mercoledì, Dicembre 11, 2024
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Pensione di vecchiaia: i requisiti 2013

a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli) 

Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione, è determinato in 66 anni con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa. Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

Anno                           Età                                Requisito contributivo

2012                           66 anni                                 20 anni

2013                          66 anni e 3 mesi                20 anni

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici descritti devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021;  qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.

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