sabato, Marzo 22, 2025
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I contributi da riscatto

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali: vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge; oppure non vi era l’obbligo del versamento contributivo; oppure sono state introdotte particolari disposizioni legislative. A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

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Contributi non versati

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati: dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata; dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti; dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti; dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo (circolare 101/2010)

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Periodi scoperti da contribuzione

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi a: il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati; l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati; l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro; gli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari; l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996; i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996; periodi di lavoro svolto con contratto part time; i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni; ulteriori periodi di riscatto prefigurati da specifiche disposizioni di legge.

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La domanda

La domanda deve essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta  in via telematica al sito internet dell’Istituto (www.inps.it).

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Chi può presentare l’istanza

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti: i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria; gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati; gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps. La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

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Quanto si paga

L’importo da corrispondere (onere di riscatto) viene comunicato dall’Inps con la nota di accoglimento della richiesta di riscatto. Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

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Come si paga

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini Mav inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento. E’ possibile però stampare i bollettini Mav  direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it –> Portale dei Pagamenti –> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice Pin rilasciato dall’Ente (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli  al contact center al numero gratuito 803 164, che provvederà all’invio della  copia del bollettino all’indirizzo desiderato  o tramite posta elettronica. Si  ricorda infine che  è possibile -segnalando il numero della pratica e il codice fiscale- effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità: rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”: le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche; gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario); tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online. On line sul sito Internet  www.inps.it –> Portale dei Pagamenti –> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento. Tramite il contact center al numero verde gratuito 803 164 (con carta di credito). La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di versamento all’indirizzo risultante nell’archivio Inps. Nell’ipotesi di corresponsione rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale. E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello Rid  contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata  una lettera di conferma nella quale  viene indicato il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Si provvederà quindi ad addebitare il versamento sul  conto segnalato, nel giorno di scadenza, in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi. In attesa della lettera di conferma spedita dagli uffici Inps,  si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini Mav oppure con le altre modalità di pagamento sopra  elencate, sempre rispettando le scadenze mensili programmate. L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

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Quando si paga

Il pagamento può essere effettuato: in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento; in forma rateale. Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o del pagamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

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Attenzione

Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda. La tardiva corresponsione dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerata, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova richiesta, inoltrata il giorno del pagamento tardivo. Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere ritenuto, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere. Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino. L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato. La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) oppure tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) da parte dell’assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova istanza di riscatto per lo stesso motivo e per i medesimi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell’onere alla data della nuova domanda.

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Pagamento rateale

È concesso il pagamento in forma rateale se: il richiedente non è pensionato; i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico. In caso di versamento rateale: il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori; l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente; l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto. Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.

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Utilizzo della contribuzione riscattata

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono pertanto utili: per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali; per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria; per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

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