a cura dell’avvocato Salvatore Salomè
Le recenti critiche ad Equitalia e la volontà di alcuni politici a riformare l’istituto e/o a volerlo abolire, rendono opportuno indicare agli utenti della strada l’iter per poter impugnare la cartella esattoriale stessa.
La legge 689/81 è stata modificata dall’articolo 6 del decreto legislativo 150/2011, che ha riscritto l’iter procedurale per le impugnazioni delle ordinanze-ingiunzioni.
Ebbene, prima novità da segnalare al lettore è quella che da diversi anni il ricorso non è più gratuito, ma è necessario versare un contributo unificato, che è diverso a seconda del valore della cartella esattoriale che si vuole impugnare.
Questa gabella da versare allo Stato, a volte raggiunge cifre per le quali il cittadino è sconfortato a proporre impugnazione; questo, perché la somma che Equitalia a volte chiede è non molto superiore a quella che lo Stato chiede per poter adire la giustizia del Giudice di Pace.
L’introduzione del versamento del contributo unificato anche per la materia della cosiddetta depenalizzazione, ha limitato fortemente l’utilizzo di questa forma di impugnazione del privato cittadino.
Infatti, a differenza di altre materie dove è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, in materia di ricorsi alle ordinanze-ingiunzione oppure a quelle di accertamento di violazione al codice della strada, la legge consente anche al cittadino di poter proporre impugnazione alla sanzione autonomamente (senza l’assistenza dell’avvocato).
L’introduzione del versamento del contributo unificato anche in questa materia, ha limitato fortemente il diritto di difesa del privato cittadino, il quale, spesso, si trova di fronte a un’annosa questione, quella cioè che si verifica quando la cifra del contributo unificato da versare per poter chiedere giustizia può essere addirittura superiore o pari alla sanzione irrogata.
La modifica della legge 689/81 con altro iter procedurale da seguire, ha reso anche più professionale l’uso di questa impugnazione; infatti, ha reso questi procedimenti soggetti alla procedura del lavoro; gli addetti ai lavori sanno bene che la procedura del rito del lavoro è più complessa rispetto a quella ordinaria (anche se, con le ultime modifiche in campo processuale, sono state quasi eguagliate) specialmente quella prevista dalla vecchia 689/81 (accessibile a tutti!).
Una modifica sostanziale e procedurale molto rilevante a danno dell’utente della strada, è quella della riduzione del termine per impugnare: prima, il termine per impugnare un verbale di accertamento del Codice della Strada era di 60 giorni, mentre dal 2011 questo termine è stato ridotto a 30 giorni (come quello avverso l’ordinanza-ingiunzione= cartella esattoriale).
Altra innovazione è che il legislatore ha introdotto la facoltà dell’utente di potersi avvalere del servizio postale per far recapitare il ricorso alla cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio (luogo in cui è stata commessa la violazione); questa facoltà era stata già individuata dalla Corte Costituzionale in una sentenza di qualche anno fa, ma i Giudici si ostinano a non annullare le sanzioni amministrative e/o le ordinanze-ingiunzioni quando nei loro formulari non è prevista la facoltà di potersi avvalere del servizio postale, così come molti Enti si ostinano a non prevedere nei loro formulari tale facoltà legale (si pensi agli utenti residenti all’estero…).
La facoltà di potersi auto-difendere è estesa anche all’Ente, il quale può avvalersi di propri funzionari; tale facoltà viene meno per la fase di appello.
Nel giudizio di gravame, purtroppo, stante anche la difficoltà di redazione dell’atto di appello, il legislatore ha voluto l’assistenza obbligatoria dell’avvocato; parimenti per il giudizio di Cassazione, dove è necessaria l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale dei Cassazionisti.