a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
La mobilità in deroga alla normativa vigente è un’indennità economica che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.
Possono beneficiarne: lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità;
lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.
A chi compete
A tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.
Domanda
La domanda deve essere presentata, tramite modello DS21 – COD.SR05, presso la struttura Inps territorialmente competente, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore
Requisiti
12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata, a condizione che:
non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare);
aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.
Quando spetta
Esclusivamente a seguito di licenziamento.
Quanto Spetta
Un’indennità pari all’80% della retribuzione teorica lorda spettante. L’importo non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5.84%). Sulla prestazione compete l’assegno per il nucleo familiare. L’indennità di mobilità in deroga e ordinaria Inps 2014 viene pagata dall’Istituto di previdenza al lavoratore, previo invio e accettazione della domanda, ogni mese tramite bonifico bancario o postale, indicando il proprio Iban sulla domanda.
Ai lavoratori in mobilità, viene data anche la possibilità di richiedere il pagamento totale dell’indennità di mobilità spettante nel caso in cui vogliano intraprendere un’attività autonoma, con attestazione dell’effettiva apertura della partita Iva, o entrare a far parte di una cooperativa, in qualità di soci, detraendo eventualmente le mensilità già godute.
Se il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto, comunicando entro 10 giorni dalla notizia di riassunzione all’Inps, che provvederà a recuperare le somme versate in unica soluzione o ratealmente.
In caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un unico pagamento maggiorato degli interessi legali.
Durata
La durata è fissata dai singoli accordi territoriali.
Partcolarità
Per gli anni 2009 e 2010 l’indennità di mobilità in deroga è stata cumulabile solo con i compensi derivanti dai “voucher o buoni lavoro” (lavoro accessorio). Fino a 3.000 euro per anno solare non vi è l’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps.
Riepilogando
La mobilità ordinaria Inps 2014 è uno degli strumenti previsti dagli ammortizzatori sociali a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdono il posto di lavoro. A differenza della Cassa Integrazione Guadagni (CIG), la mobilità è un preludio al licenziamento definitivo dei lavoratori e serve non in alternativa al suddetto, ma a rendere meno drammatica la situazione finanziaria delle persone che a causa della crisi economica delle aziende, vengono di fatto licenziate.
Nello specifico, lo Stato mediante l’apertura della procedura di mobilità consente al lavoratore licenziato, in presenza di determinate condizioni, di accedere ad un sostegno economico sostitutivo alla retribuzione e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione, con il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera o provvedendo a garantire sgravi fiscali per le aziende che assumono persone iscritte alle liste di mobilità, o in caso di mobilità in deroga attivare il Centro per l’Impiego di competenza sul territorio per procedere a colloqui mirati al reinserimento o corsi per la riqualificazione del lavoratore.
La mobilità inteso come strumento di ammortizzatore sociale, è finanziata dallo Stato e dalle imprese, in quanto, per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.
La durata dell’indennità di mobilità ordinaria e in deroga 2014, varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’area geografica in cui ha sede l’impresa, a partire dal 01/01/2013 al 31/12/2014 in particolare la durata della mobilità è in funzione dell’età del lavoratore al momento del licenziamento:
fino a 40 anni non compiuti: la durata della mobilità ordinaria 2014 è di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi per le aziende del Mezzogiorno.
da 40 a 50 anni non compiuti: la durata mobilità ordinaria è di 24 mesi fino a un massimo di 36 mesi per le aziende del Mezzogiorno.
oltre 50 anni: la durata sarà di 36 mesi (fino a un massimo di 48 mesi per le aziende del Mezzogiorno).
L’indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all’anzianità lavorativa maturata presso l’azienda che ha effettuato il licenziamento.