a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Per conoscere meglio il “diritto irrinunciabile” alle ferie, come ci ricorda la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, arriva ora una guida operativa, sotto forma di e-book. A curare il volume gli esperti della Fondazione, che esaminano la disciplina delle ‘vacanze’, che nel corso degli ultimi anni ha subito diversi ritocchi, necessari per adeguarsi al quadro normativo comunitario. Ritocchi che hanno costretto le aziende e i lavoratori a seguire la materia con molta più attenzione. Non a caso, una delle prime cose che ricorda la Fondazione è che entro il 20 agosto vanno di norma pagati i contributi sulle eventuali ferie non godute nel 2011.
Le disposizioni di legge attribuiscono, poi, alla contrattazione collettiva un ampio potere derogatorio, anche sull’obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane di ferie, e i contratti possono anche comprimere il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale, purché tale riduzione non vanifichi la funzione dell’istituto feriale, cioè l’assolvimento del recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni affettive (articolo 36 della Costituzione), e sia motivata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da “esigenze aziendali serie”.
Ma chi matura le ferie? I consulenti del lavoro informano che la maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro, nel periodo di 12 mesi stabilito dalla legge, e chi non lavora per questo intero periodo (come spesso accade nei contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Generalmente, ogni mese di servizio dà diritto a un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
Non si perfezionano ferie, invece, nei periodi in cui il lavoratore o la lavoratrice sono in astensione facoltativa per maternità, sono assenti per malattia del bambino, in sciopero, in cig a zero ore o in aspettativa.
Tra le altre scadenze che ricordano i consulenti del lavoro, c’è quella del 31 dicembre 2013, termine ultimo per la fruizione di almeno 2 settimane nell’anno 2013, concordando il periodo fra le parti.
Dall’1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, invece, va fruito un secondo periodo di due settimane di ferie (eventualmente ancora non goduto nel 2013 e sempre concordato tra le parti).
***
MALATTIA E FERIE
La malattia interrompe le ferie e, per i giorni di assenza, il lavoratore ha diritto al pagamento di un’indennità a carico dell’Inps. Il beneficio scatta se l’evento morboso è durato almeno quattro giorni e si sono verificate le seguenti condizioni: ha dato luogo ad un ricovero sanitario; l’istituto e il datore di lavoro sono stati tempestivamente avvertiti. La comunicazione non è strettamente necessaria in caso di degenza ospedaliera. Non sempre chi si ammala in vacanza può però recuperare le giornate perdute. Il datore di lavoro può infatti chiedere all’Ente di previdenza o alla Asl una visita di controllo per accertare se la patologia insorta al lavoratore compromette il periodo di riposo al quale i congedi feriali sono di norma finalizzati. In caso negativo, la prognosi certificata sarà conteggiata nei permessi (circolare Inps numero 109/99). Per ottenere la sospensione delle ferie in caso di malattia bisogna rispettare le seguenti regole: inviare all’Inps e all’azienda il referto medico entro due giorni dal suo rilascio; restare a disposizione nel proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (festivi compresi) per eventuali verifiche sanitarie all’uopo disposte. L’inoltro della documentazione medica entro il previsto secondo giorno dalla data di emissione non occorre, invece, in caso di intervenuto ricovero presso una qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata. Se non è stata riconosciuta subito, il lavoratore può chiedere il pagamento dell’indennità entro un anno dal mese in cui è avvenuta la sospensione dei congedi. La domanda potrà ovviamente essere accolta solo se la certificazione sanitaria è stata regolarmente trasmessa nei tempi fissati all’Ente assicuratore e all’impresa. La prestazione economica spetta inoltre anche se nel frattempo c’è stata la cessazione del rapporto di lavoro. In caso di indisposizione occorsa in un paese dell’Unione europea, l’interessato deve mettersi in contatto con l’organismo estero che invierà in Italia i certificati richiesti. Nelle more, il soggetto colpito deve sempre documentare il suo stato morboso all’Istituto e al datore di lavoro entro i soliti due giorni prescritti dal rilascio. Stesso iter, pure se il lavoratore si trova temporaneamente in uno Stato extracomunitario, ma in questo caso la certificazione medica deve essere espressamente convalidata dal Consolato.
***
LA MALATTIA SOSPENDE I CONTRIBUTI DOVUTI PER FERIE
La malattia sospende e rinvia l’obbligazione contributiva dovuta per le ferie non usufruite. Lo ha recentemente precisato lo stesso Istituto di Previdenza con il messaggio numero 18850/2006. Si tratta dell’obbligo relativo alla corresponsione degli oneri assicurativi relativi ai congedi non goduti. L’Ente assicuratore, in omaggio alla convenzione Oil numero 132/1970, ha fissato al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di perfezionamento delle ferie il termine ultimo per adempiere, sui periodi maturati e non fruiti (permessi arretrati), all’obbligazione previdenziale. In particolare, è stato chiesto all’Inps un chiarimento sulla possibilità di prorogare la predetta scadenza di versamento nei casi in cui intervengano delle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro. Nella risposta fornita, l’Istituto di via Ciro il Grande sottolinea che nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (per esempio malattia, maternità, eccetera), che si siano verificate nel corso dei diciotto mesi di tempo a disposizione del datore di lavoro per effettuare il pagamento prescritto, il termine resta sospeso per un lasso di tempo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
In assenza di particolari prescrizioni contrattuali, i contributi previdenziali vanno versati entro i 18 mesi successivi all’anno in cui sono state maturate
***
FERIE ARRETRATE
La Costituzione stabilisce che le ferie sono per il lavoratore un diritto irrinunciabile. Può succedere, comunque, che il soggetto interessato non possa usufruirne per esigenze dell’azienda o perché, prima del periodo di riposo, cessa il rapporto di lavoro. A seconda delle situazioni, i periodi autorizzati di assenza sono rinviati o viene corrisposta un’indennità sostitutiva. Se i congedi, infatti, non sono differibili, il datore di lavoro deve, in loro vece, erogare un emolumento numerario compensativo. In base a quanto stabilito dai contratti collettivi, l’importo da pagare viene solitamente rapportato alla retribuzione percepita durante il mancato periodo di riposo o a quella del momento in cui viene effettivamente disposta la liquidazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la somma dovuta è commisurata allo stipendio in corso a tale data. Su questo onere accessorio relativo ai citati permessi non goduti, si versano i contributi previdenziali e assistenziali. In genere i contratti nazionali di lavoro fissano una soglia temporale entro la quale le ferie possono essere fruite. In tale ipotesi, l’obbligazione assicurativa che scatta sulla indennità sostitutiva va corrisposta entro il mese in cui scade il termine per il godimento dei congedi. Può tuttavia accadere che il contratto non prescriva invece un limite massimo entro il quale i riposi dal lavoro vanno consumati. In questo caso, i contributi vanno versati entro i diciotto mesi successivi all’anno in cui sono stati maturati.