a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Oltre al rapporto di natura subordinata, è frequentemente usata la collaborazione familiare, soprattutto nelle piccole imprese del commercio, dell’artigianato o dell’agricoltura. Per questi settori, il Ministero del Lavoro ha chiarito le regole contributive in due lettere circolari. Nella 10478 del 10 giugno 2013, sono indicati casi in cui i familiari dell’imprenditore non sono tenuti a versare i contributi previdenziali a l’Inps.
Il Ministero ha individuato tre casi: il familiare collaboratore che lavora in altra azienda a tempo pieno, il familiare pensionato (perché si assume, fino a prova contraria, che il suo contributo lavorativo sia occasionale) e quello del collaboratore occasionale. Perché si abbia occasionalità della prestazione, il familiare deve svolgere attività lavorativa per un periodo inferiore a 720 ore nell’anno solare, che rappresentano 90 giorni di 8 ore ciascuno. Il riferimento ai 90 giorni non è frutto del caso, ma è coerente con il comma 6-ter, articolo 21, del decreto legge 269/2003, che stabilisce una presunzione legale di prestazione gratuita occasionale del familiare che sostituisce l’imprenditore artigiano.
Questa disposizione stabilisce che «è fatto comunque obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Sul fronte degli obblighi assicurativi con l’Inail, il Ministero ha fornito ulteriori precisazioni con la circolare 14184 del 5 agosto 2013. Il Ministero chiarisce che scatta l’esenzione Inail quando la persona coinvolta nella collaborazione lavora 1-2 giorni al mese, senza superare i 10 giorni lavorativi nell’anno. Questo parametro misura il carattere «accidentale» della prestazione, la condizione che esclude l’obbligo assicurativo Inail per il familiare che presta un’attività così limitata. La sospensione dell’attività dell’impresa si applica in seguito all’impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Il fatto che per un dipendente venga meno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, secondo le indicazioni della lettera circolare del 5 agosto, non può in nessun caso aumentare il rapporto tra il numero dei lavoratori irregolari e il totale dei lavoratori presenti.
Se, prima dei chiarimenti forniti dal Ministero, il totale dei lavoratori era di 100 e il totale degli irregolari era di 20, si verificava effettivamente una irregolarità. Se ora uno dei lavoratori prima considerati irregolari, non lo è più, perché ha lavorato soltanto un giorno nel mese e meno di dieci giorni nell’anno, i presenti continuano a essere 100, ma gli irregolari sono 19, quindi l’impresa si colloca sotto la soglia che fa scattare l’irregolarità.