giovedì, Dicembre 7, 2023
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Le spese straordinarie per i figli

a cura dell’avvocato Maria Grazia Siciliano 

Le sentenze di separazione e di divorzio stabiliscono, stante l’affido condiviso dei figli, che il genitore non collocatario dei figli deve contribuire al loro mantenimento, oltre che con un assegno mensile, anche coprendo il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e di svago.

Sulla distinzione tra spese straordinarie e non straordinarie mancano chiare indicazioni di legge.

Ciò, naturalmente, comporta che sul punto si scatenano spesso le liti tra i genitori, soprattutto da parte del genitore convivente con il figlio, il quale anticipa le somme per coprire una spesa per il minore per poi chiedere all’altro genitore il rimborso al 50%.

Non sempre, tuttavia, l’altro genitore riconosce e quindi è disposto a rimborsare questo 50% di spesa extra.

Tra l’altro, il genitore non affidatario, pretende e giustamente, una partecipazione attiva e preventiva, piuttosto che un dovere di cassa, per cui ad ogni spesa anche non concordata e condivisa è costretto suo malgrado a partecipare solo al lato economico.

Per capire quali sono le spese per i figli coperte dall’assegno mensile di mantenimento e quali, invece, sono le spese che, invece, richiedono un’integrazione ulteriore e legittimano le richieste di rimborso, occorre fare riferimento alle varie pronunce dei giudici.
La Corte di Cassazione, con tre pronunce, ha chiarito che cosa si deve intendere per spese straordinarie.

Si tratta delle spese che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute; ovvero delle spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie ed imprevedibili dei figli; infine, quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, in considerazione del contesto socio-economico in cui vivono e sono inseriti.

Ne consegue che, nell’importo dell’assegno mensile di mantenimento, devono rientrare le spese che riguardano esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se considerate nell’arco di un anno: per esempio, le spese relative alla frequenza scolastica (acquisto dei libri di testo, del materiale di cancelleria, delle tasse scolastiche, dei quaderni, dell’abbigliamento per fare sport a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche); le spese per la baby sitter, per la colf, per le utenze (acqua, luce, gas, telefono, abbonamento al digitale terrestre), per il condominio, le spese per i medicinali.

Al contrario, le spese straordinarie coprono le esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, cioè che non rientrano nella loro consuetudine di vita e non sono quantificabili a priori dal giudice: ad esempio, le spese mediche,  l’acquisto di un computer o di un motorino, gli occhiali da vista, le spese per le lezioni private, un viaggio di studio, la festa per la prima comunione, o per i diciotto anni, la patente di guida, le sanzioni amministrative.

Certo che, trattandosi di figli, discutere e bisticciare sulle spese sostenute per essi è un po’ “pesante” e svilente, soprattutto se le discussioni avvengono in presenza dei figli stessi.

Di sicuro, sentir litigare mamma e papà per i costi sostenuti a loro favore o per le spese necessarie quali un viaggio scolastico, una visita specialistica, non può non far sentire i figli insicuri, colpevoli, a disagio e pessimisti per il futuro.

Pertanto, laddove esistono dei contrasti, dei dubbi, dei disaccordi, sarebbe auspicabile che tutto avvenisse in segreto e tenendo i figli al riparo ed all’oscuro dei problemi.

Ma questo presumerebbe una sensibilità, un altruismo ed un amore che dovrebbe superare ogni odio, ogni rancore, ogni egoismo ed ogni malessere che spesso si annidano all’interno del menage tra coppie separate.

Comunque, e di certo, sarebbe opportuno, laddove i rapporti non sono sereni e laddove non si ha fiducia nell’ex partner, che ogni spesa fosse documentata, prevista, condivisa e presentata la relativa fattura, onde consentire all’altro genitore di effettuare le detrazioni eventualmente possibili.

E’ necessario, pertanto, che nei casi in cui esiste un’assicurazione, un rimborso, una detrazione, il genitore che ha anticipato o sostenuto le spese, presenti idonea documentazione nei tempi necessari per evitare prescrizioni e/o decadenze. Laddove, al contrario, ciò non avvenisse, lo stesso genitore si renderebbe responsabile e pertanto perseguibile giuridicamente per il danno economico infero all’ex coniuge.

I figli sono un dovere ed una responsabilità: e ciascuno, nella propria e giusta misura ha l’onere di accudirlo, crescerlo, educarlo e mantenerlo. Discutere, combattere o non adempiere, graverà solo e soltanto sulle uniche persone innocenti e meritevoli di amore e cure: i figli.

E quando si parla di mantenimento dei figli, questo è riferito sempre ad entrambi i genitori: madre e padre.

Laddove, invece, il mantenimento fosse sempre e solo a carico di uno solo dei due genitori, l’unica speranza e giustizia è che i figli, cresciuti e divenuti adulti, soppesino a loro volta il valore e lo spessore dei genitori.

Moralmente, materialmente ed economicamente. Chi semina raccoglie: e il “raccolto” dipende da ciò che si è “seminato”.

 

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