a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
L’invalido civile non avente diritto alle prestazioni economiche per carenza del requisito reddituale, può fare nuova richiesta qualora tale requisito sopraggiunga negli anni successivi; in tal caso non deve ripetere l’accertamento sanitario. Lo puntualizza l’Inps nel messaggio numero 15972/2013. Lo status di invalido civile, cieco civile e sordo civile dà diritto a una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni eccetera).
Per conseguire il diritto a tali prestazioni sono richiesti, oltre al requisito sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale, altri requisiti rilevanti esclusivamente per l’erogazione della prestazione e non incidenti sullo stato invalidante, tra i quali quello del reddito.
Secondo la prassi in uso, la domanda è unica per la richiesta delle prestazioni economiche e per il previo accertamento sanitario dell’invalidità.
Tuttavia, spiega ora l’Inps, se una prestazione non viene riconosciuta per carenza del requisito di reddito, l’accertamento dell’invalidità continua a produrre effetti per tutti gli altri benefici; unica eccezione (ovvia), il caso in cui la commissione medica abbia valutato l’opportunità di una revisione entro un determinato termine, alla cui scadenza è indispensabile il nuovo accertamento sanitario.
Di conseguenza l’Inps statuisce che, nell’ipotesi di reiezione ab origine dell’istanza per difetto di requisito reddituale, qualora quest’ultimo sopraggiunga dopo il riconoscimento sanitario dell’invalidità, potrà essere presentata nuova domanda finalizzata all’erogazione della prestazione economica senza doversi espletare di nuovo l’accertamento sanitario.
Alla domanda, va allegato il verbale in corso di validità, già esistente, e la prestazione è erogata con decorrenza dal mese successivo alla data della nuova istanza.
Stessa modalità operativa, inoltre, l’Inps afferma che possa seguirsi anche nel caso di revoca della prestazione economica per il venir meno dei requisiti reddituale con conseguente sospensione della prestazione stessa.