lunedì, Febbraio 10, 2025
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“Coppie di fatto” beffate dal Comune

99 giorni: fino ad oggi, tanto è trascorso dal 29 ottobre, data in cui il Consiglio Comunale ha approvato, col voto favorevole della maggioranza dei presenti in aula, il regolamento che istituisce il registro delle unioni civili.

Un atto di grande importanza simbolica, che consente a tutte le coppie “di fatto” residenti da almeno due anni a Pozzuoli e conviventi dallo stesso periodo di tempo, di potersi ufficialmente dichiarare come vera e propria  “famiglia anagrafica”.

Una decisione che, come i nostri più assidui lettori ricorderanno, su proposta dal consigliere Tito Fenocchio (approvata il 3 ottobre dalla commissione consiliare preposta ai regolamenti prima di essere sottoposta al vaglio del consiglio comunale) è maturata al termine di un dibattito molto serrato e ha praticamente spaccato il parlamentino civico  (anche all’interno degli stessi partiti) sulle convinzioni etiche dei singoli rappresentanti del popolo, ma che, alla fine, ha portato il “capoluogo” flegreo ad essere uno dei soli quattro comuni della Campania (insieme a Napoli, Portici e Bagnoli Irpino) ad aver assunto un provvedimento del genere.

E proprio quest’ultima circostanza aveva, infatti, portato alla ribalta mediatica Pozzuoli come città da prendere ad esempio per il riconoscimento di diritti che sono tuttora (e chissà per quanto tempo saranno ancora) oggetto di grande ed accesa discussione sia a livello politico che di opinione pubblica.

Ma tant’è. Dal 29 ottobre, tutti sanno che a Pozzuoli è stato istituito questo registro a beneficio di chi desideri iscriversi avendone i requisiti.

E’ davvero così?

Una coppia che abbia intenzione di usufruire di questa possibilità, trova il Municipio pronto a mettere in pratica la volontà espressa dal Consiglio Comunale?

Fino a ieri, lunedì 4 febbraio, la risposta è un categorico “no”.

Ma come, vi chiederete: oltre tre mesi fa il parlamentino civico ha forse perso tempo a discutere e ratificare una materia così delicata?

Per ora, i fatti dicono che a quella delibera consiliare, la numero 53, non è stato dato alcun seguito da chi avrebbe dovuto renderla praticabile nella realtà.

In nessun ufficio del Municipio esiste infatti il registro delle unioni civili.

E nessuno sa dire se e quando verrà materialmente istituito né quale sia la ragione per cui ancora non sia stato approntato.

Le uniche cose di cui si ha certezza sono quelle scritte negli unici atti ufficiali di cui finora chiunque può prendere visione.

Il primo atto è per l’appunto la delibera con cui il Consiglio Comunale ha istituito il regolamento specifico, delibera in cui si indica che il provvedimento, a partire dal primo giorno di affissione all’Albo Pretorio (9 novembre), viene assegnato per la sua esecuzione al dirigente dei servizi demografici, Carlo Pubblico.

Il secondo atto è contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 6 del regolamento in questione, che stabilisce che deve essere la Giunta, con un provvedimento da assumersi entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto, ad organizzare e disciplinare il registro delle Unioni Civili.

Ebbene: l’atto è diventato ufficialmente esecutivo a partire dal 25 novembre, ossia dopo la scadenza del termine di 15 giorni di pubblicazione della delibera all’Albo Pretorio.

Entro i 30 giorni successivi, cioè entro il 25 dicembre, l’Amministrazione avrebbe dovuto approvare una delibera per disciplinare la materia.

E’ stato prodotto dalla Giunta quest’atto fondamentale?

Basta cercare nell’archivio on line dell’Albo Pretorio per ottenere una risposta negativa.

Di un atto firmato da sindaco e assessori sul registro delle unioni civili non c’è traccia.

Delle due l’una: o non è stato ancora prodotto o, se è stato prodotto, non è stato reso pubblico alla cittadinanza attraverso il portale web istituzionale dell’Ente, ma soprattutto, se anche così fosse, non ha sortito alcun effetto concreto.

Perché, comunque sia, a Pozzuoli, nonostante l’approvazione avvenuta il 29 ottobre in Consiglio Comunale, il registro delle unioni civili non si è ancora “materializzato” ed appartiene attualmente alla categoria delle “buone intenzioni”.

Cosa se ne facciano delle “buone intenzioni” della politica le coppie “di fatto” che vorrebbero registrarsi come famiglia anagrafica, è facilmente immaginabile.

Tuttavia, ciò che bisognerebbe capire è: perché dagli atti non si è passati ai fatti?

Siamo di fronte ad una dimenticanza?

Ad una mancanza di volontà?

Ad una incapacità di procedere? Ad una difficoltà burocratica?

A problemi di “incomunicabilità” tra l’Amministrazione e il dirigente a cui la delibera consiliare è stata assegnata per renderla esecutiva?

Non è dato sapere.

Al Municipio, sulla vicenda regna un imbarazzato (e imbarazzante) silenzio.

Un silenzio rotto da Tito Fenocchio, il consigliere comunale da cui, a giugno, è partita la proposta (poi ratificata dal parlamentino civico) di istituire il registro delle unioni civili.

“Su questa materia –dice Fenocchio- sono inadempienti sia il dirigente preposto sia la Giunta, in quanto il dirigente doveva predisporre gli atti per rendere esecutivo il deliberato del consiglio comunale. Le aspettative in città sulle unioni civili sono numerose, così come emerge in numerose interviste rilasciate ultimamente dal sindaco in proposito. Ed è assurdo che un’iniziativa così importante venga di fatto resa inutile dalle inadempienze di dirigenti e assessori che voglio essere buono a definire soltanto incapaci, perché altrimenti dovrei pensare che sono orientati a non rendere praticabile l’istituzione del registro. Il mio invito è al sindaco affinchè, nella sua qualità di primo consigliere della città, faccia immediatamente rispettare la volontà del consiglio comunale. In caso contrario, sarò costretto a diffidare l’Amministrazione alle autorità competenti per un atteggiamento che mi sembra chiaramente omissivo”.

Fenocchio dunque non esclude addirittura un esposto al Prefetto nel caso in cui non si attivino immediatamente tutte le procedure (già in forte ritardo rispetto alla tempistica stabilita dall’articolo 6 del regolamento) per istituire materialmente il registro delle unioni civili.

Si dovrà arrivare davvero a scomodare l’ufficio territoriale del governo per rendere operativa una scelta politica?

Staremo a vedere…

 

 UNIONI CIVILI: IL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1

Il Comune di Pozzuoli, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l’Unione Civile così come definita negli articoli che seguono.

 

Articolo 2

E’ istituito presso il Comune di Pozzuoli il registro amministrativo delle Unioni Civili.

***

Ai fini del presente regolamento, è considerato Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione ai sensi degli articoli successivi.

***

Il Comune di Pozzuoli adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento della normativa statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

 

Articolo 3

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della Pubblica Amministrazione per lo  svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

***

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell’Anagrafe del Comune di Pozzuoli che costituiscono unione anagrafica ai sensi della legge n°1228 del 24 dicembre 1954 e del Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989.

 

Articolo 4

L’iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno due anni nel Comune di Pozzuoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;

due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela, residenti anagraficamente da almeno due anni nel Comune di Pozzuoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

***

Per l’iscrizione nel registro amministrativo delle Unioni Civili, è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso gli uffici comunali competenti muniti di documento di riconoscimento e compilino:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

domanda di iscrizione nel registro amministrativo delle Unioni Civili.

 

Articolo 5

Il venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Pozzuoli produce la cancellazione dal Registro: essa può essere disposta d’ufficio oppure su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

***

L’ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, deve invitare gli stessi a renderla.

***

In caso di mancata comunicazione, l’ufficio competente provvede direttamente, comunicando agli interessati il provvedimento stesso, che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.

***

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

***

Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengono meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l’ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione una comunicazione ai sensi dell’articolo 7 della legge numero 241 del 7 agosto 1990. Il venire meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989.

***

L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali (previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio) continua a godere il convivente superstite.

 

Articolo 6

La disciplina comunale ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

***

Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente normativa in materia di anagrafe e di Stato Civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservato allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

***

Con successivo provvedimento della Giunta Municipale, da assumersi entro trenta giorni dall’esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto alla organizzazione del Registro e alla disciplina dei provvedimenti relativi.

(da “Il Corriere Flegreo” del 5 febbraio 2013)

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