a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Dal primo gennaio del 2009 è possibile lavorare dopo la pensione senza subire alcuna penalizzazione retributiva. L’Inps, con la circolare numero 108/2008, ha a suo tempo fornito i chiarimenti sul funzionamento del cumulo, così come è stato espressamente previsto dall’articolo 19 della legge numero 133/2008 (la cosiddetta manovra d’estate).
Per quanto attiene i trattamenti di quiescenza liquidati col sistema retributivo, l’eliminazione del divieto di cumulo non ha interessato gli assegni di vecchiaia, esenti da sempre da qualsiasi trattenuta.
Interessanti novità, invece, sono state introdotte per i titolari di prestazioni anticipate di anzianità.
Fino al 31 dicembre del 2008, sono restati esclusi dal divieto di cumulo soltanto coloro che avevano acquisito il diritto con 40 anni di contributi o, in alternativa, con 37 anni di versamenti previdenziali combinati a un età minima di 58 anni.
Gli altri perdevano tutto il vitalizio se si rioccupavano come dipendenti; mentre se svolgevano un’attività autonoma dovevano rinunciare al minor importo fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo (5.760 euro nel 2008 appunto) e il 30% del reddito di impresa individuale conseguito.
Dall’inizio del 2009, come detto, è cambiato tutto: assegno pensionistico e redditi di lavoro sono diventati cumulabili per i titolari di trattamenti anticipati.
Fermo restando che i dipendenti possono beneficiare del doppio reddito solamente se c’è stata, in data anteriore alla decorrenza dell’assegno di anzianità, la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia l’incompatibilità rimane invariata per i soggetti che hanno usufruito di particolari forme di pensionamento anticipato. È il caso di coloro che, una volta acquisito il titolo alla rendita anticipata di anzianità, sono passati da un rapporto di lavoro full time a uno part time e hanno continuato a prestare la propria attività professionale percependo una parte di prestazione e una di stipendio.
Tra gli esonerati ci sono, infine, anche gli intestatari di assegno a sostegno del reddito di cui beneficiano i lavoratori incentivati all’esodo (del credito e di altri settori).
Per quanto attiene, invece, i trattamenti di quiescenza definiti con la modalità di calcolo cosiddetto contributivo, sempre a partire dal 1° gennaio 2009 l’abolizione del divieto di regime di cumulo investe anche i trattamenti liquidati col predetto sistema (contributivo), fino alla fine del 2008 pesantemente penalizzati.
Via pure i tagli per le pensioni acquisite con almeno 40 anni di contribuzione e più, raggiungibili contando anche i versamenti assicurativi utilizzati per la concessione di supplementi.
Cumulo del pari compatibile altresì anche per chi, con minore anzianità di iscrizione previdenziale, ottiene l’assegno a 66 e 3 mesi, se uomo, o a 61 anni e 3 mesi, se donna.
Nessuna trattenuta è praticata, inoltre, per chi ha maturato il diritto alla pensione con i precedenti requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 247/2007, con il sistema degli scalini e delle quote.
O ha soddisfatto le condizioni stabilite dall’ultimo provvedimento emanato dal governo Monti in materia previdenziale.