a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
I versamenti effettuati all’Inps dal datore di lavoro consentono al lavoratore domestico -sia italiano, sia straniero- di accedere alle prestazioni assicurative e pensionistiche prefigurate per questa tipologia di assicurati, se ovviamente è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Tra i trattamenti previdenziali a carico dell’Istituto, ricordiamo: l’assegno per il nucleo familiare; l’indennità di disoccupazione; l’indennità di maternità; l’indennità antitubercolosi; le cure termali; l’assegno di invalidità; la pensione di inabilità; la pensione di anzianità; la pensione di vecchiaia; la pensione ai superstiti o di reversibilità; Nell’ambito delle prestazioni e tutele per i lavoratori domestici stranieri, figura, come detto, l’assegno per il nucleo familiare. I lavoratori comunitari hanno diritto a tale trattamento aggiuntivo per sé e per i propri familiari residenti nel paese d’origine o in un paese convenzionato.
Mentre i lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno titolo alla stessa prestazione economica soltanto per i familiari residenti in Italia, nell’ipotesi in cui lo Stato di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia, oppure anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
Le nazioni che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay.
In deroga, è possibile accedere al beneficio pure per i familiari residenti all’estero, nell’ipotesi in cui il lavoratore straniero – pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia – abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
I lavoratori stranieri rifugiati politici hanno comunque diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero, anche in mancanza di una apposita Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.
Riguardo alla concessione di un assegno di quiescenza, i cittadini comunitari che prestano la loro attività lavorativa nel nostro Paese e versano regolarmente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e trattamento ai superstiti) con gli stessi requisiti di età e di contribuzione prescritti per i cittadini italiani.
Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Stato o si trasferisca in un’altra nazione europea, prima di aver soddisfatto le necessarie condizioni postulate, tali requisiti possono essere raggiunti anche continuando a lavorare e corrispondere contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si sarà trasferito.
Grazie al sistema della “totalizzazione”, tutti la contribuzione accreditata in Italia o in altri Stati europei, sarà sommata allo scopo di erogare un’unica pensione.
L’importo della prestazione pensionistica viene determinato dalla gestione previdenziale di ogni Paese in proporzione agli oneri assicurati versati, secondo il cosiddetto “sistema pro-rata”.
Anche i lavoratori extracomunitari, in caso di rimpatrio, conservano i diritti previdenziali maturati in Italia.
I lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, il trattamento di vecchiaia (calcolato col sistema contributivo) al compimento del 65° anno di età, anche se non sono stati perfezionati i requisiti richiesti (se hanno cioè meno di 5 anni di contribuzione).
Diversamente, i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, l’analogo assegno di quiescenza (computato col sistema retributivo o misto), se hanno 20 anni di contribuzione e 65 anni di età (identico dato anagrafico fissato per uomo o donna).
Le Prestazioni a carico INAIL prestazioni a carico dell’Inail sono le seguenti: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; rendita per inabilità permanente; rendita ed assegno una tantum ai superstiti in caso di morte.
Sono altresì ammesse altre prestazioni particolari connesse all’infortunio come la: fornitura di protesi e presidi ortopedici; le cure idrofangotermali e climatiche; le cure mediche e chirurgiche; le cure ambulatoriali in convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale garantisce, infine l’assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica).