a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Nessun riconoscimento ulteriore per i lavoratori precoci ovvero coloro che hanno cominciato a lavorare in giovane età e per chi esercita lavori usuranti cioè svolge prevalentemente attività manuali ripetitive o faticose. In ambito pensionistico, il punto di riferimento rimane la legge Fornero. Per i primi, se uomini, servono 42 anni e 6 mesi di carriera, se donne 41 anni e 6 mesi. Ma chi si ritira dal lavoro tra i 60 e i 62 anni è soggetto a una penalizzazione tra l’1 e il 2%. E naturalmente chi ha iniziato molto giovane e ha meno di 60 anni, il taglio è ancora maggiore. Non va meglio per chi svolge lavori usuranti come turni di notte o in luoghi ad alte temperature. Se dipendenti di aziende private possono andare in quiescenza a 61 anni e se la somma della loro età e dell’anzianità di carriera (la cosiddetta soglia) raggiunge la quota di 97. Se autonomi, la somma deve essere pari a 98. Prima dell’introduzione delle disposizioni stabilite dall’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, era prefigurato uno sconto ulteriore di 3 anni sul requisito anagrafico minimo richiesto per congedarsi dal lavoro. E se dal 2018 sarà parificata l’età di vecchiaia tra uomini e donne, per quanto attiene la pensione anticipata dei lavoratori generici, dal 2014 gli uomini potranno andare a riposo in anticipo rispetto all’età di vecchiaia se hanno almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati. Lo scorso anno era concesso un mese in meno. Alle donne servono almeno 41 anni e 6 mesi di contributi. Anche per loro, dunque, un mese in più rispetto a quanto prescritto nel 2013. Questi requisiti saranno ritoccati solo dal 2016 in base all’aumento della speranza di vita. In compenso, la legge di stabilità ha postulato una parziale rivalutazione degli assegni per chi è già a riposo. E’ appena il caso di ricordare la disciplina sull’ammissione al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli fissati per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata nel corso del 2011 (decreti 67 e 214). A partire dall’anno 2012 sono stati modificati i requisiti di accesso al beneficio. La domanda di ammissione all’agevolazione previdenziale (disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere trasmesse telematicamente alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Si rammenta per ogni opportunità che, l’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere inoltrata anche da lavoratori dipendenti che abbiano espletato lavori faticosi e pesanti e che conseguano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione corrisposta in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge numero 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.