venerdì, Gennaio 24, 2025
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I doveri coniugali

a cura dell’avvocato Maria Grazia Siciliano 

Quando si parla di separazione o divorzio, subito vengono in mente e si elencano i diritti lesi o che si vogliono far valere e tutelare: giammai, invece, si parla dei correlativi doveri.

Infatti, al momento del matrimonio, viene letto l’articolo 143 del Codice Civile, il quale stabilisce che, dal momento della celebrazione delle nozze, il marito e la moglie assumono i medesimi diritti e doveri.

Tali doveri, sono molteplici, ma ai fini della separazione possono ricondursi ai medesimi: obbligo alla fedeltà, obbligo all’assistenza materiale, obbligo all’assistenza morale, obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia, obbligo alla coabitazione, obbligo alla contribuzione.

La violazione di uno solo di questi doveri, comporta da parte del coniuge leso, la possibilità di chiedere la separazione per colpa, ossia si fa ricadere esclusivamente sull’altro la colpa della fine del matrimonio, quale conseguenza del suo inadempimento.

Tali obblighi, tutti meritevoli di approvazione morale e sociale, tuttavia oggi sono diventati anacronistici, in quanto l’evoluzione sociale ed economica delle donne ed anche degli uomini, l’egoismo ed individualismo insito in ogni persona, ha scavalcato l’essenza stessa di questi doveri, doveri che, peraltro, sono sempre in un modo o nell’altro violati da tutte le coppie durante la vita matrimoniale -più o meno lunga- che si accingono a vivere.

Sicuramente, reiterare ed abusare comporta necessariamente una ferita all’interno del matrimonio, e si allude in particolare al dovere di fedeltà, oppure al dovere di assistenza materiale  e morale.

Vale  a dire, fin quando il proprio comportamento -anche se discostante dai doveri sopra menzionati- non nuoce e non grava sull’altro coniuge, nulla quaestio; il problema si pone quando, invece, il comportamento posto in essere diventa visibile, plateale, ufficiale e grave.

Così, per fare un esempio, se il marito è l’unico a lavorare e con i soldi guadagnati non accudisce la moglie casalinga ed i figli, ma si dedica esclusivamente al proprio benessere, allora marcatamente diventa inadempiente ed in quanto tale passibile di separazione per colpa e quindi con addebito.

Se, invece, dovesse spendere anche per sè, allora, nulla si deve nemmeno paventare!

La linea è a volte sottile, altre molto larga: dipende dai tipi di obbligo e dalle ripercussioni e conseguenze nella vita dell’altro coniuge e dell’intero nucleo familiare.

Coloro che decidono di instaurare una separazione giudiziale con addebito, dunque, dovranno essere molto prudenti e sicuri, perché non è logico e non è opportuno trascinare ed addossare la fine di un matrimonio solo ed esclusivamente all’altro coniuge per ego personale, per vendetta o mera soddisfazione.

Instaurare un tale procedimento comporta l’onere della prova. Non bastano illazioni, ma fatti: reali e documentati.

Infatti, il Giudice, prima di pronunciarsi ed emettere una sentenza di separazione con addebito, deve valutare accuratamente tutti i particolari, e soprattutto deve avere la sicurezza e la prova certa che la fine del matrimonio è addebitabile a quel singolo inadempimento del dovere coniugale e che, invece, la crisi sia dovuta a fatti diversi o che il vincolo matrimoniale sia finito per la coppia da tempo anche molto passato.

Per cui, se una moglie o il marito basano il motivo dell’addebito su un tradimento, oggi, che il tradimento si sia consumato non è sufficiente: occorre dimostrare che, prima della conoscenza di quel tradimento, la coppia era serena, felice e non turbata, e dunque, occorre far ricadere su quell’episodio di violazione dell’obbligo alla fedeltà la fine del matrimonio, della fiducia. Occorre dimostrare che, solo a seguito di quel tradimento, primo non noto al coniuge, la vita matrimoniale è diventata improseguibile ed insostenibile.

Perché scegliere di ricorrere ad una separazione con addebito? Per ius veritas, per deresponsabilizzarsi della fine del matrimonio, oppure, per motivi personali intimi ed economici!

Ad esempio, conseguenza dell’addebito è l’esclusione dai diritti successori, e qualora il coniuge fosse economicamente debole, comporta la perdita del diritto al mantenimento.

Diritti e doveri: ciascuno coniuge ha un obbligo principale, quello di vedere se stesso ed i suoi comportamenti ancor prima di puntare il dito sull’altro.

E questo vale, non solo per rigore morale, ma anche per il Tribunale.

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