In vista del 10 aprile 2013, prossima scadenza del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico per il primo trimestre solare di quest’anno, l’Inps, con un’apposita circolare interna, ha fornito gli importi da corrispondere e una serie di chiarimenti.
Va subito precisato, intanto, che le nuove fasce di retribuzioni sono cresciute del 3%.
L’incremento per il 2013 sarà pertanto abbastanza contenuto, discostandosi significativamente poco rispetto al 2012.
Oltre all’aumento dei minimi salariali conseguenti al rinnovo del contratto (che interessa però più che altro il personale convivente) vi è da registrare il consueto rincaro dei contributi da pagare all’Ente assicuratore. L’innalzamento -si sottolinea- è direttamente collegato sia alla lievitazione delle retribuzioni convenzionali (variazione dell’indice del costo della vita: +3%) su cui viene calcolata la contribuzione, sia alla recente revisione dell’aliquota del fondo pensioni (+ 0,30%) a carico dei dipendenti, voluta espressamente dalla Finanziaria 2008.
Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. I
In particolare, l’articolo 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Ds) è sostituita dall’Assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi).
Pertanto, il finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria già presente nella contribuzione per attività di collaborazioni familiari, è sostituito dal finanziamento all’Aspi, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2, a cui concorrono gli oneri previdenziali di cui agli articoli 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La misura del contributo da corrispondere (con inclusa l’aggiunta numeraria dello 0,50% per le lavoratrici non soggette alla tutela Cuaf) cambia naturalmente in base all’orario osservato dalla colf.: se inferiore alle 24 ore settimanali, l’onere assicurativo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzioni; se invece è superiore la quota numeraria dovuta, per tutta la durata del servizio remunerato, è fissa.
Il pagamento dell’obbligazione previdenziale -si ricorda- va effettuato con cadenza trimestrale, in particolare: dal 1° aprile al 10 aprile, si versano gli oneri contributivi corrispondenti al primo trimestre dell’anno; dal 1° al 10 luglio quelli riferiti al secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre, quelli relativi al terzo trimestre; dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo, i contributi del quarto ed ultimo trimestre dell’anno.
Se però il rapporto di lavoro cessa prima del termine di versamento stabilito, l’obbligo assicurativo prescritto deve essere assolto entro dieci giorni dalla data della sua risoluzione. Per quanto attiene l’Inail, poi, l’assunzione di una collaboratrice domestica, va di norma comunicata allo stesso Ente antinfortunistico entro le 24 ore successive all’avvenuto impiego.
I CONTRIBUTI 2013
Retribuzione oraria Contributo orario con Cuaf Contributo orario senza Cuaf*
fino a 7,77 euro 1,47 (0,35) 1,48 (0,35)
da 7,77 euro fino a 9,47 euro 1,66 (0,39) 1,67 (0,39)
oltre 9,47 euro 2,02 (0,47) 2,03 (0,47)
più di 24 ore settimanali 1,07 (0,25) 1,07 (0,25)
N.B. Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico della lavoratrice.
*Mentre l’esclusione dal versamento del contributo Cuaf (Cassa Unica Assegni familiari) è prevista soltanto nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi (pareti: figli, fratelli o sorelle e nipoti; affini: genero, nuora e cognati).