a cura dell’avvocato Salvatore Salomè
Fino a poco tempo fa, in sede giuridica, i figli non erano tutti uguali.
Infatti, la legge distingueva tra figli legittimi (cioè nati all’interno di un matrimonio) e figli naturali, cioè quelli nati da due genitori non legati da alcun vincolo legale (matrimonio).
Le differenze erano sia di natura sostanziale che processuale.
Una recente legge ha uniformato il loro status e li ha semplicemente differenziati con la dizione: figli nati all’interno del matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.
Sotto l’aspetto sostanziale, adesso anche i figli (ex naturali) nati fuori dal matrimonio hanno gli ascendenti e i collaterali: hanno cioè zii, nonni, eccetera ed hanno pari diritti in campo successorio.
Sembrerà strano a quanti hanno figli con persone con cui non sono mai state legate con il vincolo del matrimonio o a quanti hanno ritenuto moralmente quei bambini uguali agli altri, purtroppo non è così!
I figli nati fuori dal matrimonio hanno acquisito gli stessi diritti successori che avevano quelli nati all’interno del matrimonio (i figli legittimi per intenderci); infatti, in precedenza, i figli nati fuori dal matrimonio avevano il diritto successorio solo nei confronti dei loro genitori. Occorreva un apposito procedimento giudiziario per poter addivenire a un legale giuridico tra nonno e nipote naturale.
Adesso non più: ora anche questi bambini (mi scuso per l’uso del termine bambini, ma i padri si illudono che i propri figli non crescano mai) hanno il diritto di ereditare dai propri nonni e/o da altri parenti.
La sopravvenuta uguaglianza (votata da quasi l’unanimità dei nostri parlamentari) ha fatto fare al nostro paese un grande scatto di civiltà.
Enunciare tutti i progressi sostanziali di questa legge in materia di filiazione è ardimentoso, specialmente in poche righe.
Altra problematica risolta è quella processuale: per le cause di mantenimento dei figli legittimi, è stato sempre competente il Tribunale Ordinario, mentre per quelli (ex) naturali era competente il Tribunale dei Minorenni: oggi non è più così!
Tutti i figli sono uguali davanti alla legge e, pertanto, tutti i procedimenti che li interessano in termini economici sono devoluti a un unico Tribunale: quello ordinario.
Al di là della valutazione se vi è stato o meno un miglioramento (ciò sarà valutato a posteriori tra qualche anno) è doveroso comunque che, se debba esserci uguaglianza, questa debba essere sostanziale e processuale: pertanto, tutte le questioni economiche e di regolamentazione delle visite devono essere devolute ad unico giudice.
Altra innovazione legislativa è stata la possibilità che tutti i provvedimenti del Tribunale dei Minori possono essere impugnati dinanzi alla Corte di Appello – Sezione famiglia e minori; precedentemente, la legislazione non consentiva l’impugnazione di molti provvedimenti di questo tribunale speciale, con notevole limitazione del diritto alla difesa.