lunedì, Marzo 17, 2025
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“I lavori al nuovo mercatino? Secondo me stanno violando la legge e vi spiego perchè…”

Ricevo e pubblico

“Costantemente invitati ad esercitare il nostro dovere-diritto di cittadini (Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2 -3 -4) ed avendo letto il commento di un amico, il quale giustamente si rammaricava dei ritardi nel completamento di un’opera pubblica cittadina, ho provato ad approfondire l’argomento e postare una breve nota al riguardo. L’oggetto dei lavori, così come si evince dal cartello apposto all’esterno del cantiere (con indicazione dell’ inizio lavori il 3 giugno 2013), consiste nell’intervento descritto nel titolo: Mercato di Via Fasano – Pozzuoli (NA). Lavori di adeguamento igienico sanitario”.

Dal sito comunale “Albo pretorio”, si desume, al protocollo 35553 affisso il 6 settembre u.s., il Permesso di costruire n.59 del 5 settembre 2013 (tre mesi dopo l’avvenuto inizio dei lavori). Nell’atto di assenso  (che potete leggere integralmente nella photogallery sottostante)  è contenuto anche il parere espresso il 15 luglio 2013 dalla locale Commissione per il Paesaggio: “trattasi della riqualificazione dell’area mercatale, necessaria per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie. La soluzione progettuale non modifica sostanzialmente l’area su cui insiste e non comporta alterazioni percettive del paesaggio, l’intervento non risulta visibile dalla strada pubblica in quanto posto all’interno della cortina edilizia di via Fasano e non preclude alcuna visuale ai fabbricati che insistono nel circondario. Pertanto si esprime parere favorevole”.
L’atto assentivo riporta una duplice datazione (5 settembre ed in calce 4 settembre); forse saranno necessitate 24 ore, dall’inizio alla fine della stesura dell’atto.
Intanto, l’invocata definizione di “adeguamento igienico sanitario” non risulta nel pur citato D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico Edilizia); in esso le definizioni d’intervento sono elencate all’articolo 3. Ciononostante, tale espressione lessicale lascerebbe intendere, ex se, trattarsi di costruzioni esistenti bisognevoli di migliorie.

Ma, a memoria umana, in quel luogo non vi sono mai esistite consistenze volumetriche edilizie; solamente vecchie tettoie di legno e lamiere, sotto le quali trovavano allocazione le “tavole” del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, poi sostituite da analoghe, più moderne, basse tettoie con esili supporti tubolari e coperture di tendaggi idrorepellenti.

La facile verifica, può essere liberamente acquisita dal sito “Google Earth”, mediante le immagini storiche, disponibili dal 1 settembre 2004 fino al 19 giugno 2013 (cioè due settimane dopo l’inizio dei lavori); in quest’ultima e più recente immagine, si notano esclusivamente i vecchi massetti di calcestruzzo, a riprova ultronea dell’inesistenza di qualsivoglia manufatto.
***

Motivi di dubbiezza, circa le modalità e le procedure d’intervento.

La costruzione in strutture di acciaio zincato, con alte coperture centinate e soprastanti pannelli, risulta eretta a ridosso del muro di confine con le adiacenti abitazioni. Ciò in dispregio del Codice Civile, della Normativa Antisismica, ma soprattutto del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art.9, che impone la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, che va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6489, del 18 dicembre 2012).
Inoltre, appare difficoltoso comprendere quella motivazione paesaggistica che regge l’atto, poiché risulta di meridiana evidenza, anche dalle foto, l’oppressiva chiusura patita dalle civili abitazioni finitime e la piena visibilità dalla strada.

Non riscontrando alcuna volumetria preesistente, i grossi volumi con coperture a volta, integrerebbero nuova costruzione, soggetta, ope legis, a tutte le normative ad essa afferenti; a fortiori, poiché trattasi di opere pubbliche, quindi svolgenti anche funzioni educative nei confronti della cittadinanza, ai fini del rispetto delle norme e delle regole.
Secondo il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei, il sito ricade in zona governata dall’articolo 13 – Zona R.U.A. (Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale). Ivi , al punto 5, Attrezzature pubbliche, viene precisato: “negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali”. Ed anche che: “gli interventi da, realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica”.
Indubbiamente, per aver ottenuto il placet, dovrebbe trattarsi di “edifici esistenti”, che certo saranno stati circostanziatamente evidenziati e riscontrabili in sede progettuale. Diversamente, si ricadrebbe nel medesimo articolo 13, punto 3: “Divieti e limitazioni – E’ vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti”.
Indipendentemente dall’ipotetica sussistenza dello status di legittimità normativa, l’edificazione in atto altera in maniera significativa lo stato dei luoghi, risultando ancor prima del completamento, ben visibile dalla viabilità ordinaria, dall’ampio piazzale di manovra e sosta dei mezzi di trasporto pubblico. Ma soprattutto dalle case dei malcapitati vicini.
Tanto dovevo, quale cittadino”.

 Domenico Grande (architetto)

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