a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Le visite mediche preventive per i minori e per gli apprendisti e per i pubblici dipendenti, quando siano riferite all’attestazione dell’idoneità psicofisica al lavoro, sono abolite. Lo stabilisce l’articolo 42 del decreto legge 69/2013 (“decreto del fare”) il quale dispone, tra l’altro, la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti, previsto dall’articolo 9, del Regolamento approvato con Dpr 1668/1956, e dei minori, previsto dall’articolo 8, della legge 977/1967.
Sull’argomento erano già intervenuti la Corte Costituzionale (sentenza 162/2004) ed il Consiglio di Stato (parere del 9 novembre 2005), a seguito delle iniziative legislative assunte da alcune Regioni, per prima la Lombardia (legge regionale 12/2003), le quali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, avevano previsto che le Asl non avrebbero più rilasciato alcuni certificati sanitari quali, ad esempio, di idoneità fisica per l’assunzione di minori, penalmente sanzionato, o il certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
La Consulta, nel dare piena giustificazione alle leggi regionali interessate, contestate dall’Avvocatura Generale, ha condiviso la tesi regionale secondo cui può essere esclusa la richiesta o il rilascio, da parte delle Asl di cinque certificazioni, tra cui quella dei minori disciplinata dall’articolo 8 della legge 977/1967, o quella relativa all’idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale, ovvero all’idoneità fisica per l’assunzione del pubblico impiego.
Il rinvio fatto dalla Corte al decreto 626/1994 (ora Testo unico 81/2008) ha fatto ritenere l’esclusione dall’obbligo della visita medica dei minori apprendisti e non (rientranti nell’attuale definizione di lavoratore in base all’articolo 2, comma 1, lettera a) del Testo Unico), che non siano esposti a rischi professionali.
Se invece dovesse sussistere l’obbligo della visita medica, essa dovrà essere effettuata dal medico competente (combinando così l’articolo 8, comma 8 della legge 977/1967 con l’attuale articolo 41 del Testo unico). Da notare che la sentenza della Corte Costituzionale non ha fatto alcun rinvio circa l’autorità sanitaria od altri soggetti che, al posto della Asl, possano effettuare e certificare l’idoneità sanitaria del minore, apprendisti, ed altri soggetti, non adibiti ad attività per cui in base alle attuali regole sussista l’obbligo della visita medica preventiva e periodica.
Ha ora posto rimedio, al vuoto legislativo, l’articolo 42 del decreto legge 69/2013 che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 8, della legge, 977/1967 (minori), l’articolo 9, del Dpr 1956 (apprendisti), l’articolo 27, comma primo, numero 4, del Regio Decreto n°147/1927 (per il conseguimento patente per l’impiego di gas tossici), l’articolo 2, primo comma, n. 4, del Dpr 3/1957 (idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego).
Ciò comporta che, dal 22 giugno scorso, sono superate le disposizioni-tampone del Ministero del Lavoro emanate con lettera circolare (protocollo 7144/2006) e lettera interpello (protocollo 1866/2006) e il parere del Consiglio di Stato del 9 novembre 2005.