domenica, Marzo 16, 2025
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Lavoro accessorio consentito anche al condominio

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

“I condomini possono accedere al lavoro accessorio nei limiti dei 5.000 euro netti annui”. E’ quanto chiarisce,  su ‘Italia Oggi’, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro riferendosi alla riforma Fornero.

“La riforma -ricorda l’associazione- ha abrogato il riferimento ai settori di attività che erano tassativamente individuati dalla previgente normativa, nonché alle categorie di prestatori ammessi. Con la nuova disciplina, il lavoro occasionale di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro”.

“Pertanto -sottolinea- a decorrere dal 18 luglio 2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto”.

“Infatti -continua la Fondazione Studi- si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore: a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 euro lordi; a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 lordi euro; a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 euro lordi”.

 

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