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Mediazione Tributaria a rischio d’incostituzionalità

a cura di Giuseppe Marino (difensore tributario) 

Dal 2012 è entrata in vigore e già ci sono due ordinanze delle Commissioni Tributarie che hanno rinviato gli atti alla Consulta per sospetto di illegittimità costituzionale della norma. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 così come introdotto dal Decreto Legge numero 98 del 6.7.2011 convertito con legge numero 111 del 15.7.2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 25, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con ordinanza numero 18/02/13 del 07/02/2013 ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale. Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del reclamo-mediazione per violazione degli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con ordinanza numero 07/12/2013 del 17/04/2013, ha rimesso gli atti alla Consulta.

Quali sono i sospetti di incostituzionalità?

1. La mancanza di imparzialità. Decide un organo terzo: non chi ti manda l’atto. L’articolo 111 della Costituzione recita: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

2. Violazione dell’articolo 3 della Costituzione, diritto alla difesa, la sanzione dell’inammissibilità (anzichè dell’improcedibilità che puo’ essere sanata) del ricorso per omessa presentazione del reclamo, ovvero la perdita definitiva del diritto di adire il giudice per omessa attivazione di un rimedio amministrativo, condiziona l’accesso alla giurisdizione tributaria, comprimendo il diritto di difesa.

3. Violazione dell’articolo 113 della Costituzione per aver limitato la mediazione a una determinata categoria di atti, in violazione dell’articolo 113 che recita: “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”.

4. Violazione articolo 25 della Costituzione: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Ovviamente da buoni cittadini aspettiamo la decisione dei Giudici della Consulta, che senza alcun dubbio dovrebbero dichiarare incostituzionale l’articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92, salvo pressioni politiche.

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