a cura dell’avvocato Salvatore Salomè
La morte è un evento naturale che non fa differenziazioni di sesso, classe sociale e/o altro; ce lo ha ricordato anche il grande Antonio De Curtis (Totò) nella sua mitica “Livella”.
Ebbene, al di là dell’evento naturale per il quale una persona fisica passa a miglior vita, scaturiscono degli effetti giuridici che è necessario esaminare.
Innanzitutto, una grande differenza che va operata è quella tra successione legittima e successione testamentaria.
La successione legittima opera quando una persona muore e, non avendo lasciato testamenti oppure proprie dichiarazioni attinenti le sue volontà su come distribuire il proprio patrimonio, fa sì che si applichi la legge sulle successioni.
Questa materia è regolata dal codice civile e in termini pratici può essere così riassunta.
Una persona fisica nella propria vita può aver accumulato delle ricchezze consistenti in proprietà immobiliari e/o mobiliari.
Questi vanno ripartiti, in caso di nucleo familiare tradizionale, tra coniuge e figli; al coniuge va riconosciuto un terzo dell’asse ereditario, mentre i restanti due terzi vanno ripartiti tra i figli.
La questione cambia aspetto se mancano del tutto sia il coniuge che i figli (questi ultimi eredi legittimari) in quanto, la legge dispone che gli eredi debbano essere ricercati tra i collaterali (fratelli e sorelle del de cuius, ossia del deceduto).
Capita che l’erede chiamato all’accettazione dell’eredità sia morto: in questi casi, i suoi figli vengono chiamati all’eredità per diritto di rappresentazione; questa facoltà è però prevista solo in casi tassativi previsti dalla legge successoria e non è suscettibile di applicazione analogica.
E’ chiaro che qualunque sia il patrimonio lasciato in eredità, capita spesso che qualche erede contesti la sua porzione di eredità oppure quella degli altri, scatenando quasi sempre procedimenti civili interminabili e costosi.
Anche se poco opportuno, è consigliabile redigere testamento al fine di regolare la propria successione cercando di ridurre (il che è pura fantasia!) eventuali conflitti fra eredi.
In primo luogo, il testamento può essere redatto in diverse forme: olografo e pubblico.
Il testamento olografo è quello redatto di pugno dal testatore (cioè scritto con la mano e a grafia libera) su un foglio di carta e che contiene le ultime volontà in tema di distribuzione del proprio patrimonio.
Questa forma di testamento è quella più utilizzata, in quanto viene fatta in privato, lontano da occhi indiscreti e da persone che possono influenzare le ultime volontà. Il documento, una volta scritto deve essere custodito oppure consegnato a persona di fiducia che lo faccia poi pubblicare all’atto della sopravvenienza della morte del testatore.
Ogni testamento, sia olografo che pubblico, può essere revocato da un successivo testamento olografo e/o pubblico che rechi una data di stesura posteriore, oppure che contenga delle dichiarazioni contrarie a quelli precedenti.
Capita che vengano rinvenuti più di un testamento; in questi casi, nasce un contenzioso circa quale di questi sia l’ultimo oppure quale sia quello stilato quando il testatore era perfettamente capace di intendere e di volere.
I testamenti olografi sono quelli più spessi impugnati, in quanto la probabile poca conoscenza del diritto successorio può comportare una lesione del diritto di legittima.
Non solo: può non essere stata apposta la data di stesura per determinare quale sia l’ultimo in ordine temporale, una non chiara esposizione delle volontà circa i beni e/o le ripartizioni, ed altre questioni di cui sono piene le aule dei tribunali.
Una circostanza ricorrente è quella che i testamenti olografi (cosiddetti “segreti”) vengono rinvenuti da persone che non hanno un comune interesse a quella volontà e, spesso, vengono distrutti; tale azione è severamente punibile dal Codice Penale, ma è difficile che si scopra, in quanto, chi lo fa, certamente non lo va dicendo in giro.
Il testamento pubblico è quello redatto alla presenza di un notaio il quale trascrive su un atto la volontà del testatore e, stante la sua preparazione in materia successoria, può consigliare (ove gli sia consentito dal testatore!) di distribuire i beni in maniera legittima.
Con il testamento (qualunque sia la forma) il testatore può scegliere di avvalersi di riservare la cosiddetta parte disponibile a suo piacimento. La parte disponibile, che varia a seconda della consistenza del patrimonio e della famiglia, è quella parte di patrimonio che il testatore può decidere di dare a chiunque (anche ad un estraneo).
Purtroppo, il nostro legislatore non ha voluto prendere in esame quanto previsto in altri ordinamenti (quelli di common law) cioè la facoltà di poter devolvere il patrimonio in eredità a chiunque (e diseredare i propri familiari), ma ha previsto che solo una piccola parte possa essere devoluta in maniera libera (cioè non devoluta ai propri familiari).
E’ anche vero che il nuovo diritto internazionale privato e processuale entrato in vigore circa un ventennio fa, prevede la possibilità in capo al testatore di potersi avvalere di normativa straniera purchè ci sia un criterio di collegamento tra il testatore e quello stato e/o ordinamento giuridico.
Inoltre, non di rado capita che nel testamento possano esserci anche dichiarazioni di altro contenuto che non possono essere più revocate (al contrario del testamento) perché trattasi di cosiddette dichiarazioni di verità (esempio: dichiarare in un testamento che una persona è proprio figlio naturale oppure che una proprietà intestata al testatore è in verità di proprietà di altra persona che si identifica nel testamento stesso).
Queste dichiarazioni di verità, in realtà non seguono le sorti del testamento in cui sono contenute, in quanto, trattandosi di dichiarazioni sfavorevoli oppure irripetibili, anche se il testamento viene meno per revoca o per altre ragioni, (tali dichiarazioni) continuano ad avere valenza giuridica.