martedì, Settembre 10, 2024
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Musica nei locali: il Tar “sospende” le ordinanze di Figliolia

La questione è molto delicata e potrebbe sollevare ben presto un clamoroso polverone.

Il Tar ha infatti, praticamente “congelato” le due ordinanze emanate dal sindaco Enzo Figliolia sugli orari oltre i quali i locali della “movida” possono diffondere musica.

Tutto è cominciato quando, ad un’attività di Pozzuoli, il 1°novembre è stata notificata dal Comune la chiusura per cinque giorni.

La società proprietaria del locale ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale e, giovedì, i giudici della terza sezione (come ciascuno può leggere attraverso una ricerca sul sito ufficiale del Tar Campania, cliccando su http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2013/201304836/Provvedimenti/201301889_05.XML) hanno sospeso il provvedimento del Municipio, rinviando la decisione di merito ad una successiva udienza prevista per il 2 luglio del prossimo anno, condannando il Comune a pagare 500 euro di spese di giudizio.

Ma ciò che più colpisce è la motivazione fornita dai magistrati.

(…) l’impugnata ordinanza di chiusura –scrive il Tribunale- è stata espressamente adottata non in forza della normativa nazionale in materia di immissioni acustiche, ma in applicazione, sia quanto alla tipologia di sanzione che alla sua durata, delle ordinanze sindacali numero 46/2012 e numero 131/2013, le quali si profilano affette dal vizio di elusione del giudicato di cui alla sentenza della sezione numero 1061/2013, che ha sancito che la competenza in materia appartiene al Consiglio Comunale (…) considerato che la gravata presupposta ordinanza numero 46/2012 richiama espressamente l’ordinanza numero 23/2012 e il relativo ampio oggetto in allora solo sospeso e poi annullato dalla Sezione, non avendo quindi un oggetto diverso e più limitato di quello della predetta ordinanza numero 23/2012, contrariamente a quanto sostiene la difesa comunale”.

In pratica, il Tar sostiene che la sospensione di 5 giorni decretata dal Comune all’attività in questione sia derivata dal contenuto di due ordinanze sindacali di Figliolia  che avrebbero lo stesso “vizio” di una precedente ordinanza (la numero 23 del 7 maggio 2012, firmata dall’allora commissario straordinario Ugo Mastrolitto), prima sospesa e poi definitivamente annullata, sempre dalla terza sezione del Tar Campania.

Il Tar, infatti, su quell’ordinanza di Mastrolitto si pronunciò  il 24 gennaio scorso, accogliendo un ricorso presentato da 20 società proprietarie di altrettanti locali e bocciando tutto ciò che aveva stabilito Mastrolitto, in quanto i giudici ritennero che l’oggetto di quel provvedimento (orari di apertura e chiusura delle attività economiche, orari delle emissioni sonore, orari di vendita delle bevande alcoliche) rientrasse non nei poteri del Sindaco (poteri che allora aveva il commissario straordinario), ma in quelli del Consiglio Comunale, che avrebbe dovuto disciplinare la materia con un regolamento annonario e di polizia locale (per leggere tutta la sentenza clicca su http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2012/201202405/Provvedimenti/201301061_01.XML).

E la stessa sezione del Tar ritiene adesso che le due ordinanze su cui si basa la sospensione di cinque giorni inflitta dal Comune il 1°novembre a quel locale che ha presentato ricorso (ossia la 131 del 12 luglio 2013 e la 46 del 12 novembre 2012) siano viziate dal fatto che richiamano espressamente nel proprio testo l’ordinanza di Mastrolitto già bocciata, sia pure intervenendo soltanto su una delle materie che riguardavano il provvedimento dell’allora commissario straordinario, ossia la “disciplina per la limitazione delle emissioni acustiche e sonore”.

Nelle due ordinanze in questione, lo ricordiamo, Figliolia ha stabilito che la musica in tutte le attività commerciali è consentita fino a mezzanotte, con una deroga per discoteche e locali fino alle 3 del mattino il venerdì e il sabato e fino all’1 del mattino in tutti gli altri giorni della settimana.   

Ma, ad un primo giudizio del Tar, anche questi provvedimenti non possono essere di competenza del Sindaco con i suoi poteri monocratici, bensì del Consiglio Comunale attraverso l’approvazione di specifici regolamenti.

Il 2 luglio si avrà la discussione di merito e solo in quella circostanza il tribunale amministrativo regionale potrà stabilire se queste due ordinanze di Figliolia sono definitivamente da abrogare o possono continuare a produrre effetti.

Fermo restando che l’intera questione potrebbe anche finire al vaglio del Consiglio di Stato dopo il pronunciamento definitivo del Tar.

Nel frattempo, però, se il Consiglio Comunale non metterà mano ai regolamenti che secondo il Tar dovrebbero disciplinare la materia e sostituire i provvedimenti del Sindaco, qualsiasi chiusura per violazione delle regole stabilite da Figliolia sulle  “emissioni sonore” con le ordinanze 46/2012 e 131/2013 potrà essere sospesa attraverso il ricorso alla giustizia amministrativa.

Quanto basta per rendere già, di fatto, inefficaci, i provvedimenti presi dal Capo della Giunta nei confronti dei locali che diffonderanno musica oltre un certo orario e “volume”.

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