Ricevo e pubblico*
E’ nostro interesse pubblicare un interessante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale nella quale si rimarca il divieto a parcheggiare nell’altrui proprietà.
La sentenza che ci ha fatto trovare spunto è una fattispecie concreta sorta nel distretto della corte di appello di Napoli che ha condannato l’imputato e che ha poi visto la sua condanna confermata in Cassazione.
Ebbene, al fine di rendere più agevole la comprensione della vicenda processuale e della applicazione normativa penale, è doveroso fare alcuni esempi di comportamento delittuoso.
Immaginate un parco (condominio) recintato e/o generalmente una proprietà privata chiusa da mura e/o inferriate o altre forme di delimitazioni e in quest’area c’è spazio per il parcheggio di auto; immaginate ancora che questa proprietà privata sia a confine o nelle immediate vicinanze di uffici pubblici e/o privati, ma che gli stessi uffici non abbiano a loro disposizione spazi adibiti a parcheggio.
Ancora: un ex proprietario e/o un ex inquilino di un appartamento e/o locale commerciale ritenga legittimo (???) conservare (anziché restituirlo) un telecomando per l’apertura del cancello di accesso e persista nel suo sentirsi “padrone” di avvalersi di quegli spazi; ebbene, erroneamente si può ritenere che nulla è successo. Purtroppo, non è così !!!!!
La “giurisprudenza” (insieme di provvedimenti di magistrati giudicanti-per i non addetti ai lavori) ha ormai sancito con estrema chiarezza che entrare abusivamente (senza averne titolo attuale) in un’altrui proprietà privata è reato e dopo aver sostenuto un processo penale (con i suoi costi) ci si imbatte in una condanna che oltre a poter dare restrizioni di libertà, sicuramente fa macchiare la propria fedina penale ovvero si diventa un pregiudicato (un già giudicato dalla giustizia penale) e si viene iscritti nel casellario giudiziario.
Veniamo alla condotta criminosa. Una persona che sia stata proprietaria di un appartamento in un condominio che ha poi alienato (ovvero non ne ha più il diritto di proprietà per un qualsiasi motivo) e che, essendo munita di chiavi e/o telecomando continui abusivamente ad entrare negli spazi privati e a occupare spazi privati ritenendo che “tanto nulla succede”, può essere denunciata dal proprietario e/o dai proprietari ovvero dall’amministratore condominiale (in caso di condominio) per violazione di domicilio ex articolo 614 codice penale e invasione di terreni o edifici ex articolo 624 codice penale.
E’ pacifica la violazione della normativa penale in caso di reiterata condotta (esempio dell’ex proprietario e/o ex inquilino), anche se la giurisprudenza richiede una preventiva contestazione scritta e poi una denuncia querela da parte dei soggetti legittimati.
Se la violazione è invece, occasionale, il reato è comunque esistente, ma ne è più difficile la prova in sede dibattimentale (giudizio).
Con l’aumento delle aree soggette a videoregistrazioni oramai la prova è facilmente raggiungibile.
Si aggiunga che, spesso, questi ignari cittadini abituati a entrare nelle aree private, rimanendo chiusi dentro queste aree delimitate da cancelli o altre chiusure, cercano di forzare i cancelli, spesso danneggiandoli e così facendo risponderanno dinanzi alla legge penale anche di danneggiamento.
Quanto scritto sopra non è applicabile nelle aree di parcheggio così come adibite dagli esercizi commerciali (supermercati, banche, e altri esercizi per la cui attività è richiesta ope legis un’area di parcheggio “uti cives”), le quali aree dovranno essere lasciate alla libera disponibilità della cittadinanza sia diurna che notturna.
Questa disciplina sarà oggetto di altro autonomo scritto per la delicatezza della materia e per disquisire circa la innovativa e recentissima pronuncia del TAR Lazio che ha per prima volta interpretato la materia (aree destinate a parcheggio dagli esercizi commerciali e finanziari) sanzionando pesantemente un supermercato sospendendone la licenza commerciale, senza contare le ulteriori ripercussioni sorte in ambito civilistico e penalistico nel caso di specie.
*avvocato Salvatore Salomè