Ricevo e pubblico*
La circostanza che alcuni esercizi commerciali (supermercati ed attività che per legge devono avere un’area di parcheggio obbligatoria) abbiano il vizio di apporre cartelli e/o di indicare al proprio personale di servizio di vietare il parcheggio di autoveicoli, i cui conducenti non debbano poi far spesa nei loro esercizi commerciali, è palesemente illegittima e ravvisa estremi di violazione civile, penale, urbanistica e commerciale.
Questi esercizi commerciali si arroccano sulla circostanza (adesso ritenuta illegittima da un recentissimo provvedimento giurisdizionale) che lo spazio del parcheggio è di loro proprietà ovvero lo hanno preso in fitto da altri e che quindi è nella loro esclusiva disponibilità giuridica: nulla di più errato!!!!
Fino a poco tempo fa l’apposizione di cartelli circa la proprietà privata fermava le forze dell’ordine (prive di un’interpretazione autorevole) dal prendere provvedimenti sulle questioni che nascevano tra ignari conducenti di auto (volenterosi di parcheggiare) e gestori delle attività commerciali; adesso non più!
Alla luce della sentenza del Tar Lazio (avente giurisdizioni sull’intero territorio nazionale per alcune materie e che rappresenta il Tar più autorevole d’Italia) del 23 agosto 2023 (c’è un estratto della sentenza al margine dello scritto), adesso le forze dell’ordine intervenute o chiamate in loco o di loro iniziativa dovranno consentire agli automobilisti di parcheggiare in quell’area di parcheggio (divenuta) pubblica per il principio “dicatio ad patriam impositivo” e diffidare il gestore a non proseguire in quella condotta, a pena di sospensione della licenza di attività commerciale (la prima volta) contestualmente alla diffida alla rimozione di attrezzature impeditive l’ingresso e/o alla identificazione dei soggetti che proibiscono tale parcheggio e poi procedere per la revoca della licenza stessa in caso di reiterata condotta (il tutto con irrogazione della corposa sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia).
Illustriamo brevemente il da farsi.
I gestori commerciali non potranno impedire alla cittadinanza tutta di poter usufruire dei loro parcheggi e/o spazi (ex) privati attraverso:
-personale di vigilanza (gli stessi vigilantes e/o addetti al parcheggio verrebbero denunciati e perseguiti per violenza privata ex art. 610 cp e altri reati che si potrebbero ravvisare per ogni singolo episodio);
-segnaletica verticale e/o cartelli apposti negli spazi sopra detti (sarebbero una prova a loro carico e a favore delle forze di polizia che fotografando il cartello stesso potrebbero solo per questo procedere contro il gestore per le sanzioni accessorie circa le limitazioni dell’attività commerciale) dovranno essere rimossi dal gestore ovvero dal Comune di competenza a spese del gestore. Al riguardo cartelli recanti la dicitura “Parcheggio privato ad uso esclusivo dei clienti del supermercato limitatamente al tempo necessario per la spesa” costituisce una illegittimità palese e rientra nella fattispecie “criminosa” come sancito dalla sentenza del Tar Lazio (di cui si pubblica l’estratto di massima a margine);
-parimenti la cartellonistica che indica quale sanzione la rimozione forzata di veicoli in area (ex) privata è intimidatoria e va rimossa senza altro tempo a perdere; la rimozione forzata non è minimamente concepibile in area privata (seppure soggetta alla fruizione pubblica per il principio anzi detto) essa rappresenta parimenti un divieto di parcheggio e va sanzionato alla stessa maniera ut supra;
-libero godimento degli spazi (ex) privati, sia diurno che notturno: cioè non potranno essere apposti catene, sbarre, cancelli e/o altri attrezzi idonee al non uso della collettività. Tale chiusura è contra legem anche per l’ordine pubblico e non consente alle forze dell’ordine di svolgere il loro compito istituzionale di contrasto alla criminalità (i malviventi potrebbero agire indisturbati in un’area chiusa con cappucci e ciò impedirebbe alle forze dell’ordine di poter intervenire con i loro veicoli con molta più prontezza). Ancora, è di impedimento ad eventuali interventi dei Vigili del Fuoco, che in presenza di un ostacolo sarebbero costretti ad aspettare l’intervento delle forze dell’ordine, con aggravio della situazione;
In caso di violazione di questa normativa l’organo di polizia più competente (come specializzazione) ad intervenire sono la Polizia Municipale (che poi trasmette il tutto al Sindaco competente per le sanzioni accessorie della sospensione e/o revoca della autorizzazione commerciale) e la Guardia di Finanza, ma ciò non toglie che le altre forze di polizia debbano intervenire per accertare la violazione della violenza privata (della persona addetta e/o per la cartellonistica in loco o della chiusura degli spazi notturna) per poi trasmettere gli atti al Sindaco che DOVRA’ agire ex lege obbligatoriamente (in caso contrario il Sindaco verrebbe denunciato e perseguito per omissione di atti di ufficio ex art. 328 cp e altri reati ravvisabili).
Purtroppo per i proprietari che hanno fittato quegli spazi (anche garage e/o aree coperte) a questi esercizi commerciali non avranno più la disponibilità dei loro beni in virtù del principio giuridico della “dicatio ad patriam impositivo” (per i non addetti ai lavori una sorta di espropriazione di fatto della proprietà privata). La sentenza, prima nel suo genere, anche per l’autorevolezza del collegio e della sede (Roma) avrà effetto dirompente e scatenerà non pochi malcontenti, ma l’interesse pubblico deve prevalere sul privato e gli effetti saranno positivi sulla collettività anche alla luce della mancanza di parcheggi pubblici.
Si spera che gli esercenti commerciali di loro iniziativa si adeguino e non aspettino provvedimenti di polizia e/o amministrativi di limitazione della loro attività, in quanto sarebbero gli stessi cittadini, in caso contrario, a farglielo ricordare (con aggravio di sanzioni).
Siamo sicuri che le forze di polizia interverranno in autonomia (non aspetteranno denunce e/o litigi in loco) e nei loro giri perlustrativi (diurno e soprattutto notturno) verificheranno chi viola tale normativa chiudendo le aree di parcheggio esterne e/o coperte (quella richiamata dalla sentenza del Tar Lazio) al fine di punire quanti non rispettano le leggi, a beneficio della collettività.
L’estratto di sentenza al margine è già di per se sufficiente a far capire che le aree di parcheggio vanno lasciate libere, ma la copia integrale della sentenza (dove si discorre della sanzione della sospensione dell’autorizzazione commerciale e del ragionamento giuridico seguito dal collegio nell’interpretare la legge vigente) è disponibile già sui siti specializzati oppure può essere chiesta da chi ne abbia un concreto interesse (forze dell’ordine, amministratori locali, soggetti che devono denunciare una situazione di illegalità).
*avvocato Salvatore Salomé