina sul da farsi, di contattare gli uffici di un qualunque ente patronato, legalmente riconosciuto, il quale, gratuitamente, dopo un’accurata e puntuale verifica dell’intera posizione assicurativa può, se del caso, provvedere alla predisposizione dell’apposita domanda di riduzione contributiva e al suo successivo inoltro alla competente sede dell’Inps. E’ importante, recandosi presso queste strutture, portare con sé il libretto di pensione e le ricevute dei versamenti relativi agli ultimi anni.
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Autonomi: contributi ridotti anche per gli ex pensionati Inpdai
Anche i pensionati dell’ex Inpdai (Ente di previdenza per i Dirigenti delle Aziende Industriali), che svolgono un’attività commerciale o artigianale in qualità di titolari di impresa o di collaboratori familiari e che pertanto versano gli oneri assicurativi di legge alle relative gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (Inps), una volta compiuto il 65° anno di età, a far tempo dal primo gennaio del 2003 possono ottenere la riduzione al 50% per cento della contribuzione versata per pensione (quota I.v.s.), prevista dall’articolo 59, comma quindici, legge numero 449/1997 in favore dei lavoratori autonomi. Il beneficio può essere chiesto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale viene raggiunto il predetto requisito anagrafico per la quiescenza, dai titolari di trattamenti di vecchiaia, di invalidità e di anzianità (restano esclusi gli intestatari di assegni di reversibilità); ha effetto dal periodo di contribuzione in corso alla data di presentazione della relativa domanda e conserva la sua efficacia fino all’eventuale revoca (non è necessario perciò rinnovare annualmente la richiesta). La possibilità di conseguire la riduzione dell’obbligazione assicurativa dovuta è stata estesa ai pensionati di cui si tratta dal 1° gennaio del 2003, a seguito della confluenza nell’Ente assicuratore, disposta dalla legge numero 289/2002 (articolo 42), dei dirigenti delle aziende industriali. Infatti, la medesima normativa ha anche stabilito che, dalla stessa data, i pensionati ex Inpdai siano iscritti, con separata evidenza contabile, nell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti dei lavoratori dipendenti, diventando a tutti gli effetti pensionati dell’Inps. Il dimezzamento della quota previdenziale corrisposta per I.v.s. si applica, in particolare, sia ai contributi dovuti sul minimale di reddito, sia sulla parte eccedente tale soglia numeraria e può essere riconosciuta, a istanza di parte, in presenza dei requisiti indicati pure per periodi contributivi che precedono la data di inoltro della richiesta di riduzione (fermo restando il limite del 1° gennaio 2003), a condizione che gli oneri assicurativi versati non siano già stati utilizzati per la liquidazione di un supplemento di pensione. Lo sconto della metà dei contributi dovuti per pensione comporta, difatti, per le prestazioni di quiescenza definite in tutto o in parte con il sistema di calcolo retributivo, anche il corrispondente dimezzamento al 50% per cento dell’importo dei supplementi di pensione spettanti in base alla contribuzione corrisposta dopo il pensionamento.