mercoledì, Febbraio 12, 2025
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Il DURC slegato dall’appalto

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

Il nostro ordinamento non stabilisce che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa. Il principio è stato pronunciato nell’ordinanza 1465 della 3^ sezione del Consiglio di Stato, datata 23 aprile 2013, nell’ambito della richiesta di riforma di un’ordinanza cautelare del Tar del Lazio. Si tratta di una decisione in contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari 7/2008 dell’Inail, 35/2010 del Lavoro e 145/2010 dell’Inps.

Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguardavano, per l’Inail, la parte in cui è stabilito che la validità del DURC –per tutti gli appalti pubblici– è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (SAL).

La circolare 35/2010 del Ministero del Lavoro ha affermato a sua volta, partendo da una determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che –ferma restando la validità temporale trimestrale del DURC– relativamente ai contratti disciplinati dal decreto legislativo 163/2006, e nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va utilizzato un DURC per ciascuna procedura in tutti i casi in cui in base all’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) esso deve essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche attraverso strumenti informatici.

Il Ministero ha sottolineato che, sempre per gli appalti pubblici, non va utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad esempio, un DURC richiesto per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell’edilizia) e ciò in quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o Casse Edili seguono ambiti diversi e procedure in parte differenti in relazione alle finalità per cui è emesso il documento. Su tali principi si è subito uniformato l’Inps con la circolare 145/2010. Dello stesso avviso non è stato, però, il Consiglio di Stato il quale, prima con la sentenza 6487/2012 della sezione 6^, e ora con la più recente ordinanza richiamata, ha dato alla problematica in esame una diversa interpretazione.

Infatti, in sede di giudizio, dove è stata contestata da una delle parti in causa l’irritualità del DURC utilizzato nella procedura, in quanto non specificamente inerente all’oggetto della gara, oltreché privo d’idoneità per l’intervenuto decorso del relativo periodo di validità, il Consiglio di Stato non ha accolto tale eccezione.

Esso ha ritenuto, invece, che non vi sono norme primarie le quali prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara e che non è dedotto e dimostrato dal ricorrente in quale modo la regolarità contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto, degli stati avanzamenti lavori e della concessione di finanziamenti.

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