Ricevo e pubblico*
Lo Stato italiano ha previsto da diversi anni la possibilità per i cittadini meno abbienti di potersi difendere dinanzi all’Autorità Giudiziaria senza sborsare un centesimo per il proprio avvocato.
La possibilità di potersi avvalere del gratuito patrocinio è consentita però con alcune limitazioni reddituali; infatti, possono avvalersi del gratuito patrocinio coloro che hanno avuto un reddito non superiore a euro 11.746,68. Chi supera tale ammontare di reddito dovrà purtroppo sborsare le spese di giustizia, compresi i compensi professionali dell’avvocato. I limiti reddituali sono variati nel tempo e lo stesso dicasi per il genere di redditi e/o beni di cui si è proprietari e/o possessori.
Chi viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato (possibile per giudizi civili, penali, amministrativi, tributari e contabili) non deve pagare il compenso dell’avvocato che lo difende e non deve sostenere i costi tipici di un processo: contributo unificato, imposta di registro, bolli e diritti di cancelleria, spese di notifica. In caso di nomina di periti e consulenti tecnici d’ufficio, i relativi compensi sono a carico dello Stato.
Ci si può avvalere del gratuito patrocinio sia per difendersi che per iniziare una causa nuova.
L’utilizzo del gratuito patrocinio è molto diffusa nel settore penale e nel settore della famiglia (separazioni e divorzi) e delle problematiche minorili. Essa può essere utilizzata anche per il diritto civile in genere (locazioni, sfratti, ecc.) e per i giudizi amministrativi, tributari e contabili.
Tuttavia, il patrocinio gratuito non copre le spese legali di controparte liquidate nella sentenza in caso di soccombenza (perdita della causa).
Dunque, se la parte ammessa al gratuito patrocinio:
- vince il giudizio: le spese processuali saranno tutte a carico dello Stato che, eventualmente, si rivale nei confronti della controparte;
- perde il giudizio: se non c’è condanna alle spese, allora questa non deve sostenere spese poiché il suo avvocato viene pagato dallo Stato; viceversa, se c’è condanna alle spese la parte ammessa al gratuito dovrà pagarle e, quindi, corrispondere l’importo stabilito dalla sentenza in favore della controparte (o del suo avvocato).
Il voler beneficiare del gratuito patrocinio prevede però che il proprio avvocato sia iscritto nelle liste del gratuito patrocinio tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato.
Nel caso della casistica dei Campi Flegrei non tutti gli avvocati risultano iscritti.
Infatti, affinché un avvocato si iscriva nell’apposito registro occorre un’anzianità di servizio e la volontà di attendere i tempi della liquidazione dello Stato italiano (circa due anni se non più…).
Ci sono avvocati che per loro scelta hanno sempre rifiutato l’iscrizione ed offrire il servizio di gratuito patrocinio perché non vogliono aspettare i tempi del gratuito patrocinio e/o altri motivi e tra questi professionisti ci sono avvocati molto conosciuti.
Certamente la circostanza che molti avvocati abbiano rifiutato tale iscrizione (e che, invece, molti altri siano iscritti e propongano addirittura il gratuito patrocinio) è certamente molto significativa.
Per quanti volessero intraprendere una causa o debbano resistere a un processo (civile e penale) e non hanno un proprio avvocato, basterà rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine (nel caso di specie Napoli) e avere informazioni sui nomi degli avvocati locali che hanno l’iscrizione al registro.
A chi, invece, già sa a chi rivolgersi come proprio patrocinatore, basterà chiedere direttamente al professionista se è iscritto e se intende patrocinare una causa a spese dello Stato.
Chi vi scrive ha evitato di elencare in dettaglio i nomi dei professionisti iscritti al registro onde evitare diversità di trattamento tra i professionisti stessi.
Sia chiaro che il professionista iscritto al registro e che assume una difesa di gratuito patrocinio non potrà richiedere alcun compenso extra al proprio cliente.
Cosa diversa è se il cliente autonomamente e senza spirito di costrizione, versa un regalo al professionista (in termini molto modesti).
Tale precisazione è opportuna in quanto diverse volte ci si trova al cospetto di persone che hanno chiesto in termini di “consiglio” sulla bontà di tale operato (chiedere, da parte dell’avvocato, un extra al cliente che si sia avvalso del gratuito patrocinio).
E’ chiaro che l’iscrizione al Registro è di natura generale e cioè che non è prevista una specializzazione e che quindi un penalista risulterà iscritto per il gratuito patrocinio anche per il civile e viceversa.
Questa circostanza deve essere conosciuta e il proprio difensore deve comunicarlo al cliente e si consiglia di diffidare di quei professionisti che incentivino le persone a proporre procedimenti (tipico è il caso delle istanze di modifica dei patti e/o sentenze di separazioni e/o divorzio) giusto per ricevere un incarico professionale e poi aggravare il cliente di una corposa condanna alle spese.
*avvocato Salvatore Salomè