a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l’ assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.
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Composizione del nucleo familiare
Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da: il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
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Reddito per il calcolo dell’assegno
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
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Tipologia del nucleo familiare
In presenza di particolari condizioni sono prefigurati determinati aumenti delle soglie reddituali cui vengono rapportati il titolo all’assegno e la relativa misura. Come nel caso delle famiglie monoparentali. Se, cioè, il richiedente o la richiedente l’assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono. Non solo, ma anche a favore di nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro è prevista inoltre l’erogazione maggiorata della prestazione in questione
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La domanda per l’assegno
Deve essere presentata: al proprio datore di lavoro, nell’ipotesi in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello Anf/Dip. In tale fattispecie, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, pure se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni; oppure all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, oppure abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.