giovedì, Aprile 17, 2025
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Avvocato denuncia: “Il Comune di Pozzuoli fa stalking tributario!”

Ricevo e pubblico*

Il 25 aprile dello scorso anno, su questo blog pubblicammo la notizia di un’importante sentenza (anzi due: primo grado e appello) con la quale la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Napoli aveva statuito il principio giuridico della intrasmissibilità dei debiti dell’usufruttuario in capo a potenziali eredi (coniuge e/o altri soggetti giuridici).

Ebbene, nonostante la chiarezza nell’esposizione degli istituti giuridici da parte del giudicante (giudice relatore) nella sentenza già segnalata, il Comune di Pozzuoli, per il tramite del suo funzionario, ha perseverato nella circostanza di colpire la contribuente non erede, ostinandosi a chiedere somme di danaro (anche cospicue) alla donna (che vive solo di pensione) per imposte non dovute per altre annualità della stessa imposta non dovuta.

Nonostante, quindi, ben due sentenze sull’argomento giuridico, il funzionario comunale ha ritenuto di perseverare nella sua richiesta fiscale non dovuta ed ha ingiunto per un’annualità diversa (da quella decisa e giudicata) alla nonnina altre somme di danaro.

Ebbene, la nonnina, aiutata dallo scrivente avvocato e dall’avvocato Giovanni Murano, ha nuovamente impugnato l’atto di ingiunzione tributaria dinanzi alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) e dopo non pochi denari versati, ha ottenuto nuovamente l’annullamento della richiesta economica del Comune di Pozzuoli.

L’annullamento della richiesta economica del comune di Pozzuoli questa volta si basa su un principio più grave ed incisivo del precedente giudizio (di cui al precedente articolo del 25 aprile).

Infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di Appello ha ritenuto che, stante il principio scaturito dal primo giudizio (l’intrasmissibilità del debito erariale dell’usufruttuario in capo agli eredi), il Comune di Pozzuoli, non poteva chiedere nuovamente tale imposta, stante la precedente decisione, anche se riferita ad un’annualità diversa.

La sentenza resa dalla Corte di Giustizia di 2° grado è stata redatta da un giudice (dr. F. Pastore) della Corte di Appello di Napoli (tra i più preparati….), ed ha sancito un principio innovativo importante per i contribuenti tutti.

La questione è che, in materia tributaria, se l’ente impositore si è visto soccombente in merito a una imposta relativa a una sola annualità, il giudicato intervenuto su una sola annualità va a coprire le altre annualità presuntivamente dovute, non potendo più l’ente chiedere la riscossione di quell’imposta.

Tale inefficienza comporta un danno erariale di cui la Corte dei Conti dovrà tener conto al fine di imputare tale danno in capo al funzionario responsabile al fine di non far verificare oltre modo tale inefficienza e che in ogni caso comporta un accanimento tributario (cosiddetto stalking tributario) ai danni del contribuente.

Nel caso di specie, si tratta di accanimento tributario, istituto giuridico di cui, sembra, il funzionario comunale non esserne a conoscenza.

L’istituto, oltre ai risvolti civilistici (possibilità di poter richiedere il risarcimento danni all’ente da parte del contribuente vessato) può prevedere anche l’ulteriore ipotesi della denunzia penale in capo al funzionario comunale (nel caso di specie).

Purtroppo, di funzionari che non si attengono alle normative cogenti, ne abbiamo ancora tanti.

Molti di essi prendono sottogamba anche provvedimenti giurisdizionali che intervengono in materie delicate, ritenendole non vincolanti per la loro gestione.

Non sanno, forse, che i provvedimenti giurisdizionali, soprattutto quando sono divenuti cosa giudicata (ex articolo 2909 del Codice Civile) hanno forza concreta di “legge”, in quanto gli ulteriori giudicanti in presenza di medesima fattispecie, e in presenza di intervenuto giudicato e di una firma autorevole della sentenza, non fanno altro che ripercorrere lo stesso principio giuridico, con conseguente condanna dell’ente (in qualunque materia).

La questione simile si avrà, a breve, in materia di immissioni odorose (fumi e/o odori) scaturite dalle canne fumarie a carboni attivi, dove sia il Comune nella sua veste collegiale, che i funzionari addetti a detto controllo, stanno omettendo qualsiasi attività di interdizione, ritenendo “vabbè è solo una sentenza….”. Quando la questione verrà portata, a breve, ad altro magistrato, quest’ultimo, in presenza di giudicato (sentenza non impugnata), non potrà far altro che adottare il medesimo principio, sostituire il funzionario nella gestione dell’atto (commissario ad acta) e condannare l’ente, con risvolti sia erariali che penali in capo ai funzionari “omissivi”. Come si dice: “uomo avvisato….”.

*avvocato Salvatore Salomè

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