martedì, Marzo 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Invalidità Civile: gli importi 2013

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

Nuovi importi di pensione per il 2013 a favore degli invalidi civili. All’aumento, sia pure provvisorio, del 3%, sono interessati oltre un milione di pensionati a cui si aggiungono circa 600mila assistiti che hanno diritto all’indennità di accompagnamento (che sale, a sua volta, di una percentuale più elevata).

Altre 300mila, invece, riscuotono le prestazioni sociali corrisposte dall’Istituto di previdenza avendo raggiunto il prescritto requisito anagrafico dei 65 anni di età.

Va opportunamente precisato che soltanto per coloro che hanno superato tale soglia entro il 31 dicembre 1995, l’Inps eroga la pensione sociale e non l’assegno sociale.

In relazione poi all’eventuale operazione di conguaglio, i pensionati questa volta hanno potuto contare, per il nuovo anno, di un piccolo credito vantato nei confronti dell’Ente assicuratore, dal momento che la perequazione attribuita in via provvisoria a gennaio 2012 (pari a 2,6%) è risultata non perfettamente combaciante col valore effettivamente riscontrato (2,7%) del dato accertato istituzionalmente dall’Istat per il 2012.

Ciò significa che, a differenza di quanto è avvenuto in passato, in questa occasione si è verificato un saldo positivo che è stato posto a conguaglio direttamente sulla prima rata in riscossione a gennaio.

L’indice definitivo dell’inflazione 2013 si potrà naturalmente conoscere soltanto nel corso del 2014.

Con il certificato di pensione di quest’anno, gli invalidi civili parziali e quelli per i quali è stata riconosciuta l’assistenza continua, hanno ricevuto anche la consueta richiesta di rilascio della dichiarazione di responsabilità da rendere rispettivamente per l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento e/o per l’eventuale ricovero avvenuto in case di cura con retta a carico dello Stato, oltre che sulla propria situazione reddituale per i casi per i quali questa è espressamente dovuta. La comunicazione inviata prevede dei codici a barre utili per fornire i dati in questione direttamente attraverso i centri di assistenza fiscale autorizzati. L’inoltro, da effettuare di norma entro la fine del mese di marzo, è essenziale per conservare il diritto alla titolarità della stessa prestazione.

Con la rivalutazione degli importi in pagamento, sono automaticamente scattati pure i nuovi limiti reddituali.

L’assegno non spetta se l’invalido ha proventi numerari personali (quelli del coniuge non rilevano) che nel 2013 superano le seguenti cifre: 16.127,30 euro (31.226.807 lire) per la pensione agli inabili (100%), ai non vedenti e ai sordomuti; 7.753,56 euro (15.012.985 lire) per gli appannaggi riservati ai ciechi “decimisti”; 4.738,63 euro (9.175.267 lire) per il trattamento economico riservato agli invalidi civili parziali (oltre il 74%) e ai minori disabili titolari di indennità di frequenza.

Secondo quanto prefigurato dalle precedenti leggi finanziarie, i disabili totali i non vedenti assoluti e i sordomuti possono inoltre contare anche su un incremento aggiuntivo che porta la rendita in godimento a 631,87 euro mensili (1.197.776 lire).

Il beneficio compete in particolare a coloro che hanno almeno 60 anni di età ed un reddito annuo (esclusa la casa di abitazione) che non supera gli 8.214,31 euro (15.910.930 lire), elevato a 13.964,21 euro (27.038.480 lire) se cumulato con quello del coniuge.

Sempre dal 1° gennaio sono state perequate pure le indennità di accompagnamento.

L’importo mensile è salito a 499,27 euro (966.722 lire) al mese per gli invalidi civili totali e a 846,16 euro (lire 1.638.394) per i ciechi assoluti aventi titolo. A differenza delle altre concessioni numerarie, gli assegni di accompagnamento non sono legati né alla situazione patrimoniale, né all’età dell’interessato che li richiede. Un soggetto disabile benestante può, se riconosciuto sanitariamente bisognevole di un’assistenza continua, ottenere normalmente l’assegno di accompagnamento.

Il trattamento economico è concesso per dodici mensilità, è esentasse e non viene considerato reddito ai fini degli assegni familiari e dell’integrazione al minimo Inps.

IMPORTI MENSILI PENSIONI 2013

Invalidi civili (totali e parziali)                                275,87 euro

Ciechi assoluti (non ricoverati)*                            298,33 euro

Non vedenti parziali                                                         275,87 euro

Indennità di frequenza                                                  275,87 euro

Sordomuti                                                                               275,87 euro

INDENNITA’ MENSILI 2013

Accompagnamento (inabili totali)                       499,27 euro

Accompagnamento (ciechi assoluti)                   846,16 euro

Assegno speciale (non vedenti decimisti)       204,73 euro

Indennità (non vedenti ventesimisti)               196,78 euro              

Indennità di comunicazione (sordomuti)       249,04 euro

*= Se il cieco è ricoverato, la pensione è di 275,87 euro.

E’ appena il caso di precisare in proposito che con l’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono state introdotte importanti modificazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento della procedura di erogazione delle prestazioni. Le innovazioni in questione sono sintetizzabili nei seguenti punti fondamentali: a decorrere dal 1° gennaio 2010, le istanze volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sono esclusivamente presentate all’Inps, secondo modalità on line stabilite espressamente dall’Istituto.

La Direzione regionale dell’Ente, da quest’anno, a seguito di apposita convenzione stipulata con la Regione Campania, non trasmette più le nuove richieste pervenute alle Aziende Sanitarie Locali provvedendovi direttamente attraverso le proprie strutture territoriali.

Per la gestione stralcio, ai fini degli accertamenti sanitari, le Commissioni mediche delle Asl che restano ancora operanti sul pregresso sono tuttora integrate da un medico dell’Inps quale componente effettivo; la valutazione medico-legale definitiva è comunque effettuata dall’Istituto. Resta invece confermata, in tema di contenzioso giudiziario, la piena legittimazione passiva dell’Inps.

spot_img

Latest Posts

spot_img
spot_img
spot_img

ALTRI ARTICOLI

ARTICOLI PIU' LETTI