venerdì, Febbraio 14, 2025
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ESCLUSIVO/ Dehors, ombrelloni e pedane: tutte le nuove regole approvate dal Consiglio Comunale

Tutti ne parlano, tra commercianti e ristoratori puteolani. Ma, ad eccezione di pochissimi “privilegiati”, quasi nessuno ne conosce il contenuto ufficiale.

Stiamo parlando del piano dei dehors, ossia il regolamento per la sistemazione delle aree esterne a servizio dei pubblici esercizi, approvato venerdì sera dal Consiglio Comunale dopo una lunga ed estenuante discussione politica.

L’assessore Gerundo e il sindaco Figliolia durante la riunione consiliare di venerdì scorso

Un piano approvato a tempo di record per volontà del sindaco Figliolia (che fretta c’era nessuno lo ha capito…) tanto è vero che, all’interno dello stesso parlamentino civico, alcuni eletti dal popolo (sia di maggioranza che di opposizione) hanno espressamente ammesso di non conoscerne il contenuto in quanto l’atto non è stato reso loro  materialmente disponibile per la consultazione nei tempi previsti dalla legge.

Medesima obiezione sollevata poche ore prima da tre sindacati del commercio. http://www.pozzuoli21.it/piano-dehors-tre-sindacati-contro-lamministrazione-ci-prende-in-giro/

Anche perché lo stesso regolamento, rispetto alla sua stesura iniziale, è stato modificato in più punti, sia nel corso di una riunione-fiume tenutasi (la notte prima del  Consiglio Comunale) in Municipio tra Figliolia ed i capigruppo di maggioranza, sia anche successivamente con alcuni emendamenti e subemendamenti approvati nell’aula consiliare.

Tra sospetti di conflitti di interesse a tutela di chi fa contemporaneamente il politico e il ristoratore (rivestendo dunque i comodi panni di “controllore” e “controllato”) ed una grande confusione generale sugli emendamenti (siamo arrivati al punto che è stato l’assessore proponente, Roberto Gerundo, a suggerirli, di fatto, al Consiglio Comunale!), alla fine della fiera Pozzuoli21, aggiungendo al testo del regolamento già “emendato” nella “nottata” tra Sindaco e maggioranza, le ulteriori modifiche approvate in aula, è riuscito a ricostruire (salvo ulteriori imprecisioni generate dal vorticoso valzer di variazioni, aggiunte e cancellazioni rispetto al documento originale) quello che dovrebbe essere il testo definitivo del piano generale per i dehors (i piani particolareggiati, zona per zona, li pubblicheremo non appena saranno ufficialmente disponibili all’Albo Pretorio del Municipio).

Molte le novità contenute nei 21 articoli di questo regolamento.

Innovazioni che, sia pure destinate a riqualificare l’immagine della città e delle attività interessate, incideranno notevolmente sulla tasca di commercianti e ristoratori chiamati ad adeguarsi al piano entro 1 anno per le occupazioni di suolo più “leggere” ed entro 1 anno e mezzo per quelle più “invasive”.

La buona notizia per chi dovrà sostenere questo sforzo economico è che, da quanto si evince dal regolamento, il Comune sanzionerà soltanto chi, entro i termini stabiliti, non si sarà adeguato alle nuove prescrizioni.

Insomma, tutti coloro che hanno già da tempo installato dehors non conformi al progetto presentato al Comune sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza, commettendo dunque un abuso, a leggere “tra le righe” del regolamento, la faranno franca e quindi non rischieranno denunce, rimozioni di strutture e revoca dell’occupazione di suolo pubblico.

Magari abbiamo capito male o siamo troppo mal pensanti: ma se il piano “dehors” dovesse davvero rappresentare un “31salvatutti” per chi ha già infranto le regole…altro che città della legalità!

ECCO IL PIANO GENERALE DEI DEHORS APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI POZZUOLI VENERDI’ 13 MARZO

Articolo 1 – Oggetto del Piano

Il presente Piano disciplina l’installazione di dehors annessi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico. Il Piano integra, ed in taluni casi modifica, quanto già disciplinato dal Regolamento per l’occupazione di spazi e suoli pubblici.

Articolo 2 – Ambiti urbani

Si individuano 4 ambiti urbani. Ciascuno degli ambiti urbani è interessato da uno o più piani di dettaglio.

L’ambito urbano n.1 comprende, oltre al Borgo Vicereale, la città bassa occidentale attorno al porto e quella costiera orientale, estendendosi dalla via Napoli sino ai cantieri denominati “Nautica Maglietta”. Pertanto, l’area d’ambito è quella posta nelle vicinanze della linea di costa. Nell’ambito urbano 1 si individuano diversi piani di dettaglio:

  • Piano “Piazza della Repubblica”
  • Piano “Vicoli del Centro Storico”
  • Piano zona “Porto”
  • Piano zona “Tempio di Serapide”
  • Piano “Litorale di via Napoli”

L’ambito urbano n.2 comprende la parte alta della città (mesoterrazza), si estende a partire dal cavalcavia che porta alla via Pergolesi e raggiunge in direzione est la Solfatara, in direzione ovest l’ex stabilimento Olivetti.

L’ambito urbano n.3 riguarda la fascia litoranea che collega lo stabilimento Sofer con località Lucrino, attraverso il centro di Arco Felice

L’ambito urbano n.4 riguarda le località periferiche di Licola Cuma, Monterusciello, Agnano, via Campana.

Gli ambiti sono rappresentati con opportune campiture negli elaborati grafici allegati.

Articolo 3 – La scelta progettuale

La rilevanza storica della città e, nello specifico, di alcuni ambiti urbani, impone scelte tese a salvaguardare gli elementi qualificanti l’immagine ambientale ed i segni culturali che connotano le diverse aree d’intervento. Nelle diverse aree d’ambito, è necessario parametrizzare e percentualizzare la concessione di spazi pubblici e, nel contempo, evitare l’installazione di elementi che possano ostacolare la visione e le bellezze panoramiche ed architettoniche.

Il piano, da un lato mira a favorire l’implementazione delle attività commerciali, dall’altro ha come obiettivo prioritario la salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie del centro storico, con particolare riguardo alla sicurezza, all’accessibilità, alla tutela del contesto, nonché delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva, intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico.

Articolo 4 – Princìpi generali da ossequiare in tutte le zone

Per la salvaguardia degli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le installazioni non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano gli edifici, né interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell’ambiente cittadino.

In presenza di monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica, i dehors dovranno rispettare una distanza di almeno metri 1,20 dagli stessi.

Non è consentito installare dehors, o parti di esso, a contatto o entro 3,00 metri dal perimetro di edifici sottoposti a vincolo monumentale.

Il dehors non deve pregiudicare la piena visibilità delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli indicatori.

  Articolo 5 – Definizione di dehors

Per dehors si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) collegati in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio riservato al ristoro all’aperto di un locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità.

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell’arco dell’anno solare.

Per dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo di un anno.

  Articolo 6 – Tipologie di dehors

In base alle attrezzature impiegate e al relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

dehors di tipo A (allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni, con o senza tende a sbraccio);

dehors di tipo B (prevedono il medesimo allestimento di cui al tipo A, con pedane e delimitazione continua);

dehors di tipo C (prevedono il medesimo allestimento di cui al tipo A, con strutture di copertura sorrette da montanti poggiati al suolo);

dehors di tipo D (prevedono il medesimo allestimento di cui al tipo C con pedane e delimitazione continua)

I dehors di tipo B-C-D non sono ammessi nell’area d’ambito numero 1.

Articolo 7 – Elementi del dehors

Il dehors può essere composto dai seguenti elementi:

  1. Arredi di base;
  2. Elementi di copertura e riparo;
  3. Elementi di delimitazione;

Non possono essere aggiunti ulteriori elementi al di fuori di quelli elencati ed autorizzati.

In nessun caso, il dehors potrà nel tempo trasformarsi in struttura chiusa.

Articolo 7.1 – Arredi di base

Gli arredi di base sono costituiti dalle sedute, più precisamente sedie, poltroncine, sgabelli, divanetti, tavoli e tavolini, i quali devono essere omogenei per tipologia e colore in ciascuno degli ambiti urbani definiti dal presente piano. Gli arredi di base devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli e ordinati.

Articolo 7.2 – Elementi di copertura e riparo

Gli elementi di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors rappresentano le parti di maggior impatto visivo, pertanto devono essere oggetto di particolare attenzione dal punto di vista ambientale. Gli elementi di copertura e riparo sono costituiti da ombrelloni e tende, i quali devono essere omogenei per tipologia e colore in ciascuno degli ambiti urbani definiti dal presente piano. Il tessuto delle coperture dovrà essere antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

 Articolo 7.2.1 – Ombrelloni a sostegno centrale

Per il lineare aspetto formale, è consigliata la realizzazione della copertura mediante l’impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato. Tale tipologia risulta consigliata nella zona di centro storico, area di maggior pregio storico-ambientale. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il territorio cittadino, previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto o come definito nei piani di dettaglio.

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità ed essere ancorata ad apposito basamento appoggiato al suolo. L’altezza massima non può essere superiore a metri 3,00 misurati sul segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente con il punto più alto dell’estradosso della struttura. Tale altezza deve essere rapportata con l’intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggioli e fori architettonici dei piani superiori.

 Articolo 7.2.2. – Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull’estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura, che consente, mediante l’aggregazione di più elementi, la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità ed essere ancorata ad apposito basamento appoggiato al suolo.

 Articolo 7.2.3. – Le tende a sbraccio

Hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. L’aggetto massimo della tenda è pari a metri 2,00 dal filo di facciata dell’edificio. Nell’ambito urbano numero 1, l’aggetto massimo è pari a metri 1,50.

L’altezza minima dei teli dal suolo, incluse eventuali mantovane frontali e/o laterali, non deve essere inferiore a metri 2,20 nel punto più basso.

In ogni caso, le tende non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata.

Le tende che non fungono da copertura per dehors, devono avere la medesima lunghezza del vano coprente l’ingresso o sporgere al massimo 30 centimetri sui due lati.

Le tende a sbraccio potranno essere installate anche negli esercizi commerciali aventi un utilizzo non pertinente la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 7.2.4. – Le strutture coperte

Hanno sistemi di sostegno con montanti ancorati al suolo, realizzati in alluminio di colore bianco. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati sino a metri 1,40 (altezza da seduto dell’avventore), con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro “antinfortunio”, trasparenti non riflettenti e non colorati.

Tale tipologia non è ammessa nell’ambito urbano numero 1, ad eccezione della città bassa occidentale attorno al porto (compresa la Darsena e via Roma) e del litorale di via Napoli fino al confine di Napoli, quartiere di Bagnoli.

Articolo 7.3 – Elementi di delimitazione

Articolo 7.3.1. – Elementi di delimitazione continui

Sono elementi di delimitazione continui quei manufatti atti a circoscrivere  esternamente le concessioni di suolo pubblico. Potranno essere utilizzati esclusivamente pannelli paravento o simili trasparenti non riflettenti e non colorati, e pedane nei casi previsti nel presente Piano e in quello di dettaglio.

Gli elementi di delimitazione non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano.

I pannelli paravento servono per proteggere l’avventore in posizione seduta, in ogni caso non possono superare l’altezza massima di metri 1,40 dal piano stradale, devono essere completamente trasparenti e realizzati con materiali antiurto. I pannelli possono presentare incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che non devono limitare la trasparenza. In ogni caso è escluso il plexiglass.

Nelle aree a forte valenza monumentale, nelle aree pedonali e nel centro storico, la delimitazione perimetrale continua su quattro lati non dovrà essere collocata.

In ogni caso, gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all’interno della quale deve essere precisata l’area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere, pannelli paravento).

Articolo 7.3.2 – Elementi di delimitazione discontinui

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno o graniglia, pannelli in ferro battuto in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione discontinui è quella di semplice indicazione dei limiti dell’area occupata dal dehors.

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Articolo 7.3.3 – Elementi di delimitazione orizzontale

La superficie di calpestìo dell’area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro, che necessita di un’opportuna attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.

Soprattutto in queste ultime situazioni, la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestìo sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità, ecc.) che per motivi di immagine.

Nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, ed in generale laddove si è provveduto a riqualificare la pavimentazione, il suolo deve essere lasciato in vista.

Pertanto, ne consegue che le pedane non sono assolutamente ammesse nella zona di centro storico. Eventuali deroghe potranno essere concesse per risolvere eventualmente il problema di dislivelli ragguardevoli.

In altre zone, possono essere realizzate esclusivamente per regolarizzare i dislivelli e giammai per segnalare i limiti dell’area da occupare.

Per essere ammessa la pedana, il dislivello deve essere superiore al 6%. Ove ammessa, la pedana deve avere un’altezza massima di 10 centimetri dal suolo, misurata dal piano di calpestio; tale altezza può essere superata sul lato opposto nei casi di pendenza del fondo stradale.

La pedana deve rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. Per le pedane rialzate, devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. In ogni caso, le pedane devono essere facilmente amovibili e non impedire la funzionalità e manutenzione di chiusini, botole, griglie di aerazione e simili.

Nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi, il suolo deve essere generalmente lasciato a vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo; nelle altre situazioni, in presenza di un piano continuo, può essere ammessa la collocazione di stuoie e/o tappeti (i materiali ed i colori devono essere indicati nel progetto).

Laddove la pavimentazione lo consente, è possibile delimitare lo spazio dehors con strisce gommate aventi cromatismi coerenti con la pavimentazione esistente.

Articolo 7.4. – Allestimenti complementari

Le tipologie degli allestimenti quali corpi scaldanti per esterni “a fungo” o similari, cestini, elementi di servizio alla gestione e corpi illuminanti, dovranno essere dettagliatamente illustrati nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda, privilegiando quelle a luce di tonalità calda.

Gli elementi di illuminazione ed altri elementi accessori, devono essere di espressività e decorazione contenuta, e scelti con cura in modo da coordinarsi al disegno, ai materiali e alle tinte del dehors.

Articolo 8 – Posizionamento  dehors

Il posizionamento dei dehors deve riferirsi al disegno della pavimentazione nelle strade e nelle piazze in cui tale pavimentazione è stata riqualificata.

Il dehors, di norma, deve essere sempre realizzato in corrispondenza del fronte dell’esercizio pubblico che asserve. Nel caso di attività commerciali situate all’angolo di edifici di testata, è possibile richiedere l’occupazione anche in corrispondenza della parete cieca, a condizione che lo spazio di suolo da concedere non sia disponibile in corrispondenza del fronte dell’esercizio.

Laddove lo spazio in corrispondenza del fronte dell’esercizio non sia sufficiente per l’installazione del dehors, è possibile richiedere l’occupazione di spazi ubicati nelle immediate vicinanze, previo rispetto della distanza di tre metri dagli edifici circostanti; in ogni caso, la distanza tra il locale e lo spazio pubblico non deve assolutamente superare 40 metri.

Nell’ambito urbano numero 1, più precisamente nei piani di dettaglio numero 1 e numero 2 (Piazza della Repubblica e Vicoli), il posizionamento dei dehors avviene salvaguardando la viabilità pedonale, le visuali prospettiche e la percezione visiva complessiva. Particolare rilievo è dato alla salvaguardia della visuale prospettica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e, nel contempo, si è posta attenzione al recupero percettivo delle cortine edilizie. Lo spazio occupabile è dettagliatamente illustrato nei grafici relativi all’ambito 1.

Fermo restando la superficie massima consentita, le configurazioni possibili dei dehors sono le seguenti:

  1. Nel caso di tende a sbraccio, soluzione particolarmente adatta nei vicoletti, può essere realizzato in aderenza alla facciata dell’edificio;
  2. Nel caso di piccoli o mezzi ombrelloni, può essere realizzato in adiacenza alla facciata dell’edificio;
  3. Nel caso di strutture coperte con montanti fissati al suolo, può essere realizzato con un distacco di almeno 1,00 metro dalla facciata dell’edificio;
  4. Nel caso di ombrelloni e di strutture coperte, può anche essere occupato uno spazio nelle immediate vicinanze, con un distacco di almeno 3 metri dalle facciate circostanti. Resta fermo il limite della distanza massima pari a 40 metri tra il locale e lo spazio pubblico.

Lo spazio occupato secondo le modalità sopra definite, deve essere continuo e di forma regolare, fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei piani di dettaglio.

In tutti i casi, lo spazio occupato deve lasciare liberi:

  • gli accessi agli edifici;
  • gli accessi agli esercizi commerciali.

I dehors affiancati devono mantenere di norma una distanza tra loro pari ad almeno 1,20 metri o porsi in aderenza. Tuttavia, per agevolare il movimento dei pedoni, non potranno essere posti in aderenza più di sei dehors consecutivi. Tra due distinte attività di somministrazione, deve essere lasciato uno spazio di passaggio pari a 1,20 metri.

Articolo 9 – Posizionamento dehors rispetto alla pubblica via

Il posizionamento dei dehors, rispetto alla pubblica via, deve essere tale da lasciare appropriati spazi per consentire l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso.

Per i dehors con copertura sorretta da montanti appoggiati al suolo, ovvero con pedana ovvero con delimitazioni, resta salva la disposizione “regola tecnica di cui al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 e s.m.i.” di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,5 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso, polizia.

  • Per i dehors privi di pedana, di delimitazioni nonché di copertura sorretta da montanti appoggiati al suolo, il limite dello spazio necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia, può essere ridotto a 3,00 metri.
  • I limiti di cui sopra possono essere derogati ed abbassati a 2,50 metri, previo nulla osta dei vigili del fuoco.

Ne consegue, in caso di nulla osta dei vigili del fuoco, che, nelle aree chiuse al traffico, non è possibile occupare spazi pubblici quando la distanza tra fabbricati opposti è inferiore a 4,90 metri.

I dehors non possono occupare la sede stradale al di fuori del marciapiede, ad eccezione delle aree pedonali, delle aree e strade chiuse al traffico e delle zone a traffico limitato ed elevata percorribilità pedonale.

I dehors sui marciapiedi devono garantire in ogni caso uno spazio per la circolazione pedonale di almeno 2,00 metri di larghezza (vedasi norme tecniche in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285), al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi, pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, cartelloni pubblicitari, cabine telefoniche, pensiline di attesa del servizio di trasporto pubblico, e simili.

Lo spazio per la circolazione dei pedoni nelle aree chiuse al traffico, deve comunque garantire la percorrenza su carrozzella alle persone a ridotta o impedita capacità motoria, pertanto lo spazio per la circolazione non può essere inferiore a 2 metri.

Articolo 10 – Dimensioni dehors

Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • La superficie massima consentita per l’installazione del dehors costituito da tavoli, sedie, ombrelloni e allestimenti complementari può essere pari alla superficie di somministrazione del locale di pertinenza;
  • La superficie massima consentita per l’installazione del dehors costituito da tavoli, sedie, strutture coperte con montanti fissati al suolo e allestimenti complementari, può essere pari al 50% della superficie di somministrazione del locale di pertinenza;
  • La superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli e sedie, può essere pari alla superficie di somministrazione del locale di pertinenza;
  • La lunghezza massima dello spazio occupato dai dehors posti in adiacenza agli edifici interessati dalle attività di somministrazione, non può superare il fronte dell’esercizio; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che il dehors sia posto ad una distanza di due metri dal fronte dell’edificio e vi sia l’assenso scritto dei proprietari confinanti interessati;
  • La lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors può superare il fronte dell’esercizio nel caso in cui esso dehors è posto ad una distanza di tre metri dall’edificio che ospita il locale nonché dagli altri edifici;
  • La profondità massima consentita nell’ambito urbano numero 1 non deve mai essere superiore a 5 metri; in tutti gli altri ambiti, la profondità massima consentita non deve essere mai superiore a 7 metri.

Articolo 11 – Dehors in zone periferiche e su aree private ad uso pubblico

L’installazione di dehors su suolo privato destinato ad uso pubblico è subordinato al medesimo regime dei dehors su spazi pubblici.

Tuttavia, nelle zone periferiche, ovvero sulle aree private ad uso pubblico, è possibile occupare spazi derogando i limiti imposti dal precedente articolo 10. Più precisamente, è possibile derogare la percentuale di spazio da occupare rapportata alla superficie di somministrazione, con limite massimo di spazio da occupare pari a 120 mq.

Nel caso di strutture con montanti poggiati al suolo, il limite massimo di spazio da occupare non potrà superare 60 mq., ovvero massimo numero 3 (tre) moduli di dimensione pari a 4,00 metri per 5,00 metri.

Articolo 12 – Dehors e barriere architettoniche

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Articolo 13 – Rapporti con le reti tecniche

Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo o manutenzione.

Dovrà essere posta particolare attenzione ai collegamenti alla rete elettrica, che dovrà garantire tutte le norme di sicurezza.

Articolo 14 – Progetti Particolareggiati d’Ambito

Ulteriori limitazioni risultano meglio descritte in forma grafica nei diversi “Piani Particolareggiati d’Ambito” .

Potranno essere proposti, per gli insediamenti commerciali compresi in aree omogenee, dehors di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, sia con riferimento alle strutture che agli arredi, purchè la scelta sia motivata, in funzione dei valori storici e/o ambientali della zona; in tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche in essi contenute, costituiranno deroga alle norme tecniche di carattere generale del presente regolamento.

Articolo 15 – Momentanea rimozione, sospensione, diffida e revoca della concessione

Momentanea rimozione: i dehors possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse cittadino entro i limiti stabiliti dalla normativa specifica, e ne può essere ordinata la momentanea rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall’Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. Ultimata la manifestazione o l’evento di rilievo cittadino, il titolare della concessione può, a propria cura, installare nuovamente le attrezzature componenti il dehors.

Sospensione: la concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con dehors, viene sospesa qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, lavori sull’edificio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;  mancata apertura e conseguente inutilizzo dell’area adibita a dehors per un periodo superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell’esercizio per ferie.

Diffida e revoca della concessione: la diffida precede la revoca della concessione. Al soggetto diffidato è vietato l’utilizzo del dehors nei successivi trenta (30) giorni. Nel caso di ulteriore diffida, vi è la revoca definitiva della concessione. Il concessionario può essere diffidato nei seguenti casi:

a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;

b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa; ovvero quando eccede nell’occupazione dello spazio pubblico concesso;

c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell’area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l’incolumità di persone e cose o comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose;

d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;

e) in caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell’autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;

f) in caso di mancato pagamento del canone.

I provvedimenti di revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, che deve prevedere l’assegnazione di un termine per l’esecuzione della rimozione dell’occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l’Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Articolo 16 – Risarcimento danni

Qualsiasi  danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari del pubblico esercizio.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute.

Articolo 17 – Attività non consentite

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio e comunque diverso da quello della somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande.

E’ sempre vietata:

1 – l’installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;

2- l’esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;

3- l’installazione di apparecchi e consegni per il gioco e l’intrattenimento, anche elettronico.

Articolo 18 – Igiene, pulizia e manutenzione dehors

I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono:  tutti gli elementi che lo compongono devono essere manutenuti  e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno due volte all’anno. In sede di vigilanza, l’autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Articolo 19  – Oneri

L’occupazione del suolo pubblico con arredi e con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti nel regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 20 – Norme transitorie

I dehors, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Piano, dovranno conformarsi pienamente alle indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici, Etnoantropologici per Napoli e provincia, con le note protocollo 26647 del 7.10.2011 e 31446 del 24.1.2012. All’atto del rilascio delle concessioni di suolo pubblico, il Servizio competente dovrà tener conto del pieno rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria vigenti sul territorio comunale.

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo, dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Piano entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore:

-12 mesi per le occupazioni di suolo con arredi e per i dehors aperti;

-18 mesi per tutti gli altri dehors.

Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente, comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l’applicazione delle relative sanzioni.

Degli obblighi previsti dal presente articolo, si provvederà a darne ampia divulgazione nei modi più opportuni.

Articolo 21  – Sanzioni

Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 (cinquecento/00) euro ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro.

(nella foto di copertina, il tweet dell’assessore Roberto Gerundo per promuovere il piano dehors del Comune di Pozzuoli)

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