Trentadue firme per mettere al bando e far punire chi vieta l’accesso al mare da Arco Felice a Lucrino. Con una pec inviata ieri pomeriggio al Sindaco, ai vigili urbani e alla Capitaneria di Porto di Pozzuoli ma anche alla Prefettura e all’Agenzia del Demanio, alcuni attivisti del comitato “Ex convitto delle Monachelle” hanno elencato e fotografato tutti gli ostacoli che, in quel tratto di costa, impediscono la balneazione così come prevista dalla legge.
Tecnicamente, si tratta di una “diffida” a ripristinare lo stato dei luoghi nei punti in cui non è possibile raggiungere la spiaggia libera.
Questa la lista delle barriere da eliminare, secondo i firmatari dell’esposto:
“cancello apposto su particella 147 non inclusa nella concessione demaniale rilasciata allo stabilimento balneare Cala Felice ad Arco Felice (foto 1)”;
“recinzione area ex Lido Augusto e banchine demaniali con impedimento al transito lungo la battigia realizzato in base ad una prima ordinanza del 1983 e una seconda ordinanza di pericolo adottata nel 2002 (foto 2 e 3)”;
“cancello con catena che impedisce il libero accesso alla spiaggia libera situata in corrispondenza del Condominio Parco Caruso (foto 7)”;
“cancello chiuso al confine tra Lido Marena e spiaggia libera in corrispondenza Parco Caruso in adiacenza al muro perimetrale della ferrovia cumana (foto 4)”;
“cancelli che intercludono la spiaggia libera tra Lido Marena e Lido Montenuovo impedendo la percorribilità della battigia o delle banchine (foto 5 e 6)”;
“strutture di fortuna, reti e altro per impedire il transito lungo le aree demaniali o banchine di cemento poste tra un tratto ed un altro di spiaggia e in particolare cancelli e barriere al confine tra lido Montenuovo e spiaggia libera su entrambi i lati (foto 9 e 11), tra ex Lido Napoli ed ex Lido Giardino (foto 15), nell’area demaniale tra il muro perimetrale della ferrovia Cumana e il Lido Cala Felice (foto 1), tra l’ex Lido Giardino e Lido Lo Scoglio”;
“assenza in vari punti della costa di varchi di 6 metri lineari ogni 120 metri lineari di costa come previsto dal Piano di utilizzazione delle spiagge del demanio marittimo vigente”;
“cancelli e tornelli all’ingresso degli stabilimenti balneari (foto 1, 10)”;
“mancanza di strutture idonee alla visitabilità degli impianti per soggetti diversamente abili; mancanza di servizi minimi (fontana, docce e bagni…) previsti per le aree libere, che non possono essere inferiori al 20% dell’arenile assegnato in concessione come stabilito dal Piano spiagge ed i cui costi di realizzazione sono assolti dal Comune con le entrate derivanti dai canoni corrisposti dai concessionari ai sensi dell’articolo 10 del PUSD così come emendato in sede di approvazione in Consiglio il 23/04/2002”.
I firmatari del dossier hanno anche elencato tutte le norme che disciplinano il diritto libero e gratuito di accesso di fruizione della battigia nell’ambito delle concessioni demaniali, richiamando la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 251 e 254, e l’articolo 11, comma 2, lett. d) della legge 15 dicembre 2011 n. 215 (Legge Comunitaria 2010); la descrizione del termine “battigia” (“quella parte di spiaggia contro cui le onde si infrangono al suolo, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare”), il regolamento per la gestione del demanio marittimo approvato con Delibera commissariale n. 35/2010 (che stabilisce che “per l’accesso all’arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree libere in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti”, che “il concessionario non può indurre alcuna servitù e/o qualsiasi limitazione d’uso nelle aree attigue a quella concessagli, sia queste inerenti l’uso di altre concessioni demaniali marittime o ad aree pubbliche e private, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione e/o fruizione cui le stesse sono destinate, pena l’avvio del procedimento di decadenza di cui all’articolo 15 del presente regolamento”); il fatto che “cancelli e tornelli, condizionano la libertà dei cittadini, inducendoli a pensare di non poter esercitare liberamente il proprio diritto di accesso alla spiaggia, senza necessariamente acquistare un servizio”; l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2543/2015 (che ha ribadito che “il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione
costituisce eccezione”, precisando inoltre che “di tale principio generale costituiscono applicazione, tra l’altro, l’articolo 1, comma 251 lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione”, stabilendo inoltre che il principio dell’accessibilità pubblica alla battigia e al mare sia a tutti gli effetti “clausola necessaria del provvedimento concessorio”); il Codice della Navigazione, che all’articolo 54 (occupazioni e innovazioni abusive), dispone che “qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato”.
Infine, gli autori dell’esposto hanno segnalato che “il permanere di situazioni di interdizione al passaggio, sulla base di due ordinanze datate 1983 e 2002, in corrispondenza dell’edificio dell’Ex Lido Augusto, costruito da un privato su suolo demaniale in base ad un provvedimento di concessione, di cui non è nota l’attuale vigenza, in stato di abbandono da quasi 40 anni, impediscono alla proprietà di assolvere alla sua funzione sociale riconosciuta in base all’articolo 42 della Costituzione, legittimando ogni intervento di diffida a provvedere alla ripristino e in mancanza all’acquisizione a patrimonio pubblico dell’immobile”.
Di qui, la richiesta alle istituzioni a cui è stato indirizzato il dossier, di: “procedere ad una verifica delle barriere e degli ostacoli esistenti nelle aree demaniali, in concessione e non, lungo la costa e sulla battigia, individuando eventuali violazioni della legge o dei regolamenti vigenti”; “adottare ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di ripristinare un uso legittimo delle aree demaniali compatibile con il pieno, libero e pubblico utilizzo delle stesse”; “rimuovere le opere abusive realizzate nelle aree demaniali e lungo la battigia, misurata con riferimento al medio marino estivo di ampiezza non inferiore ai cinque metri, o comunque quelle opere funzionali al passaggio che impediscono l’esercizio del diritto di accesso al fine
di consentire il libero transito ai cittadini”; “diffidare eventuali soggetti responsabili delle opere di impedimento al libero transito, ivi compresi tornelli e cancelli posti negli unici punti funzionali all’accesso e alla percorribilità del litorale, alla rimozione delle stesse e in caso di mancata esecuzione, provvedere d’ufficio, a spese dell’interessato, agli interventi necessari a ripristinare l’uso legittimo del demanio marittimo ai sensi dell’art. 54 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione”; “diffidare i soggetti responsabili dei beni immobili in stato di abbandono esistenti lungo la costa al ripristino della loro funzione sociale in ossequio all’articolo 42 della Costituzione, entro e non oltre un termine perentorio; in mancanza, adottare ogni provvedimento necessario alla dichiarazione di decadenza della concessione, se ancora in atto, all’acquisizione a patrimonio pubblico delle opere e al ripristino dello stato di accessibilità alle aree demaniali anche ai sensi degli articoli 36 e successivi del Rgio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione”.
Non resta che attendere gli esiti di una denuncia così esplosiva e circostanziata.