a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Dal primo marzo 2001, anche i soggetti che svolgono esclusivamente attività casalinghe, possono ricevere un indennizzo dall’Inail, in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico. A partire da quella data, infatti, è vigente una legge che obbliga ad iscriversi all’Istituto antinfortunistico tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni ed espletano, in via unica, gratuitamente e senza alcun vincolo di subordinazione, un’attività lavorativa volta espressamente alla cura della casa, delle persone che vi abitano e dell’ambiente domestico.
L’obbligo assicurativo riguarda anche i pensionati al di sotto dei 65 anni, gli studenti (che dimorando in una località diversa dalla città di residenza, si occupano anche del contesto alloggiativo in cui domiciliano), i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, i dipendenti stagionali, temporanei e/o a tempo determinato, e i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, che non attendono, ovviamente, a nessun altro tipo di impiego.
Pure i soggetti che hanno perfezionato il requisito anagrafico dei 65 anni di età nel corso del 2012, se in possesso dei requisiti prefigurati dalla norma, dovranno corrispondere ugualmente la quota prevista per l’intero importo.
L’assicurazione manterrà infatti la sua validità previdenziale fino alla successiva scadenza annuale del 31 dicembre 2013.
Il premio da versare per l’iscrizione è di 12,91 euro annui: la somma, però, è a carico dello Stato se il soggetto obbligato è sprovvisto di reddito proprio o ne abbia uno inferiore ai 4.648,11 euro o appartenga ad un nucleo familiare i cui proventi complessivi non superino i 9.296,22 euro.
Coloro che non provvederanno alla corresponsione dell’onere indicato entro giovedì 31 gennaio, incorreranno nelle sanzioni prescritte, pari a un importo non superiore comunque all’entità del premio stesso.
Per quelli, invece, che lo praticheranno in ritardo l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Per il momento l’Inail eroga una sola prestazione: la rendita vitalizia, che viene concessa per infortuni che abbiano provocato una riduzione della capacità lavorativa al di sopra del 33 per cento.
Nell’ipotesi in cui non sia stato pagato il premio assicurativo dovuto, il trattamento non viene attribuito.
Gli interessati, se occorre, possono eventualmente recarsi anche presso un qualsiasi Ente di patronato legalmente riconosciuto, in grado di fornire tutte le notizie utili per essere informati sul tipo di assicurazione e sulle modalità di iscrizione e di versamento dell’onere e di assistere, inoltre, essendo in collegamento con il sistema informatico dell’Istituto, il cittadino per tutti gli adempimenti necessari a formalizzare l’adesione.
La tutela riservata alle casalinghe non è tuttavia perfettamente corrispondente a quella relativa a tutti gli altri lavoratori in campo extra domestico.
Innanzitutto vengono risarciti soltanto gli infortuni e non le malattie professionali, come ad esempio le dermatiti da contatto che possono insorgere e scatenarsi a seguito dell’uso protratto di detergenti.
Non è riconosciuto neppure l’infortunio in itinere, cioè l’incidente che può verificarsi se l’assicurata esce di casa per andare a fare la spesa.
La rendita, poi, spetta solo se si raggiunge almeno il 27 per cento di limitazione funzionale assoluta e permanente per gli infortuni occorsi però a partire dal primo gennaio 2007 o al 33 per cento di invalidità assoluta e permanente, (percentuale che corrisponde, ad esempio, alla perdita di un occhio) per quelli avvenuti fino al 31 dicembre 2006 e non esiste tra l’altro nemmeno una forma di prestazione economica per inabilità temporanea.
A differenza degli infortuni sul lavoro, inoltre, non viene indennizzato il danno biologico e in caso di evento mortale è contemplato, ma solamente a far tempo dal 17 maggio del 2006, un assegno di reversibilità per i superstiti che possono vantare il possesso dei prescritti requisiti fissati dalla legge.
Infine, non è ipotizzata una revisione della rendita in caso di aggravamento della patologia derivante dall’infortunio.
Qualche ulteriore riserva è altresì possibile avanzarla in ordine al fatto che l’assicurazione è riservata soltanto a una determinata fascia d’età (compresa tra i 18 e i 65 anni) e che non sia essenzialmente rivolta, invece, a preservare l’attività praticata per la cura della famiglia, a prescindere dal dato anagrafico.
Nell’ipotesi di infortunio, occorre far pervenire alla sede Inail più vicina, (e possibilmente a quella territorialmente competente per residenza della casalinga), l’apposito modulo per ottenere la valutazione medico legale del gravame invalidante riportato, ai fini dell’eventuale corresponsione del trattamento economico prefigurato dalla attuali disposizioni legislative vigenti in materia.
Importante novità, dal 15 gennaio del 2007, per gli assicurati è attivo “Inailsms”, un ulteriore innovativo canale di comunicazione diretta.
Con questo servizio gratuito (ad eccezione dei soli costi dell’sms), l’Ente antinfortunistico fornisce, mediante messaggi via cellulare, chiarimenti e aggiornamenti sulla gestione assicurativa e sulla prevenzione degli incidenti domestici.
L’assicurato, se non lo ha già fatto, può registrarsi al servizio inviando un messaggino digitando esclusivamente il codice personale indicato in alto a destra al numero 320/2049489, oppure sul portale www.inail.it/casalinghe.
La cancellazione dal servizio può essere effettuata in ogni momento, con le medesime modalità, componendo espressamente la parola Casano. L’abilitazione è facoltativa.
Con la richiesta di attivazione, l’interessato dichiara di essere titolare del numero telefonico e che sta fornendo i dati (recapito telefonico e codice personale) esclusivamente per le finalità dichiarate per questo servizio.