venerdì, Febbraio 14, 2025
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Cambio di gestore senza consenso: Enel e Edison condannate dal Tribunale di Pozzuoli

Se scopri che ti è cambiato il gestore di un servizio senza che tu abbia espresso il consenso, puoi ottenere giustizia e riuscire a far condannare tutte le aziende responsabili di questo “passaggio”.

E’ quanto si evince da un’importante ordinanza firmata dalla dottoressa Barbara Tango, giudice civile della sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale, che si è occupata di una causa davvero singolare, promossa dall’avvocato puteolano Aldo Pepe.

Tutto è cominciato (come si legge dal ricorso ex articolo 700 promosso dal legale in questione il 24 aprile scorso) tra la fine di agosto ed il mese di settembre del 2012, quando “non avendo ricevuto la bolletta relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre luglio-agosto 2012”, D.R., una donna residente al rione Toiano, “contattava diligentemente il servizio clienti Enel per effettuare la segnalazione ed apprendeva con stupore che non si trattava di un mero disservizio, ma che la sua utenza era stata trasferita ad altro gestore, di cui peraltro l’operatore si rifiutava di fornire il nominativo”.

La signora, come scrive il suo avvocato, “in data 4 aprile 2013 subiva, senza alcun preavviso, tantomeno scritto, il depotenziamento della fornitura ed il giorno successivo si recava presso gli uffici dell’Enel per chiarire, una volta per tutte, la sua posizione ed evitare il distacco della fornitura. Solo in tale occasione ed a seguito delle sue ripetute insistenze, le veniva finalmente comunicato che la sua utenza era stata trasferita, dal 1°luglio 2013, ad Edison Energia s.p.a.. Non solo: il contratto di fornitura risultava clamorosamente volturato ed intestato a tale signora G.M., a lei completamente sconosciuta. Pertanto, la mia assistita prontamente contattava il servizio clienti Edison, che le inviava via mail copia del presunto contratto e delle bollette/fatture intestate alla suindicata signora G.M. Non avendo mai effettuato alcuna richiesta di cambio di gestore, né tantomeno sottoscritto alcun contratto con Edison Energia s.p.a., dalla quale peraltro non aveva mai ricevuto in precedenza alcuna bolletta/fattura, in data 10 aprile 2013, la mia assistita depositava presso la stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, denuncia-querela contro gli ignoti autori dell’abusivo trasferimento. A mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell’11-12 aprile 2013, anticipata a mezzo fax, la mia assistita inoltrava copia della denuncia sia ad Edison Energia che ad Enel, invitandole ad interrompere immediatamente il depotenziamento della fornitura di energia elettrica e, nel contempo, a provvedere, integralmente, a loro cura e spese, al rientro in Enel con il ripristino dell’intestazione in capo alla signora D.R. Malgrado la pendenza del reclamo e l’evidente fondatezza dello stesso, inopinatamente, la Edison Energia, in data 22 aprile 2013, procedeva al totale distacco della fornitura. Da quanto su esposto, si appalesa, altresì, la responsabilità della condotta di Enel Servizio Elettrico s.p.a. che, in aperta violazione dei principi generali di buona fede, correttezza e diligenza, sanciti sia dal Codice del Consumo e dalla disciplina Codicistica in materia di contratti, ha consentito non solo il cambio di gestore ma addirittura la voltura del contratto di fornitura e del relativo misuratore, senza effettuare le necessarie e dovute verifiche e comunque senza informare preventivamente la mia assistita. Tale responsabilità è aggravata dalla condotta degli operatori Enel, i quali si sono sempre rifiutati di fornire la necessaria e dovuta assistenza alla ricorrente e, solo dopo le reiterate richieste di quest’ultima, recatasi di persona presso gli uffici Enel di via De Curtis in Pozzuoli, hanno indicato la Edison quale nuovo gestore (…).

Questi i fatti.

Nel frattempo, siccome già il 24 aprile (appena depositato il ricorso cautelare firmato dal proprio avvocato) la signora D.R. aveva ottenuto la fornitura di energia elettrica dal nuovo gestore a cui si era rivolta (Enel Energia s.p.a.), il giudice civile del Tribunale di Pozzuoli si è espresso sulle spese di giudizio e ha condannato al pagamento di queste spese sia Edison che Enel.

Ecco cosa è scritto nei passaggi principali dell’ordinanza della dottoressa Tango.

(…) In “grave” contumacia della Edison Energia s.p.a., le altre due società (Enel Distribuzione s.p.a. ed Enel Servizio Elettrico s.p.a., n.d.r.) hanno dedotto che, in base alle delibere AAEEG (l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, n.d.r.) n.144/07 e 42/08, quando una nuova impresa erogatrice della fornitura di energia elettrica riceve la richiesta di fornitura da un nuovo cliente, già utente di altro gestore, trasmette al distributore, l’Enel Distribuzione s.p.a., la richiesta di recesso per conto dell’utente per l’esecuzione dello switching e il distributore opera il passaggio del punto di prelievo dal precedente al nuovo fornitore facendo in modo che non vi sia alcuna interruzione della fornitura. Ora, le resistenti (Enel Distribuzione s.p.a. ed Enel Servizio Elettrico s.p.a.) deducono che, avendo l’Edison Energia s.p.a. comunicato il recesso al distributore, sussiste solo in capo a tale nuovo fornitore la responsabilità di dichiarazioni o richiesta mendaci, e quindi anche delle conseguenze di eventuali inesistenti domande di recesso da parte della signora D.R.”.

Il giudice Tango tuttavia spiega che, nel caso specifico, (…) la Edison s.p.a. non ha comprovato la veridicità del recesso della signora D.R. dal contratto con l’Enel Servizio Elettrico s.p.a. e l’adesione al nuovo fornitore Edison” e dunque “nessuna istanza potrebbe essere rivolta” da Edison a Enel Distribuzione  ed Enel Servizio Elettrico.

La parte più importante dell’ordinanza è quella in cui il giudice “dissente dall’assunto delle due società e da un certo orientamento  giurisprudenziale. Infatti –scrive il magistrato in servizio alla sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale- occorre partire dalle norme previste dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, in base ai quali il creditore e il debitore, e comunque i contraenti, devono comportarsi, anche nell’esecuzione del contratto, secondo le regole della correttezza e della buona fede. Ora, già partendo dall’esame dell’articolo 5 della citata delibera del 2007 e dell’articolo 9 della delibera del 2008, emerge che la finalità della normativa è quella di garantire non solo la mancanza di ogni interruzione di energia in caso di switching, ma altresì la effettiva conoscenza del recesso e della reale intenzione del cliente finale di mutare l’impresa fornitrice. Non solo, ma gli articoli del codice sopra citati impongono che tutte le società, quella di distribuzione e le società di fornitura e vendita dell’energia, prima di procedere al passaggio del cliente dall’una all’altra società, anche se collegate tutte tra loro, verifichino personalmente l’atto di recesso inviato dal cliente o comunque la sua successiva conferma in caso di ordine verbale o telefonico, al fine di evitare truffe e frodi”.

E qui arriva la parte più severa e al tempo stesso inquietante dell’ordinanza.

Scrive, infatti, il giudice Tango che “la necessità di tutti gli accorgimenti per la reale verifica da parte di tutte le società coinvolte, è confermata e dimostrata dalla stessa documentazione prodotta dalle resistenti (Enel Distribuzione s.p.a. ed Enel Servizio Elettrico s.p.a.), che hanno depositato precedenti giurisprudenziali da cui si evince che, con frequenza a dir poco preoccupante, molti clienti di Enel s.p.a. hanno subìto truffe da parte della Edison s.p.a. o comunque da suoi operatori di cui la società risponde, i quali hanno dichiarato falsi ed inesistenti recessi mai esercitati e mai firmati, causando, con il mancato pagamento delle fatture intestate alla Edison, inesistente contraente, l’interruzione della fornitura del servizio. Il moltiplicarsi dei casi conferma che la procedura utilizzata dalle parti non risponde in alcun modo al principio di buona fede al quale le società non stanno improntando, come dovuto, il loro comportamento, nonostante la palese necessità di mutare la procedura per la verifica del recesso. Occorre, in altre parole –conclude il giudice- che le società, anche a prescindere dalle delibere citate, prendano accorgimenti inequivoci volti ad evitare che le imprese possano inventare recessi mai richiesti, recessi eseguiti senza alcun controllo da parte di alcuna delle imprese, sia di distribuzione che di vendita di energia. Per tutti questi motivi, la ormai palese e ripetuta superficialità del comportamento di tutte le società, induce a ritenere pienamente fondato il fumus, inteso come non corretto adempimento delle prestazioni da parte delle società costituite (Enel Distribuzione s.p.a. ed Enel Servizio Elettrico s.p.a.) e come comportamento illecito da parte della Edison s.p.a., ex articolo 2043 del codice civile (…).

La sostanza è chiara: nessun cambio di gestore è mai possibile se, al termine di più attività di verifica (sia da parte dell’azienda uscente che da parte di quella subentrante), non viene trovata la prova documentale della volontà del cliente di passare da un fornitore ad un altro.

Nel caso specifico, la condanna delle tre aziende al pagamento delle spese processuali per questo contenzioso, sembra essere soltanto l’inizio di qualcosa di più “grosso” che potrebbe presto accadere.

E’ infatti in corso un’indagine penale (partita dalla denuncia/querela sporta ai carabinieri di Pozzuoli il 10 aprile dalla signora D.R.) per identificare e punire chi è direttamente responsabile di questa incredibile vicenda.

E non solo: la signora D.R., attraverso il proprio legale Aldo Pepe, ha citato per danni le tre aziende in questione, chiedendo un risarcimento per tutti i disagi che ha dovuto patire a causa di un cambio di fornitore da lei mai richiesto.

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