giovedì, Febbraio 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Il bonus bebè è legge: ecco come avere fino a 160 euro al mese

Il bonus bebè diventa finalmente legge dello Stato. L’agevolazione per i genitori dei neonati è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 83 di venerdì scorso 10 aprile. Il decreto legislativo è costituito da sei articoli ed è stato firmato il 27 febbraio (con registrazione alla Corte dei Conti il 31 marzo) dal premier Matteo Renzi e dai Ministri dell’Economia Pier Carlo Padoan (Economia),  Giuliano Poletti (Lavoro) e Beatrice Lorenzin (Salute).

Si tratta di un assegno mensile che viene pagato per tutti i bambini nati dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per i loro primi tre anni di vita.

L’ammontare dell’assegno  (che verrà pagato dall’Inps) dipende dal reddito Isee della famiglia in cui è nato il bimbo.

Se l’Isee (attenzione: bisogna richiedere il modello nuovo, che scadrà il 15 gennaio 2016) è inferiore a 25mila euro, l’assegno annuale sarà pari a 960 euro (e sarà pagato nella misura di 80 euro al mese per 12 mensilità), mentre se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’assegno annuale sarà raddoppiato, e dunque pari a 1.920 euro (e sarà pagato nella misura di 160 euro al mese per 12 mensilità)

Spetterà all’Inps,  entro il 25 aprile, predisporre i modelli di domanda, da inviare via internet, e comunicare ai cittadini in che modo trovarli, attraverso le sedi territoriali dell’istituto, il contact center e le procedure telematiche assistite.

Per controllare la procedura, è consigliabile collegarsi periodicamente al sito istituzionale dell’Inps, consultando o la home page cliccando sul link http://www.inps.it/portale/default.aspx oppure la sezione “circolari e messaggi” cliccando sul link http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI

 La domanda per il bonus bebè va  presentata per una sola volta (da un genitore convivente con il neonato) e resta valida con l’aggiornamento annuale dell’attestazione Isee.

La stessa domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita (o dall’ingresso nel nucleo familiare, in caso di adozione) del neonato, oppure entro 90 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, ossia non oltre il prossimo 9 luglio.

Se la richiesta venisse presentata oltre i tempi previsti dal provvedimento, l’assegno del bonus bebè decorre dal mese di presentazione della domanda, e non dal mese di nascita (o di adozione) del neonato.

Di seguito, ecco tutto il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190, recante “Disposizioni  per  la formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato”,  che  prevede  un  assegno  al  fine   di incentivare  la  natalita’  e  contribuire  alle  spese  per  il  suo sostegno;

Visto l’art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014,  che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  la definizione delle disposizioni necessarie per l’attuazione del  comma 125;

Visti, altresi’, i commi 127, 128 e 129 del medesimo art.  1  della legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione  delle  modalita’  di determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle  finanze, del 7 novembre 2014, recante l’approvazione del  modello  tipo  della dichiarazione  sostitutiva  unica  a  fini  ISEE,  dell’attestazione, nonche’ delle  relative  istruzioni  per  la  compilazione  ai  sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del  10  febbraio  2015  e  n. 29/0000768/L del 17 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot. LEG0001048 dell’11 febbraio 2015;

Visto il concerto  espresso  dal  Ministro  dell’economia  e  delle finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 22 febbraio 2014 con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e’  stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il   Ministro dell’economia e delle finanze

Adotta

il seguente decreto:

 Art. 1   Definizioni

 Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre 2013, n. 159, recante il “Regolamento concernente la revisione  delle modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159.

 Art. 2    Beneficiari

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 1, comma 125,  della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni  figlio  nato  o adottato  tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017,   e’ riconosciuto l’assegno di cui all’art. 3 su domanda  di  un  genitore convivente con il figli.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della  presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono  essere  in possesso di ISEE in corso di validita’ non superiore  a  25.000  euro annui.

Art. 3    Misura e durata dell’assegno    

1. L’assegno e’ fissato in un importo annuo pari ad  960  euro  per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a  7.000  euro annui, l’importo annuo dell’assegno e’ pari a 1.920 euro.

2. L’assegno e’ corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro  se  la  misura  annua dell’assegno e’ pari ad euro 960 ovvero per un  importo  pari  a  160 euro se la misura annua dell’assegno e’ pari a 1.920 euro.

3. L’assegno e’ concesso a decorrere dal giorno  di  nascita  o  di ingresso nel nucleo familiare  a  seguito  dell’adozione  e  fino  al compimento  del  terzo  anno  di  eta’  oppure  fino  al  terzo  anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Art. 4   Modalita’ di presentazione della domanda    

1.  La  domanda  per  l’assegno  e’  presentata  all’INPS  per  via telematica  secondo  modelli  predisposti  dall’Istituto   entro   il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del presente decreto.  L’INPS  assicura  le  modalita’  piu’  idonee  per facilitare l’accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e  procedure telematiche assistite.

2. La domanda puo’ essere presentata dal  giorno  della  nascita  o dell’ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell’adozione  del figlio. Ai  fini  della  decorrenza  dell’assegno  dal  giorno  della nascita  o  dell’ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero  entro  i  90  giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.  Nel  caso  incui la domanda sia presentata oltre il  termine  di  cui  al  periodo precedente,  l’assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della domanda.

3. La domanda e’ presentata una  sola  volta  per  ciascun  figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4,  5  e  6  dell’art.5.  L’INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito  dicui all’art. 2, comma 2.

4. Nella domanda il genitore e’ tenuto ad autocertificare, a  norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,i requisiti che danno titolo alla  concessione,  salvo  che  non  sia tenuto  a  comprovare   i   requisiti   sulla   base   di   specifica documentazione.

5. In caso di incapacita’ di agire del genitore, la  domanda  e  la relativa   documentazione   sono   presentate    dal    suo    legale rappresentante.

Art. 5       Decadenza    

1. Il nucleo familiare  beneficiario  decade  dall’assegno  qualora perda uno dei requisiti di cui all’art. 2. Decade altresi’ qualora si verifichi una delle seguenti cause:   a) decesso del figlio;   b) revoca dell’adozione;   c) decadenza dall’esercizio della responsabilita’ genitoriale;   d) affidamento del figlio a terzi;   e)  affidamento  esclusivo  del  figlio  al  genitore  che  non  ha presentato la domanda.

2. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire  dal  mese successivo a quello in cui  si  e’  verificata  una  delle  cause  di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3.   Il   genitore   richiedente   ha   l’obbligo   di   comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una  delle  cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso  di  affidamento  esclusivo  del  minore,  disposto  con provvedimento dell’autorita’  giudiziaria,  al  genitore  diverso  da quello che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potra’ essere erogato,a favore del genitore  affidatario,  se  in  possesso  dei  requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine  questi  presenta  domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento  del  giudice.  Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di  cui  al  periodo precedente,  l’assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto  dall’autorita’ giudiziaria, di decadenza dall’esercizio  della  responsabilita’  genitoriale  del genitore che  ha  ottenuto  il  beneficio,  l’assegno  potra’  essere erogato a favore dell’altro genitore, se in  possesso  dei  requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine  questi  presenta  domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento  del  giudice.  Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre  il  termine  di  cui  al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi,  ai  sensi dell’art. 2,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive modificazioni, l’assegno potra’ essere richiesto dall’affidatario.  A tal fine il requisito dell’ISEE  e’  verificato  con  riferimento  al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato  nucleo a se’ stante,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159.  Ai fini dell’erogazione  dell’assegno,  l’affidatario  presenta  domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice  o  del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre  il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal  mese  di presentazione della domanda.

Art. 6     Monitoraggio e copertura finanziaria    

1.  L’INPS  provvede  al  monitoraggio  dell’onere  derivante   dal presente  decreto,  inviando,  entro  il  10  di  ciascun  mese,   la rendicontazione con  riferimento  alla  mensilita’  precedente  delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e  delle politiche sociali e  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora in esito al monitoraggio mensile  di  cui  al  comma  1,l’onere sostenuto dall’INPS,  per  tre  mensilita’  consecutive,  sia superiore alle previsioni di spesa di  cui  all’art.  1,  comma  128,della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d’anno  trascorso,l’INPS  sospende  l’acquisizione  di   nuove   domande   nelle   more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e con il Ministro della salute, di cui all’art.  1,  comma  127,  della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare  l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.

3. L’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudicagli assegni gia’ concessi dall’INPS.

4. Alle attivita’ previste dal presente decreto l’INPS provvede con le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente.   Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di  controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri                                 Renzi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali                      Poletti

Il Ministro della salute                                                         Lorenzin

Il Ministro dell’economia e delle finanze                             Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.lavoro, foglio n. 1257

spot_img

Latest Posts

spot_img
spot_img
spot_img

ALTRI ARTICOLI

ARTICOLI PIU' LETTI