Una interessante ordinanza (la numero 21006) pubblicata dalla quinta sezione civile della Cassazione il 22 luglio scorso (CLICCA QUI PER LEGGERLA) fissa un paletto importante a favore dei contribuenti che diventano eredi di un patrimonio gravato da debiti col Fisco.
Il giudice Enrico Manzon ha infatti rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (condannando la stessa Agenzia al pagamento di oltre 7mila euro in spese di giustizia) contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che (riformando in appello una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi) aveva accolto il ricorso di cinque eredi di un imprenditore, chiamati a dover pagare allo Stato alcune imposte evase per l’anno 2005 dalla ditta del defunto su una fattura di 250mila euro.
Gli stessi eredi, dopo aver presentato denuncia di successione, nel 2012 avevano rinunciato al patrimonio lasciato dal defunto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate però questi eredi dovevano essere considerati ancora tali perché non erano ancora scaduti i termini di dieci anni dall’apertura della successione per poterci ripensare e dunque accettare l’eredità nel caso in cui nel frattempo nessun altro erede l’avesse accettata.
La Suprema Corte però ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate ha torto, in quanto, così come stabilito anche dalla sentenza della Cassazione Civile (sezione tributaria) numero 15871 del 24 luglio 2020, un erede che abbia rinunciato validamente all’eredità non risponde dei debiti tributari del defunto neppure per il periodo compreso tra l’apertura della dichiarazione di successione e la rinuncia all’eredità.
E ciò vale anche se questo erede sia legittimato dalla legge o abbia presentato la dichiarazione di successione.
La dichiarazione di successione, infatti, non costituisce dichiarazione di accettazione dell’eredità e la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo secondo l’ex articolo 521 del codice civile.
Per cui, chi rinuncia all’eredità deve essere considerato come un soggetto non “successibile”, cioè mai chiamato alla “successione” dei beni lasciati dal defunto.
*Dr. Giuseppe Marino (dottore commercialista, difensore tributario e giornalista pubblicista tributario)