martedì, Dicembre 10, 2024
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Ipoteca esattoriale: la Cassazione fa chiarezza

a cura di Giuseppe Marino (difensore tributario) 

La terza sezione civile della Cassazione, con una recentissima sentenza (la numero 4777 del 17 gennaio, depositata il 26 febbraio) chiarisce in modo veramente esaustivo, natura, modalità di opposizione in tribunale e obblighi del concessionario. In un periodo in cui si dice tutto e il contrario di tutto, finalmente una sentenza impeccabile.

La suprema Corte ha stabilito, che l’ipoteca ha natura di fase funzionale all’espropriazione, per cui vanno applicate le norme dell’esecuzione, dunque non è possibile procedere all’ipoteca per importi inferiori a 8000 euro e non è consentito iscrivere ipoteca senza intimazione di pagamento quando la cartella ha più di un anno: infine, a pena di nullità, è obbligatorio indicare termini e autorità a cui ricorrere.

In tema di procedura,  l’opposizione all’iscrizione ipotecaria deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, quando la causa petendi riguarda la irregolarità dell’iscrizione e la omessa o irregolare notifica degli atti presupposti.

Per distinguere l’opposizione all’esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima (l’opposizione all’esecuzione)  non è soggetta a termini decadenziali, investe cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni; la seconda (l’opposizione agli atti esecutivi), invece, consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, riguarda la irregolarità dell’iscrizione e la omessa o irregolare notifica degli atti presupposti:  con questa impugnazione la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, come il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notifica di essi.

Ne consegue che è troppo frettolosa la decisione che dichiara tardiva, perché proposta oltre il termine dei venti giorni previsto dall’articolo 617 del codice di procedura civile, l’opposizione che ha natura “mista” perché contesta anche lo stesso diritto a procedere in via esecutiva con il mezzo della cartella esattoriale (Cassazione 3^ sezione civile,  sentenza n. 20289, del 04/10/2011).

La suprema Corte stabilisce che le norme stabilite in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché, oltre che avere introdotto misure quali il cosiddetto fermo amministrativo di beni immobili registrati e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, introducono modalità estremamente  rapide e semplificate di esproprio di beni.

E’ essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale , siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti, allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni,  soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione, quali quello di comunicare, oltre all’iscrizione d’ipoteca, anche i termini e l’autorità a cui ricorrere.

Pertanto la sentenza impugnata da Equitalia aveva correttamente applicato al caso di specie il comma  4 dell’art.3 della Legge 241/90.

Quindi, l’ipoteca priva delle indicazioni dei termini e dell’autorità a cui ricorrere è nulla.

Equitalia inoltre lamentava la non applicazione degli articoli 50 e 76 del Dpr 602/73, assumendo che l’iscrizione di ipoteca non è atto di esecuzione e pertanto non è soggetta alla preventiva notificazione degli avvisi di cui all’articolo 50, 2° comma , e neppure ne è preclusa l’ iscrizione per i crediti di valore inferiore ad 8.000 euro, di cui all’articolo 76, avendo essa il solo scopo di precostituire una garanzia del credito.

Il motivo è in parte non fondato ed in parte  ininfluente

La Corte di Cassazione a sezioni unite ha ripetutamente affermato che l ‘ipoteca prevista dall’articolo 77 del Dpr 602/73, pur non essendo atto di esecuzione tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti.

Per cui l’iscrizione ipotecaria non può essere iscritta per importi inferiori a 8000 euro (ex plurimis Cassazione Sezioni Unite n.4077/2010 – Cassazione Sezioni Unite n. 5771/2012 ) ed è necessario notificare l’intimazione di pagamento.

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