a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
Incredibile ma vero. Con una mano si concede e con l’altra si toglie. Questo il fatto: nel 2012 il governo Monti aveva annunciato sgravi per la piccola mobilità. Le aziende che avessero assunto dipendenti rimasti senza lavoro per giustificato motivo nell’ambito di attività artigianali, avrebbero potuto beneficiare di significativi sgravi contributivi. In altre parole, alle imprese sarebbero costati il 10% contro circa il 30 normalmente previsto. Una misura –manco a dirlo– che aveva incontrato il favore unanime di tutti gli operatori economici coinvolti nell’operazione.
Adesso, però, con una circolare Inps dello scorso 25 ottobre, per molte aziende quegli sconti dovranno essere rimborsati all’Ente assicuratore.
Per giunta in contanti.
Beffati e danneggiati, insomma. Su impulso dell’ex ministro del Welfare Elsa Fornero, a partire dall’inizio di quest’anno è stato in pratica detto addio alla piccola mobilità, che per vent’anni è stata espressamente dedicata a chi perdeva il posto nelle piccole e medie imprese.
Da rimarcare, però, che a marzo scorso, lo stesso Istituto ha fornito importanti precisazioni in merito alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità di iscrizione nelle liste.
Specificando che, in attesa di direttive da parte del Ministero del Lavoro e in via cautelare, doveva intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza di tutti i benefici connessi ai rapporti premiali.
In buona sostanza, si dichiarava la fine dei circa 300 euro al mese di agevolazioni per ogni neo assunto.
Ora la mazzata, una prassi ormai ricorrente, figlia di una delle peggiori abitudini degli esecutivi nazionali: la retroattività.
Quindi, salvo dietrofront da parte della politica, dovrà essere restituita una media di 5mila euro per ciascuna azienda beneficiaria, cioè che abbia assunto un dipendente.
Queste le puntualizzazioni comunicate nello specifico dall’Ente: l’Inps, con circolare numero 150 del 25 ottobre 2013, premettendo che la posizione espressa discende da chiarimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro e che la normativa relativa alla cosiddetta “piccola mobilità” (quella concernente i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese dimensionate fino a quindici dipendenti) non è stata prorogata nel 2013, osserva che: a) gli incentivi previsti (sotto forma di contribuzione agevolata al 10%) per le assunzioni effettuate da datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale data; b) non sono riconosciute le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni di contratti stipulati entro il 2012 e avvenute nel corso del 2013; c) non sono riconosciute incentivate le assunzioni di lavoratori della “piccola mobilità” avvenute nel corso del 2013; d) i datori di lavoro che effettuano assunzioni, proroghe e trasformazioni relative afferenti lavoratori già licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese, possono usufruire dell’incentivo già annunciato, a suo tempo, dal Ministro Fornero e contenuto nel Decreto Direttoriale numero 264 del 19 aprile 2013, del Dirigente Generale delle Politiche Attive e Passive del Ministero del Lavoro (nei limiti massimi ivi prefigurati) per un importo pari a 190 euro mensili per 12 mesi. Il Decreto rimanda, per la piena operatività dell’agevolazione, ad una circolare Inps non ancora emanata, sicché, al momento, il beneficio non può essere “goduto”; e) Il mancato differimento delle agevolazioni per i lavoratori provenienti dalla “piccola mobilità” incide anche sugli incentivi per l’apprendistato dei lavoratori in mobilità (articolo 7, comma 4, del decreto legislativo numero 167/2011), qualora l’istituto, peraltro poco utilizzato, riguardi gli stessi: attualmente, si è in attesa di approfondimenti concordati con il Dicastero del Lavoro e, di conseguenza, non vengono rese note disposizioni applicative.
Il punto dunque sta tutto nel concetto di retroattività. Purtroppo periodicamente riproposto in barba allo Statuto dei Contribuenti (violato dal 2000 al 2012 almeno 450 volte). Che regolarmente diventa “inefficace” con una semplice parolina inserita nei decreti o nelle leggi. Ovvero, in deroga. È accaduto nella legge di stabilità del 2012 nella quale l’abbattimento a detrazioni e deduzioni e il limite di franchigia si applicava ai redditi dell’anno in corso.
A differenza dell’abbattimento di un punto delle aliquote Irpef dei due scaglioni più bassi che invece veniva applicata ai redditi 2013 in conguaglio fiscale nel 2014. Vale pure per il redditometro che di fatto agisce a decorrere dal 2009.
Nel caso degli sgravi contributivi, c’è tuttavia un ulteriore strascico.
Molti imprenditori non avrebbero assunto impegni datoriali senza quelle opportunità e ora li si lascia con meno soldi in cassa e i dipendenti da pagare puntualmente a tariffa piena.