a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
In base a quanto dispone l’articolo 24, comma 25, del Decreto Legge n. 201/2011, anche per l’anno 2013 la perequazione al costo vita è attribuita, per intero, soltanto alle pensioni d’importo lordo non superiore all’importo corrispondente al triplo del trattamento minimo Inps e, ai sensi di quanto dispone l’articolo 34, comma 1, della legge numero 488/1998, “il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti” e che “l’aumento della rivalutazione automatica viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo”.
Per determinare l’importo della perequazione con effetto dal 1° gennaio 2013, occorre prima regolarizzare la perequazione applicata con effetto dal 1° gennaio 2012.
Infatti, il 1° gennaio 2012, la perequazione automatica è stata applicata sulla base dell’aliquota previsionale del 2,6 per cento. Con l’articolo 1 del Decreto 16 novembre 2012 l’aliquota è determinata, in via definitiva, nella misura del 2,7 per cento. Pertanto alle pensioni d’importo lordo non superiore a euro 1.443 al mese (pari a tre volte l’importo del trattamento minimo relativo all’anno 2011 di euro 468,35 maggiorato del 2,7 per cento) spetta la differenza tra quanto attribuito con effetto dal 1° gennaio 2012 e quanto derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2,7 per cento. La differenza viene posta in pagamento con il rateo relativo al mese di gennaio 2013.
Per effetto dell’aliquota definitiva nella misura del 2,7 per cento, il trattamento minimo Inps per l’anno 2012 è di euro 481,00 al mese pari a euro 6.253,00 su base annua.
Con effetto dal 1° gennaio 2013, la perequazione è attribuita sulla base dell’aliquota previsionale del 3 per cento stabilita con l’articolo 2 del Decreto 16 novembre 2012.
L’aliquota del 3 per cento è assegnata per intero alle pensioni d’importo lordo mensile non superiore a euro 1.443,00 (pari al triplo del trattamento minimo di euro 481,00 al mese).
Le pensioni d’importo lordo compreso tra euro 1.443,00 e euro 1.486,29 (pari a euro 1443,00 incrementato del 3 per cento) sono aumentate fino all’importo di euro 1.486,29. Alle pensioni d’importo lordo superiore a euro 1.486,29 non è stato attribuito alcun incremento. L’importo del trattamento minimo Inps per l’anno 2013 è, provvisoriamente, di euro 495,43 al mese pari a euro 6.440,59 su base annua.
Con riferimento all’età e al reddito personale e della coppia di coniugi, l’importo minimo può essere incrementato fino alla somma di euro 631,87 al mese corrispondente a euro 8.214,31 su base annua; gli interessati possono rivolgersi alle locali sedi degli Enti di Patronato, il cui indirizzo può essere rilevato dai rispettivi siti web, per far verificare la propria situazione e, eventualmente, richiedere all’Inps l’adeguamento dell’importo della propria pensione.