mercoledì, Gennaio 15, 2025
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Calcolo mensile per il voucher figli

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

Rinunciare al congedo parentale (l’astensione facoltativa dal lavoro dopo la «maternità obbligatoria») e avere in cambio voucher per pagare la babysitter o un contributo per pagare l’asilo nido. È una facoltà offerta alle madri lavoratrici dalla riforma Fornero (legge 92/2012): riforma i cui aspetti principali sono stati affrontati durante un recente Forum sul lavoro.

Per i voucher figli, il quadro normativo è ormai completo, dopo il decreto del ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» numero 37 del 13 febbraio scorso) e dopo i chiarimenti forniti dall’Inps con la circolare 48 del 28 marzo 2013.

È opportuno, quindi, per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d’accesso. Più nello specifico, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di babysitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d’uso del contributo. L’erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell’accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando apposita istanza, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di Previdenza.

In concreto, l’aiuto prefigurato per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 151/2011.

Il contributo ammonta a 300 euro mensili ed è concesso per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, intendendo per tali un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità, in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Pertanto, la lavoratrice dovrà rinunciare al congedo parentale. In sostanza, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà essere ammessa a godere del beneficio di cui si tratta per un solo mese, avendo un residuo di 29 giorni da usare come congedo parentale.

 

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