L’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge 66/2014, a partire dal 1° ottobre 2014, prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici e quindi di pagare esclusivamente con F24 telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti le seguenti caratteristiche:
F24 con compensazione e un saldo finale di importo pari a zero (per esempio F24 con codice tributo 6099 con un debito pari a euro 1.050 e codice tributo 4001 con un credito di 1.050 con saldo a zero);
F24 con compensazione e un saldo finale di importo positivo superiore a 1.000 euro (per esempio F24 con codice tributo 4001 con un debito pari a euro 2.050 e codice tributo 6099 con un credito di 1.000 con saldo di 1050).
F24 esclusivamente a debito con saldo finale superiore a 1000 euro.
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I soggetti Iva devono pagare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali telematici (Entratel o homebanking).
I modelli F24 a zero, ossia con compensazione, devono essere presentati esclusivamente tramite il canale Entratel.
A partire dal 1°ottobre scorso, scatta l’obbligo per tutti di presentazione telematica dei modelli F24 a saldo superiore a mille euro.
Per il privato, quindi, non sarà più possibile presentare in questi casi i modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione.
Gli errori commessi nella compilazione del modello di versamento F24 possono essere rettificati solo presso gli Uffici locali.
Le correzioni che gli uffici possono apportare, a seguito delle istanze dei contribuenti, si riferiscono a errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo; infatti, lo Statuto del Contribuente stabilisce (articolo 10 Legge 27/07/2000, numero 212) stabilisce che le sanzioni non sono irrogate nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d’imposta: gli errori sanabili quindi riguardano esclusivamente le violazioni meramente formali.
Cosa si può correggere
Il contribuente recandosi presso l’Ufficio può correggere i seguenti errori:
il periodo di riferimento;
i codici tributo.
Si può inoltre:
ripartire tra più tributi l’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo;
annullare le deleghe con saldo pari a zero.
a cura del dr. Giuseppe Marino (difensore tributario – http://www.studiomarino.com/)