Energia elettrica, acqua, gas e telefono: molto spesso i cittadini devono affrontare la questione dei termini di prescrizione delle bollette per la fornitura domestica di questi servizi.
Ossia, del tempo che, secondo la legge, deve trascorrere, a partire dalla data di scadenza della bolletta, per far sì che il pagamento di questa fattura non possa più essere preteso dalla società che l’ha emessa.
In tanti, infatti, non conoscono questi termini e magari a volte pagano il costo di forniture che, di norma, non dovrebbe essere più pagato.
Ebbene, a tal proposito c’è una notizia importante da tener presente: la legge di bilancio 2018 (numero 205 del 2017), ai commi 4-11 dell’articolo 1, ha modificato, in senso favorevole ai cittadini, proprio la lunghezza di questi termini di prescrizione per il 75% delle utenze domestiche.
Se infatti, sulle bollette del telefono resta uguale il termine di cinque anni dalla mensilità della data di scadenza per non poterle più pagare, ci sono novità su quelle della corrente, del gas e dell’acqua.
Per l’energia elettrica, la prescrizione è scesa a due anni, ma a partire dal 2 marzo 2018 (questo sta a significare che tutte le fatture con scadenze precedenti il 2 marzo 2018 continuanoa prescriversi dopo cinque anni: ad esempio una bolletta del mese di febbraio 2017, non pagata, si prescrive dopo il mese di febbraio 2022; invece le fatture, non pagate, con scadenza a partire dal 2 marzo 2018, si prescrivono dopo due anni).
Anche per la bolletta del gas, la prescrizione è scesa due anni, ma dal 2 gennaio di quest’anno: il che significa che tutte le bollette del gas scadute prima del 2 gennaio 2019 continuano a prescriversi dopo cinque anni, mentre tutte quelle scadute dal 2 gennaio 2019 si prescrivono in due anni.
Per la bolletta dell’acqua, invece, il nuovo termine di prescrizione di due anni scatta dal 2 gennaio 2020.
Quindi la bolletta dell’acqua, non pagata, precedente a tale data si prescrive in cinque anni, mentre quelle con scadenza a partire dal 2 gennaio 2020 si prescrivono dopo due anni.
Su queste novità, anche i conguagli seguono le stesse regole: quello sulla bolletta della luce si prescrive in due anni se la bolletta di conguaglio scade a partire dal 2 marzo 2018; quello sulla bolletta del gas si prescrive in due anni se la bolletta di conguaglio scade a partire dal 2 gennaio 2019; quello sulla bolletta dell’acqua si prescrive in due anni se la bolletta di conguaglio scade a partire dal 2 gennaio 2020.
E’ fondamentale però anche sapere in che modo questo termine di prescrizione può essere interrotto da chi eroga il servizio ed incassa l’importo della bolletta.
Come ci spiega infatti l’avvocato Nunzio Miletti (nella foto), esperto della materia, “la prescrizione può essere interrotta solo con una formale lettera di diffida della società fornitrice della luce, acqua, gas o telefono inviata con raccomandata o con posta elettronica certificata (nel caso di aziende, professionisti e partite Iva, etc…). Non ha valore, pertanto, ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali né l’eventuale telefonata del call center di recupero crediti, né la lettera semplice, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva. Di fronte, però, ad un sollecito formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo dal giorno dopo, per un periodo di tempo uguale (5 anni se si tiene conto del termine di prescrizione di 5 anni e 2 anni se si tiene conto dei nuovi termini di prescrizione introdotti dalla Legge di bilancio del 2018 n. 205/2017)”.
Ma come far valere la prescrizione della bolletta utenza domestica?
“Se viene chiesto il pagamento di una bolletta caduta in prescrizione non si è, evidentemente, tenuti a pagare – prosegue l’avvocato Miletti – E’ opportuno in questo caso inviare una diffida scritta alla società fornitrice in questione con la quale si chiede di desistere dalle richieste di pagamento essendo prescritto il relativo credito vantato. Se, poi, la società fornitrice dovesse notificare un decreto ingiuntivo ci si potrebbe opporre nei successivi 40 giorni contestando la prescrizione del diritto di credito. Se la società dovesse procedere con una citazione in giudizio ci si può difendere ugualmente con la medesima eccezione. In ogni caso è piuttosto improbabile un’azione giudiziaria per una bolletta insoluta”.