a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Come previsto dalla riforma del lavoro, è entrata in vigore dal 18 luglio scorso la nuova legge che ha introdotto una serie di regole per la corretta applicazione di incentivi e bonus assunzioni. Con riferimento agli over 50, l’articolo 4, (commi 8-10), prevede nello specifico una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro che assumerà, a partire dal 1° gennaio 2013, lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da almeno un anno con le seguenti modalità: assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione) – agevolazione per 12 mesi; assunzioni a tempo indeterminato (anche con trasformazione da contratto a termine) – agevolazione per 18 mesi. Per quanto invece attiene il beneficio riservato ai lavoratori in rosa, lo sgravio contributivo del 50%, per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013, nel caso riguardino donne devono rispettare i seguenti criteri: donne di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali Ue e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18, lettera e, del regolamento 800/2008 della Commissione Europea, che sono individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e dell’Economia. Donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Lo sconto sui contributi si applica per 12 mesi per i contratti a termine (anche in somministrazione) e per 18 mesi per quelli a tempo indeterminato o nell’ipotesi di trasformazione del contratto.
La riforma prescrive, poi, una serie di condizioni che le imprese devono rispettare per poter accedere agli incentivi (pena la mancata concessione dell’agevolazione previdenziale): l’assunzione non deve innanzitutto costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva. Questo vale anche nel caso della somministrazione; gli incentivi inoltre non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; l’esclusione vale anche nell’ipotesi in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’azienda non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; non sono altresì ammesse ai benefici in questione le aziende che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui assunzione, trasformazione del contratto o somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; niente incentivi attribuibili neppure in relazione a lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava lo stesso assetto proprietario, oppure sia in rapporto di collegamento o di controllo con l’ex datore di lavoro (vale anche per la somministrazione).
Per verificare i requisiti e determinare il diritto al beneficio e la relativa durata: si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività per la stessa azienda a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diverse aziende utilizzatrici, anche se fornite dalla stessa agenzia di somministrazione, a meno che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.
Infine, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie su instaurazione o modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita della parte dell’agevolazione relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.