a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Il Decreto Legislativo numero 503 del 30 dicembre 1992 prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini. Sono comprese nell’agevolazione le persone con sordità prelinguale. L’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 ed accertata dalla Commissione medica dell’Asl e dai medici dell’Inps.
La riduzione di età è importante, vista la riforma delle pensioni.
I normali requisiti per i lavoratori dipendenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono stati elevati dalla Riforma pensioni del Governo Monti a 66 anni e 3 mesi (per il 2013) per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, 66 anni per i lavoratori autonomi, 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici del settore privato. Questo per l’anno 2013: per gli anni successivi ci saranno degli ulteriori incrementi.
Lavoratori non vedenti: uomini in pensione a 55 anni, donne a 50 anni.
Diverso, ancor migliore, è invece il trattamento per i lavoratori non vedenti, ossia i ciechi civili: la vita lavorativa per loro può accorciarsi ulteriormente. Nel loro caso è sempre vigente, nonostante la riforma delle pensioni, il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini. Lo stabilisce la legge numero 218 del 1952, confermata dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992.
Necessari i 20 anni di contributi della pensione di vecchiaia.
L’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia concesso ai lavoratori con invalidità non inferiore all’80%, nonché ai lavoratori non vedenti, è subordinato agli stessi requisiti della pensione di vecchiaia per i lavoratori non invalidi civili. In altre parole, in questo caso i lavoratori agevolati dalla norma hanno diritto a beneficiare della riduzione di età anagrafica necessaria per l’accesso alla pensione, ma devono comunque possedere gli altri requisiti. Ne consegue che, pur accedendo a 55 anni per le donne o a 60 anni per gli uomini, oppure per i non vedenti a 50 anni per le donne ed a 55 anni per gli uomini, è necessario il possesso del requisito di 20 anni di contributi versati o accreditati nel proprio estratto conto contributivo, come per tutti i lavoratori che aspirano ad accedere alla pensione di vecchiaia.
Confermata l’attesa per la finestra mobile di 12 mesi.
Mentre per tutti gli altri lavoratori, a partire dal 2012, le modalità di accesso alla pensione di vecchiaia sono cambiate a seguito della riforma delle pensioni del Governo Monti, con sostanziale aumento dell’età anagrafica necessaria ma con l’abolizione della finestra mobile, per i lavoratori destinatari della riduzione per invalidi civili o lavoratori non vedenti, come abbiamo già accennato, resta confermata la normativa precedente, con gli stessi requisiti anagrafici in vigore fino al 31 dicembre 2011, che per loro restano validi anche dal 2012. Ne consegue che è confermata anche l’attesa della finestra mobile di 12 mesi per la percezione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi civili. Quindi, per avere il primo assegno erogato dall’Inps, bisognerà attendere 12 mesi, che partono dal momento del compimento dell’età anagrafica prevista (sempre se si è in possesso di 20 anni di contribuzione). Dopo aver stabilito quale è la riduzione del requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è importante sapere che c’è una ulteriore agevolazione che consente di accorciare la vita lavorativa dei lavoratori invalidi, dei sordomuti e dei ciechi civili. Si tratta della maggiorazione contributiva riconosciuta per ogni anno di lavoro effettuato. Tale maggiorazione consente di accumulare molti più mesi accreditati rispetto a quelli effettivamente lavorati.