E’ di luglio un provvedimento della Suprema Corte della Cassazione che creerà non pochi problemi alle amministrazioni locali in termini giuridici e di cassa.
Andiamo con ordine. Le città e i piccoli centri hanno spesso problematiche acustiche provenienti da attività produttive e/o da attività pubbliche (ricreative) che possono dare fastidio alla collettività o ad una piccola parte di essa.
Ebbene, queste attività rumorose di terzi (attività private) e/o promosse da enti pubblici hanno i giorni contati e forse anche un versamento di danaro pubblico (dei contribuenti tutti) che potrebbe essere oggetto di controllo delle autorità giurisdizionali ordinarie (Procure della Repubblica) e contabili (Corte dei Conti).
Il giudizio in Cassazione è pervenuto a causa di un Comune che organizzava sul suolo pubblico eventi e/o manifestazioni pubbliche continuate (esempio: concerti e/o manifestazioni sonore e/o similari) e che, se da un lato dava piacere a una parte della collettività, provocava problematiche ad altri che abitavano in loco.
La Cassazione, nel dare il suo giudizio definitivo, ha per la prima volta statuito su problematiche fino ad oggi non esaminate e non giudicate.
Il provvedimento della Suprema Corte porta la firma del Consigliere Dr Giuseppe Cricenti e quella della Presidente Dr.ssa Antonietta Scrima (conosciuta agli operatori del foro partenopeo per la sua professionalità a 360 gradi che l’ha portata da giovane magistrato subito al Supremo Consesso).
Vediamo i contenuti del provvedimento cui gli enti locali dovranno da subito adeguarsi (se non vogliono problemi seri).
Spesso i regolamenti comunali codificano i gradi di inquinamento acustico a loro piacimento secondo i gusti e le comodità degli amministratori di turno, alzando i decibel (gradi di rumorosità) oltre i tre decibel (disciplina privatistica) e ritenendo (sin ad ora, grazie a Dio) che in caso di esposti i pubblici funzionari debbano riferirsi a quanto stabilito nel regolamento comunale (che spesso sono fuorilegge !!!!) e non a quelli più ristrettivi privatistici e/o di sensibilità privata individuale.
Questo lo potevano dire fino ad oggi, ma non più.
La Cassazione ha avuto cura di precisare che quanto contenuto nei regolamenti comunali ha solo potere “indicativo” ma non precettivo e, quindi, i gradi di decibel codificati nei regolamenti comunali, quando superiori ai tre decibel e/o non tollerati dalla sensibilità privata dell’uomo medio, vanno disapplicati.
I regolamenti comunali non possono e non DEVONO derogare alle norme primarie e quindi, in caso di esposti e/o denunce vanno disapplicati dagli stessi funzionari COMUNALI.
La loro omissione fa scattare la responsabilità dell’ente comune che dovrà risarcire il cittadino che ha esposto una “lamentela” giuridica.
Quando a dirlo erano avvocati, gli amministratori e i funzionari facevano muro, adesso lo ha statuito la Suprema Corte di Cassazione e adesso i nodi verranno al pettine e qualche funzionario avrà seri problemi.
Lo stesso dicasi, a questo punto, per i regolamenti comunali che sanciscono la legittimità delle canne fumarie a carboni attivi, ritenute nocive alla salute pubblica e/o privata.
A questo punto gli enti locali dovranno da subito modificare i loro regolamenti comunali e nelle more delle modifiche, indicare ai loro funzionari di disapplicare le norme “contestate” da provvedimenti giudiziari a pena della loro responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile ovvero dovranno essere gli stessi funzionari a disapplicare per evitare di incorrere in problematiche giudiziarie
Inoltre, la stessa Cassazione ha avuto cura di statuire che il DPCM 05/12/1997 (normativa sull’adeguamento acustico) non sia una normativa cui devono fare riferimento solo i privati, ma è applicabile anche agli enti locali.
Infatti, spesso, i funzionari comunali (che giuristi non sono) ritengono che il DPCM del 1997 non sia materia che interessi loro nel loro espletamento funzionale lavorativo.
Da oggi, purtroppo per loro, dovranno tenerne conto !!!!!!
L’ente comune deve rispettare esso stesso, e far rispettare alle attività produttive in loco, l’applicazione e l’esecuzione del DPCM del 1997. Questa normativa prevede che tutte le attività produttive e non (anche l’ente comune) devono all’atto della apertura aver proceduto all’insonorizzazione dei locali così da non provocare disturbo alla cittadinanza e/o a quella parte (anche piccola) che subisce i rumori e/o le molestie acustiche di queste attività.
E’ chiaro che se questo controllo non è stato espletato, facilmente desumibile dalle SCIA edilizie (ristrutturazioni edilizie) e/o dalle SCIE commerciali ovvero da sopralluoghi della Polizia Municipale, si verificheranno due ipotesi: l’attività commerciale viola la legge e non può stare aperta ovvero il Comune e/o il funzionario sarà direttamente responsabile di fronte alla legge per tutto il periodo della violazione dell’attività commerciale lasciata aperta.
Infatti, eventuali termini di grazia per consentire la sanatoria saranno imputabili al Comune e al suo funzionario responsabile per non aver disapplicato il regolamento comunale “contra legem”.
Questo provvedimento certamente costituisce una pietra miliare nella vita quotidiana e una cosa importante è che gli enti locali e i loro funzionari dovranno smetterla di omettere di effettuare certi controlli e dovranno iniziare ad effettuare indagini a tappeto su tutto il territorio di loro competenza.
Non lo fanno? L’ente Comune e i funzionari in prima persona saranno ritenuti responsabili (da adesso con estrema facilità) dei danni causati e delle omissioni perpetrate.
*avvocato Salvatore Salomè